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Determinazione dei prezzi di cessione di alloggi realizzati in aree PEEP

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Determinazione dei prezzi di cessione di alloggi realizzati in aree PEEP
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Determinazione dei prezzi di cessione di alloggi realizzati in aree PEEP

La determinazione del prezzo di cessione di alloggi in aree PEEP (Piano Edilizia Economica e Popolare) è necessaria ai fini della stipula di atti di compravendita di tali immobili. E’ inoltre richiesto il nulla osta del Comune per quanto riguarda i requisiti della parte acquirente.

CESSIONE DI IMMOBILI REALIZZATI SU AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE
L’assegnatario di un alloggio realizzato su area PEEP concessa in diritto di superficie può cedere l'immobile solo ad un acquirente in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 3 del vigente "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE"  :

- essere cittadino italiano o equiparato;

- avere la residenza o prestare attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune di Piombino;

- non essere titolare, esso stesso e i componenti della famiglia anagrafica, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della stessa nel Comune di Piombino o in qualsiasi altra località, di uno o più alloggi, anche sfitti, il cui canone di locazione determinato ai sensi dell’art.12 della Legge n.392/1978 superi (dedotte le spese nella misura del 25%) euro 413,17 annui;

- non aver ottenuto a qualsiasi tipo esso stesso e i componenti della famiglia anagrafica contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi in qualsiasi parte del territorio comunale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla Legge n.715/1950;

- non occupare esso stesso e i componenti della famiglia anagrafica alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore

Se l’acquirente non ha i requisiti (ad esempio proprietario di altro alloggio) il proprietario dell'alloggio realizzato su area concessa in diritto di superficie può comunque procedere all'alienazione dello stesso previa trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà che comporta il pagamento di un corrispettivo al Comune con le modalità contenute nella pagina della presente sezione dal titolo "CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE AREE PEEP"

CESSIONE DI IMMOBILI REALIZZATI SU AREE CEDUTE IN PROPRIETA’ ANTERIORMENTE AL 17 FEBBRAIO 1992
L’assegnatario di un alloggio realizzato su area PEEP ceduta in proprietà anteriormente al 17 febbraio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 179, può cedere l'immobile  ad un acquirente in possesso degli stessi requisiti sopraelencati e ad un prezzo determinato dal Comune di Piombino in misura corrispondente all'importo indicato negli atti di assegnazione o di prima cessione, rivalutato all'attualità mediante l'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito alla data di stipula dell'atto di cessione in proprietà dell'area su cui insiste l'immobile da alienare, a condizione che siano decorsi 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità. In questo caso, qualora l'acquirente non sia in possesso dei suddetti requisiti, è possibile procedere alla sostituzione della convenzione con le modalità riportate nella pagina della presente sezione dal titolo "CONVENZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE PEEP". Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di esso diritto reale di godimento con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Piombino di una somma determinata ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865. In alternativa, qualora non siano ancora decorsi 30 anni dalla stipula della convenzione con cui è stata ceduta l'area su cui insiste l'alloggio, è possibile sostituire tale convenzione  con quella prevista dall'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28.01.1977 n. 10, così come previsto dall'art. 31, comma 46, della Legge 23.12.1998 n. 448 che disciplina puntualmente, al comma 48, le modalità di calcolo del corrispettivo dovuto, pagando al Comune un importo ridotto del 40% rispetto a quello dovuto ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, con l'obbligo però di praticare fino alla scadenza del trentesimo anno dalla stipula della convenzione con cui è stata ceduta l'area un prezzo di cessione o un canone di locazione determinati ai sensi "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE" (inserire link per accedere direttamente al Regolamento). Per ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di sostituzione della convenzione consultare la pagina della presente sezione dal titolo "CONVENZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE PEEP".

Qualora non si renda necessario procedere alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ovvero alla sostituzione della convenzione (nel caso di alloggio realizzato su area ceduta in proprietà) il Comune accerta il possesso dei requisiti della parte acquirente e rilascia il nulla osta all'acquisto. Contestualmente determina il prezzo di cessione degli immobili da inserire nell’atto di compravendita.

CESSIONE DI IMMOBILI REALIZZATI SU AREE CEDUTE IN PROPRIETA’ SUCCESSIVAMENTE AL 17 FEBBRAIO 1992
L’assegnatario di un alloggio realizzato su area PEEP ceduta in proprietà successivamente al 17 febbraio 1992, data di entrata in vigore della legge n. 179, e prima dell'approvazione del vigente "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE" (inserire link per accedere direttamente al Regolamento), disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 29.11.2002, può cedere l'immobile in qualsiasi momento ad un acquirente in possesso o meno dei requisiti sopraelencati, con l'obbligo però di praticare un prezzo determinato dal Comune di Piombino in misura corrispondente all'importo indicato negli atti di assegnazione o di prima cessione, rivalutato all'attualità mediante l'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito alla data di stipula dell'atto di cessione in proprietà dell'area su cui insiste l'immobile da alienare. Decorso tale periodo il prezzo di cessione sarà concordato liberamente tra le parti.

Dove rivolgersi

Per questo tipo di pratiche, contattare il SERVIZIO PEEP PIP ESPROPRI

Informazioni

Il SERVIZIO PEEP PIP ESPROPRI riceve lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
A chi rivolgersi

Comune di Piombino – Settore Programmazione Territoriale ed economica - SERVIZIO PEEP PIP ESPROPRI

Dirigente Arch. Camilla Cerrina Feroni
ccerrinaferoni@comune.piombino.li.it
Tel. 0565/63254

Responsabile Arch. Alessandro Fiorilli
afiorilli@comune.piombino.li.it
Tel. 0565/63315

Referente
Sig.ra Rossella Franceschini
rfranceschini@comune.piombino.li.it
Tel. 0565/63317

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