PROPAGANDA ELETTORALE E TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE - Istruzioni per l'uso
Legge 04 aprile 1956 n°212.
La materia è regolamentata dalla Legge 04 aprile 1956 n°212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.
L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi determinati per la propaganda diretta e indiretta.
In ogni comune la giunta, tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello fissato per le elezioni, è tenuta, infatti, a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente suipriore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti, avendo cutra di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
L'assegnazione e ripartizione degli stessi viene effettuata in base alle liste ammesse alla competizione elettorale, sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.
Le iniziative di Campagna elettorale (riunioni, dibattiti, comizi) si svolgono nei luoghi pubblici e nei locali messi a disposizione dal Comune, previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio Elettorale. Le modalità sono state concordate a livello locale. È ammessa la propaganda fonica (con altoparlante) esclusivamente nei modi previsti dalla legge: la richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente.
Tra gli stampati, giornali murali e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche eposte in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Sono proibite le iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propagnada elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato inoltre il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. È possibile preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno i comizi e le riuniooni di propaganda elettorale. Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della Provincia.
Nel giorno precedente ed in quelli prestabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
Alle ore 00:00 di venerdì 23 maggio 2014 stop alla propaganda elettorale.
Ai fini del computo dei termnini dei procedimenti elettorali, si considera infatti giorno della votazione quello della domenica (art. 1, comma 1, lettera b del decreto legge 27 gennaio 2009, n°3 - convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 2009, n°26).
La campagna elettorale e le relative norme di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:
Informazioni:
Propaganda Elettorale
Tel. 0565 63364 63217