Referendum abrogativi 12 giugno 2022

RISULTATI DEI REFERENDUM - I dati sui voti espressi saranno pubblicati a partire dalle ore 23.00 del 12/06 - I dati dell'affluenza alle urne alle ore 12.00, 19.00, 23.00

 

G.U. DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 6 APRILE 2022 - INDIZIONE REFERENDUM

REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI

TESSERE ELETTORALI NON CONSEGNATE E RICHIESTA DUPLICATI
L’Ufficio Elettorale SOLO PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI non consegnate i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento   dell’originale e tagliandi di aggiornamento del cambio di indirizzo riceve senza appuntamento:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30 
Mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Nei giorni di VENERDÌ 10 e SABATO 11 giugno orario continuato dalle 9.00 alle 18.00
DOMENICA 12 giugno dalle 7,00 alle 23,00
in concomitanza con l’apertura dei seggi.

Apertura ufficio anagrafe di Riotorto per rilascio tessere elettorali:
Domenica 12 giugno dalle 7,00 alle 23,00 in concomitanza con l’apertura dei seggi.


Indirizzo e-mail per comunicazioni: elettorale@comune.piombino.li.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Aperto per informazioni sabato 11 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica 12 giugno dalle 8 alle 19.

VOTO DOMICILIARE COVID-19
Voto domiciliare (nel comune di residenza) per elettore in trattamento domiciliare o in condizione di isolamento per covid-19

Per il referendum del 12 giugno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio (art. 4, comma 2 D.L. 41/2022).

A tal fine, tra il 2 ed il 7 giugno, l'elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Piombino deve inviare all'Ufficio Elettorale, all'indirizzo elettorale@comune.piombino.li.it oppure a comunepiombino@postacert.toscana.it
i seguenti documenti:

  • dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo (scarica il modulo);
  • un certificato, rilasciato dal funzionario medico dell'azienda USL in data non anteriore al 29 maggio 2022 che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o di isolamento per Covid-19;

L'Ufficio elettorale verificata la certificazione e assegnerà l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio.
Entro sabato 11 giugno l'Ufficio elettorale comunicherà all'elettore il seggio speciale covid incaricato della raccolta del voto.
Il voto domiciliare sarà raccolto, previo contatto telefonico, nella fascia oraria 7 alle 23 di domenica 12 giugno, nel rispetto della libertà e della segretezza del voto e delle misure sanitarie e di sicurezza per il rischio contagio Covid-19

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ovvero
tra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022 una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un documento di identità valido e un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

Disposizione prefettizia
MODULO RICHIESTA

ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica all'indirizzo elettorale@comune.piombino.li.it , e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato. 

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene allegato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

SPECIFICHE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL VOTO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO.

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art.4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

MODELLO - OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO
PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

( art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

TERMINI
E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. l, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 17 aprile 2022, utilizzando il modello pubblicato di seguito.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

MODELLO PER ESERCITARE L'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER L 'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022

RILASCIO TESSERE ELETTORALI

NUOVI ELETTORI: Rilascio tessere a nuovi elettori provenienti da altri comuni.
In prossimità di tornate elettorali vengono consegnate anche a domicilio.
Al momento della consegna della nuova tessera elettorale occorre restituire la tessera del precedente comune o, se non in possesso, rilasciare apposita denuncia (di persona) al momento della consegna.

I nuovi cittadini o i diciottenni non necessitano di altra documentazione.


DUPLICATI: i duplicati delle tessere per smarrimento/deterioramento/furto
possono essere rilasciate solamente al richiedente che deve rilasciare apposita denuncia al momento della richiesta.


TESSERE ESAURITE: l
e tessere esaurite possono essere rilasciate anche ad un incaricato dall’elettore purché munito di DELEGA


OCCORRE:

- delega da parte dell’elettore che ha terminato la tessera (delegante)

- tessera elettorale esaurita

- documento di identità del delegante

- documento di identità del delegato


E' possibile utilizzare il prestampato di delega: download modello delega