Imu

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L'IMU è un'imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli. La legge di stabilità 2014 aveva introdotto la nuova imposta IUC che comprendeva l'IMU, la Tasi e la Tari. La Legge di bilancio 2020


A chi è rivolto

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di  costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno ed è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. (art. 1 comma 743 L. 160/2019)

Descrizione

L'IMU è un'imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli. La legge di stabilità 2014 aveva introdotto la  nuova imposta IUC che comprendeva l'IMU, la Tasi e la Tari. La Legge di bilancio 2020 ha soppresso la Iuc (mantenendo la Tari) e unificato Imu e Tasi, lasciando solo la nuova IMU.
Presupposto dell'IMU:
L'IMU si applica sui seguenti immobili posseduti:
- fabbricati iscritti al catasto, incluse le pertinenze;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Il DL fiscale 2020 (DL n. 124/2019), all'art. 38, istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMP) situate entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. 

Esenzioni dall'imposta:
- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: Salvo l'accertamento di comportamenti elusivi, l'esenzione Imu per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui quest'ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente (sussistenza necessaria di entrambi i requisiti);
- FABBRICATI MERCE: A decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati MERCE, ossia i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall'IMU. Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l'obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell'esenzione;
- FABBRICATI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE: In virtù dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 102 del 2013, gli appartenenti alle forze di polizia, hanno diritto di usufruire dell'esenzione IMU su un solo immobile di loro proprietà e pertinenze, anche se non hanno la residenza anagrafica in quell'immobile.
In base all'articolo 2 comma 5 della Legge n. 102 del 2013: "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze (leggasi "esenzione", a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio."
Rimane a carico dei proprietari di tali immobili l'obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell'esenzione;
- abitazioni principali e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e comprese le abitazioni assimilate a quelle principali che in base al regolamento di disciplina della IMU sono le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
 
NORMATIVA
Delibera di C.C. n. 31/2020 Regolamento IMU 
- Delibera di C.C. n. 5/2024 Regolamento generale entrate tributarie

Come fare

Il servizio consente agli utenti di accedere al link seguente per usufruire del servizio di calcolo:
 
 
Si ricorda che ai fini del calcolo attraverso la nostra calcolatrice, è necessario inserire la rendita catastale.
 
Per conoscere la rendita catastale è necessario avere a disposizione il proprio codice fiscale ed i dati catastali dell'immobile

Cosa serve

Di seguito la modulistica necessaria per le varie casistiche:
 

Cosa si ottiene

Pagamento della tassazione Imu.

Tempi e scadenze

La scadenza per il versamento della rata per il versamento della rata in acconto per IMU 2025 è il 16 Giugno 2025, mentre quella per il versamento della rata a saldo è il 16 Dicembre 2025; è possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2025.

La scadenza per l'elaborazione della pratica è 30 giorni come da procedimento amministrativo.

Quanto costa

Delibera di C.C. n. 100 del 18/12/2024 Aliquote IMU 2025
 
La legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
Pertanto il Comune ha approvato le aliquote IMU 2025 secondo i parametri previsti dal MEF, adottando il seguente prospetto:  prospetto aliquote

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Pagina aggiornata il Mer 28 Maggio, 2025 9:45 am