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< RISULTATI ELETTORALI >
in queste pagine sono disponibili i risultati delle elezioni 2008 e delle consultazioni elettorali degli anni passati. 
 

Propaganda elettorale - Istruzioni per l'uso

Legge 4 aprile 1956 n. 212
La materia è regolamentata dalla Legge 4 aprile 1956, n.212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e successive modificazioni.
L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi appositamente determinati per la propaganda diretta e indiretta. In ogni Comune la Giunta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta infatti a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. L’assegnazione e ripartizione degli stessi viene effettuata in base alle liste ammesse alla competizione elettorale, sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.
Le iniziative di campagna elettorale (riunioni, dibattiti, comizi) si svolgono nei luoghi pubblici e nei locali messi a disposizione dal Comune, previa autorizzazione da richiedere all’Ufficio Elettorale.Le modalità sono state concordate a livello locale. E’ ammessa la propaganda fonica (con altoparlante) esclusivamente nei modi previsti dalla legge: la richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio competente.
Tra gli stampati, giornali murali e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (6 febbraio 2008).
Sono proibite le iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (14 marzo 2008) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato anche il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Ufficio Propaganda Elettorale tel.0565.63364/63274 – responsabile tel.0565.63277

INFO www.governo.it

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