SENATO DELLA REPUBBLICA: ELETTI 2022
CAMERA DEI DEPUTATI: ELETTI
DATI AFFLUENZA E RISULTATI ELETTORALI
Il prossimo 25 settembre, si terranno le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Info Ministero degli Interni
ORARI UFFICIO ELETTORALE
Fino al 16 settembre
Accesso senza appuntamento martedì e giovedì dalle 11:30 alle 13:00
E mercoledì pomeriggio dalle 15:15 alle 17:15
Dal 19 al 22 settembre
Accesso senza appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:00
mercoledì anche dalle 15:15 alle 17:15
Venerdì 23 e sabato 24 settembre
dalle 9:00 alle 18:00
Domenica 25 settembre
dalle 7:00 alle 23:00
PER I POSSESSORI DI CARTOLINA
Dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30
Mercoledì anche dalle 15:15 alle 17:15
CONTATTI
Tel. 0565.63215/214 - e-mail elettorale@comune.piombino.li.it
ORARI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Sabato 24 settembre
Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Domenica 25 settembre
Dalle 8:00 alle 20:00
CONTATTI
Tel. 056563274/233 - e-mail urp@comune.piombino.li.it
ELETTORI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO
MODULO RICHIESTA VOTO DOMICILIARE
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SUI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
GC 2022/219 - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre
2022. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
ALLEGATO B: UBICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora "in un periodo compreso fra il 40" e il 20" giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Si ritiene importante sottolineare che il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.
>> MODULO RICHIESTA VOTO DOMICILIARE
VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO O TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE di un qualsiasi Comune italiano che intendono votare in Italia e gli elettori che sono invece temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro o altro che intendono votare all’estero devono rendere un’apposita dichiarazione ovvero optare secondo le modalità e nei termini che si riportano.
1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero, che intendono votare in Italia in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, devono presentare specifica comunicazione al Consolato di appartenenza entro il 31 luglio (decimo giorno successivo al decreto di indizione delle votazioni – legge n. 459/2001 e dpr n. 104/2003).
Di norma i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, eleggendo i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica fra i candidati della circoscrizione Estero, che comprende quattro ripartizioni (1 – Europa, 2 – America meridionale, 3 – America settentrionale e centrale, 4 – Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Nel MODULO domanda di opzione di voto in Italia devono essere indicati i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza), il comune italiano d’iscrizione Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e la consultazione per la quale si intende esercitare l’opzione.
La comunicazione, datata e firmata, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità dell’elettore può essere consegnata direttamente al proprio Consolato anche da persona diversa dall’interessato oppure inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche non certificata.
L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale.
Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda agli elettori interessati di verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
Per chi sceglie di rientrare in Italia per votare non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, in classe economica, è riservato solo agli elettori che risiedono in Paesi esteri dove non è prevista la possibilità di votare per corrispondenza (art. 20, comma 2, legge n. 459/2001).
2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO
L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero (per motivi di lavoro, studio o cure mediche oppure per motivi personali di cui commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della citata legge n. 459/01 oppure in quanto familiari conviventi degli elettori di cui sopra) pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei Comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per le correnti elezioni politiche (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione "vota all'estero").
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, il Ministero ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale. Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet di ogni Comune), viene allegato alla presente l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si esprime l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
SCARICA IL MODELLO DI OPZIONE
CONTATTI
PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it
e-mail Ufficio Elettorale: elettorale@comune.piombino.li.it