Pubblicazioni di matrimonio
La pubblicazione è obbligatoria per contrarre matrimonio di qualsiasi tipo (civile e religioso) e rito; particolari esenzioni sono previste dal Concordato tra Stato e Chiesa e dal Codice Civile.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi e viene effettuata nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi. In caso di residenze diverse la pubblicazione viene richiesta d’ufficio, all’altro comune, dal comune di prima pubblicazione per posta o per fax.
L' Ufficio che riceve la richiesta da parte del comune di prima pubblicazione affigge il relativo atto all’albo pretorio per otto giorni consecutivi; dopodichè invia il certificato di eseguite pubblicazioni al comune richiedente per fax.
Durata e validità della pubblicazione
Le pubblicazioni devono restare esposte al pubblico, presso l'albo pretorio, per almeno 8 giorni consecutivi; il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dalla compiuta pubblicazione. Da questo momento l'Ufficiale di Stato Civile redige il certificato di "eseguite pubblicazioni", che consente ai nubendi di celebrare il matrimonio. Se il matrimonio non viene celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Modalità di richiesta ed erogazione
Per l'acquisizione dei documenti necessari è opportuno che gli interessati si rivolgano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due nubendi (preferibilmente quello dove verrà celebrato il matrimonio), che provvederà a richiederli d' ufficio e a specificare quelli da produrre da parte degli interessati. Dopo aver preso visione della documentazione, ad acquisizione avvenuta, l' ufficio fissa con i nubendi un appuntamento per espletare le formalità previste dalla legge.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili devono essere muniti della richiesta del Parroco o del Ministro di Culto.
Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica. Il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
Contribuzione
Per l'affissione all'albo è richiesta una marca da bollo da 16 €, se i nubendi sono entrambi residenti a Piombino, sono richieste due marche da bollo se uno dei nubendi risiede in altro Comune.
Data la varietà della casistica si consiglia, comunque, di rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.
A chi rivolgersi
Ufficio Stato Civile Sede Centrale Palazzo Comunale Fax 0565/63213
Rita Taddei - tel 0565/63218 - email:rtaddei@comune.piombino.li.it
Concetta Di Sarno - tel. 0565/63221- email: cdisarno@comune.piombino.li.it
Taddei Alessandra - tel. 0565/63221 - email: : ataddei@comune.piombino.li.it
Ufficio Stato Civile Sede Distaccata Riotorto Fax 0565/20826
Sergio Acuti - tel. 0565 63408 e 0565 63407 - sacuti@comune.piombino.li.it
Orario al pubblico
Sede Centrale
Martedì e Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Sede Riotorto
Lunedì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00