Punti di contatto diretto per il servizio
Telefono: 0565 63496Email: fschena@comune.piombino.li.it
Per l’ammissione al bando è necessario il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti :
A) essere cittadino :
• italiano;
• di uno Stato aderente all’Unione Europea;
• di uno Stato non aderente all'Unione Europea con regolare permesso di soggiorno;
B) essere residente nel Comune di Piombino;
C) essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
E’ specificato che :
◦ il contratto di locazione cui è fatto riferimento dovrà essere necessariamente intestato ad un componente del nucleo familiare richiedente, dichiarato nella certificazione ISE/ISEE;
◦ solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, validate dal competente Servizio di Assistenza Sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal nucleo richiedente, come sopra espresso;
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
• di edilizia residenziale pubblica (ERP); • di edilizia residenziale agevolata;
• appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
D) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobil Club Italia). L’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; 2
E) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
F) le disposizioni di cui alle lettere D) e E) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l’unico per ogni fattispecie): ◦ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
◦ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
◦ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
G) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
H) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere F) e G);
I) essere in possesso di certificazione ISEE dalla quale risultino:
• nucleo corrispondente allo stato di famiglia risultante dal registro anagrafe del Comune, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE;
• un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 32.456,72;
• valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a €16.500,00.
• incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A” - Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S per l’anno 2024 pari ad € 16.033,42; 3 - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%
Fascia “B” - Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari a € 16.033,42 e l’importo di € 32.456,72 - Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%
J) Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.
Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nel Bando.
1. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line utilizzando il seguente link: https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/backoffice2/ login.php compilando i campi proposti dal programma.
2. L’applicativo sarà disponibile sul sito web del Comune a partire dalle ore 10,00 del giorno 25/08/2025 fino alle ore 23,59 del giorno 25/09/2025 ;
3. La scadenza della presentazione delle domande, ore 23,59 del giorno 25 Settembre 2025, è perentoria ed oltre questa l’applicativo sarà chiuso e non accetterà più accessi per la presentazione.
I cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all’art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale in due successive distinte sezioni denominate Fascia A e Fascia B, ed all’interno di ciascuna fascia, saranno collocati secondo l’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, in una delle fasce valutative: “A” e “B” come sopra specificate.
►DD. 2025/958 del 22/08/2025 - Approvazione bando contributo affitto 2025
►DD 2025/1121 del 03/10/2025 - Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio degli esclusi dal Bando Contributo Affitto 2025
►Graduatoria provvisoria esclusi
Le istanze di ricorso avverso lagraduatoria cui di cui sopra, possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 06/10/2025 fino al termine di scadenza fissato alle ore 13:00 del giorno 17/10/2025;
I ricorsi dovranno essere presentati mediante:
◦ consegna direttamente in plico chiuso presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Piombino in orario di apertura al pubblico indirizzata a: Comune di Piombino - Servizio Politiche Sociali
Oggetto: Ricorso bando contributo affitto 2025;
◦ mediante invio postale a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:
Comune di Piombino - Servizio Politiche Sociali via Ferruccio 4 - 57025 – Piombino -
Oggetto: Ricorso bando contributo affitto 2025;
◦ mediante posta certificata al seguente indirizzo:
comune.piombino@postacert.toscana.it - Oggetto: Ricorso bando contributo affitto 2025
►DD 1176 del 23/10/2025 approvazione graduatoria definitiva del contributo affitto 2025
►Graduatoria definitiva ammessi
►Graduatoria definitiva esclusi
Il Dirigente, decorsi i termini di cui al precedente art. 4, provvederà all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria secondo l’esperimento delle fasi che seguono:
• Istruttoria delle domande: il competente ufficio comunale procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità.
Formazione della Graduatoria Generale Provvisoria (GGP):
il Dirigente, esperita l’istruttoria delle domande, procede all’approvazione e pubblicazione della Graduatoria Generale Provvisoria, in applicazione dei criteri stabiliti agli articoli precedenti;
Nella Graduatoria l’utente è identificabile esclusivamente con il numero di domanda, ai fin idella tutela della privacy, e con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.
Ricorsi:
• i richiedenti, avverso il provvedimento con cui sono stabilite le posizioni nella Graduatoria Generale Provvisoria, possono proporre ricorso, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della stessa GGP;
• della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria e dell’avvio della presentazione dei ricorsi, ne è data informazione pubblica attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune; è precisato che non saranno inviate comunicazioni al recapito dei richiedenti e la non presentazione di ricorso è intesa come la conoscenza e l’accettazione della propria posizione;
• a seguito dell’istruttoria dei ricorsi la graduatoria provvisoria verrà aggiornata.
Formazione Graduatoria Generale Definitiva (GGD).
La Graduatoria Generale Definitiva sarà quella risultante dall’esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti. A parità di posizione si procederà alla collocazione sequenziale tramite sorteggio.
La Graduatoria Generale Definitiva, così determinata, viene :
• approvata con atto del Dirigente
• pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
• inviata alla Regione Toscana entro il 31/10/2025
L’ammissione in graduatoria non è elemento aggiudicante la concessione del contributo.
A partire dal mese di dicembre, l’Ufficio Politiche Sociali ed Abitative procederà a contattare, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della risorsa disponibile i beneficiari per la consegna della documentazione necessaria a procedere con le liquidazioni del contributo.
I richiedenti con certificazione “ISE ZERO” o con ISE INCONGRUO dovranno, contestualmente a quanto sopra specificato, consegnare all’ufficio Politiche Sociali ed Abitative, la documentazione atta a giustificare quanto dichiarato nella domanda relativamente alle sotto elencate opzioni, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO:
presenza, nel proprio nucleo familiare anagrafico, di almeno un componente in carico ai Servizi Sociali;
possesso di redditi esenti IRPEF da parte del richiedente, o almeno da un componente il nucleo anagrafico;
possesso di redditi non presenti nell’attestazione ISEE 2025 da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico;
ricevere aiuto/i economico/i da parte di soggetti/organizzazioni/enti terzi, da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico.
Si fa presente che il contributo previsto non potrà essere concesso per le mensilità per cui l’utente ha già ricevuto altri benefici pubblici nel corso dell’anno di riferimento (a titolo di esempio la “quota B” dell’Assegno Di Inclusione).
Nessun limite alla copertura geografica
Graduatoria definitiva ed elenco definitivo degli ammessi dal bando Contributo affitto 2025. La Gra...
Graduatoria definitiva ed elenco definitivo degli esclusi dal bando Contributo affitto 2025. La Gra...
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