Servizio edilizia e gestioni vincoli/suaped

Servizio attivo

Servizio edilizia e gestioni vincoli/suaped


A chi è rivolto

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è rilasciato ai richiedenti privati o pubblici già individuati (proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo). 

Descrizione

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è lo strumento con cui l’ordinamento consente di regolarizzare, dietro apposita richiesta, la situazione delle aree o degli immobili sui quali sono state eseguite trasformazioni in violazione del vincolo, così evitando la rimessa in pristino altrimenti prevista e, ai fini penali, estinguendo il reato. E’ disciplinato dall’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22/01/2004 n°42) e, per gli effetti penali, dal successivo articolo 181. Sono ammesse a questa procedura le sole fattispecie contemplate dal comma 4 lettere a), b) e c)
dell’articolo 167 sopra richiamato. Il procedimento è attivato su istanza del proprietario, del possessore o del detentore a qualsiasi titolo del bene e, se l’esito è favorevole, si conclude col rilascio del provvedimento così denominato con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato dall’illecito e il profitto che ne è conseguito. Perché l’istanza sia accolta occorre che le modifiche arrecate non risultino paesaggisticamente pregiudizievoli, valutazione che è previsto sia espressa in un parere che il Comune, ente subdelegato, richiede alla soprintendenza in quanto articolazione dell’autorità statale preposta alla tutela del vincolo.

Come fare

Il richiedente, attraverso il professionista delegato, deve compilare l’apposito modulo digitale raggiungibile al seguente link: https://www.piombino.cportal.it/. Una volta raggiunto il sito dovrà essere effettuato
l’accesso tramite SPID/CIE/CNS, successivamente nella sezione “Servizi Attivi” selezionare “Presentazione Pratiche” e procedere alla compilazione.

Cosa serve

All’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, compilata utilizzando l’apposito modello, deve essere allegata una relazione descrittiva dell’intervento, una relazione paesaggistica redatta in conformità
del DPCM del 12/12/2005, gli elaborati grafici rappresentanti lo stato dei luoghi antecedente e successivo alla loro modifica e un idoneo corredo fotografico.

Cosa si ottiene

Con l’accertamento di compatibilità la trasformazione eseguita in violazione del vincolo, ai soli fini paesaggistici, non è più soggetta alla sanzione della rimessa in pristino e può dunque essere mantenuta;
resta salva la possibilità che ne sia ordinata la rimozione qualora costituisca un abuso anche sotto il profilo urbanistico-edilizio e non sussistano le condizioni per sanarla ovvero applicare a essa una sanzione pecuniaria in luogo del ripristino. Sul piano penale l’accertamento di compatibilità paesaggistica determina l’estinzione del reato.

Tempi e scadenze

Entro 180 giorni dal deposito dell’istanza deve essere emesso il provvedimento conclusivo. L’istanza è sottoposta al parere della Commissione comunale per il paesaggio.
A seguire il responsabile del procedimento richiede alla Soprintendenza territorialmente competente il parere vincolante previsto dall’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il parere deve essere rilasciato dalla Soprintendenza entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta del Comune; detto termine è perentorio ma il suo decorso infruttuoso non determina la formazione del silenzio-
assenso di cui all’articolo 17-bis della legge n°241/1990.

Una volta acquisito il parere espresso della Soprintendenza il Settore programmazione territoriale ed economica adotta il provvedimento finale di accoglimento della domanda ovvero di rigetto a seconda che il
parere della Soprintendenza sia favorevole o contrario, nel primo caso irrogando la sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, nel secondo caso ordinando la
rimessa in pristino.

Quanto costa

I diritti di segreteria si versano generando il bollettino di pagamento PagoPa in sede di presentazione dell’istanza tramite lo Sportello Unico Edilizia al Link https://www.piombino.cportal.it/ Non sono accettati i pagamenti PagoPA i cui avvisi non siano generati tramite lo Sportello Unico Edilizia.

Il costo è di € 100,00.
L'istanza è in bollo (€ 16,00)

Accedi al servizio

Canale fisico di accesso al servizio

Via Ferruccio 4 - Piombino

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Sportello unico edilizia SUE e SUAPED

Via F. Ferruccio 4

PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it

Telefono: 0565 63248

Email: mcarletti@comune.piombino.li.it

Telefono: 0565 63247

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Pagina aggiornata il Mer 03 Settembre, 2025 1:32 pm