L'IMU è un'imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli. La legge di stabilità 2014 aveva introdotto la nuova imposta IUC che comprendeva l'IMU, la Tasi e la Tari. La Legge di bilancio 2020 ha soppresso la Iuc (mantenendo la Tari) e unificato Imu e Tasi, lasciando solo la nuova IMU.
Presupposto dell'IMU:
L'IMU si applica sui seguenti immobili posseduti:
- fabbricati iscritti al catasto, incluse le pertinenze;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Il DL fiscale 2020 (DL n. 124/2019), all'art. 38, istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMP) situate entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.
Esenzioni dall'imposta:
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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:
Salvo l'accertamento di comportamenti elusivi, l'esenzione Imu per l'abitazione principale spetta al possessore dell'immobile in cui quest'ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente (sussistenza necessaria di entrambi i requisiti);
- FABBRICATI MERCE: A decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati MERCE, ossia i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall'IMU. Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l'obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell'esenzione;
- FABBRICATI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE: In virtù dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 102 del 2013, gli appartenenti alle forze di polizia, hanno diritto di usufruire dell'esenzione IMU su un solo immobile di loro proprietà e pertinenze, anche se non hanno la residenza anagrafica in quell'immobile.
In base all'articolo 2 comma 5 della Legge n. 102 del 2013: "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze (leggasi "esenzione", a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio."
Rimane a carico dei proprietari di tali immobili l'obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell'esenzione;
- abitazioni principali e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e comprese le abitazioni assimilate a quelle principali che in base al regolamento di disciplina della IMU sono le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
NORMATIVA
- Delibera di C.C. n. 31/2020 Regolamento IMU
- Delibera di C.C. n. 5/2024 Regolamento generale entrate tributarie