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REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIODEL DIFENSORE CIVICO TITOLO I: Elezione del Difensore Civico. CAPO 1° Modalità per l'elezione.
Il Difensore Civico è eletto a suffragio universale. Hanno diritto di voto, ai sensi del comma secondo dell'art. 33 dello Statuto, coloro che risultano iscritti nel registro della popolazione residente al trentesimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale stessa. ART. 2 Requisiti del Difensore Civico Il Difensore Civico devo essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 dello Statuto. Il requisito del possesso di esperienza e conoscenza amministrativa deve essere comprovato da chi intende candidarsi alla carica di Difensore Civico mediante presentazione di curriculum vitae nel quale devono essere indicati: a) titolo
di studio posseduto e titoli professionali; In ogni caso saranno comunque considerati titoli idonei l'aver svolto funzioni in impieghi pubblici e/o privati in posizione direttiva o analoga per almeno tre anni. Sarà altresì considerato titolo idoneo aver svolto per almeno quattro anni funzioni di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, di Assessore, di Presidente di Consiglio di Circoscrizione, di Deputato al Parlamento o di amministratore di consorzi o aziende pubbliche. ART. 3 Indizione delle elezioni la data per lo svolgimento delle elezioni del Difensore Civico è fissata dal Consiglio Comunale. che ne dà pubblica notizia. Il Consiglio Comunale dispone l'inizio delle procedure per l'elezione del Difensore Civico nell' 85° giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. Nel caso in cui netto stesso periodo si svolgano altri tipi di consultazioni previste da leggi statali, regionali ecc... la data delle elezioni del Difensore Civico sarà differita, ad un periodo immediatamente successivo. la data può essere altresì differita per motivate ed accertate necessità, sentita la Commissione dì cui all'art. 15. ART. 4 Accertamento dei requisiti Coloro che intendono candidarsi alla carica di Difensore Civico devono presentare al Sindaco la dichiarazione del possesso dei requisiti e dell'inesistenza di cause di ineleggibilità previsti dallo Statuto entro il 75° giorno precedente la data stabilita, per lo svolgimento delle elezioni. Alla dichiarazione di cui al comma precedente devo essere allegato il curriculum vitae di cui all'art. 2, o copia autentica dei diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente. Sia la dichiarazione che il curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma autenticata nei modi di legge. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Commissione prevista dall'art. 15 entro i 10 giorni successivi al termine della presentazione detta dichiarazione. ART. 5 Presentazione della candidatura Una volta ottenuta la dichiarazione di idoneità l'interessato presenta la propria candidatura che deve essere accompagnata da almeno 150 firme di cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. autenticate nei modi di legge. La raccolta delle firme avviene su modelli forniti dall'Amministrazione Comunale ed ha inizio dal momento dell'ottenimento della dichiarazione di idoneità da parte dell'interessato. La candidatura e le firme di presentazione devono essere depositate presso l'Ufficio dei Segretario Comunale o suo delegato inderogabilmente entro le ore 12 del 30° giorno. successivo alla data di riunione della Commissione in cui è stata accertata l'idoneità. Successivamente la Commissione di cui all'art. 15 provvede ad accertare la legittimità delle candidature presentate. CAPO II : Lo svolgimento delle elezioni ART. 6 Propaganda elettorale Alla campagna elettorale provvede esclusivamente l'Amministrazione Comunale, la quale curerà la pubblicizzazione della elezione e dei nominativi dei candidati mediante manifesti e altri mezzi d'informazione che riterrà idonei. E' fatto divieto ai candidati di avvalersi dell'affissione di manifesti a scopo di propaganda elettorale. In Caso di violazione dei divieto di cui sopra saranno applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali. ART. 7 Seggi elettorali I seggi elettorali sono collocati in edifici pubblici e privati. I seggi sono in numero non inferiore a nove e sono collocati a Riotorto, Populonia, Fiorentina ed in altre zone dell'area urbana in modo tale da ottenere un'equilibrata distribuzione su tutto il territorio comunale; ad ogni sezione sono iscritti gli elettori in base alla residenza. Il numero e la distribuzione dei seggi è stabilito dalla Commissione di cui all'art. 15 nei 10 giorni successivi alla deliberazione dei C.C. che dispone l'inizio delle procedure. L'assegnazione è fatta con provvedimento del Sindaco; con lo stesso provvedimento si stabilisce la disciplina per la votazione nel presidio ospedaliero, il quale è assegnato al seggio elettorale più vicino. ART. 8 Composizione del seggio elettorale li seggio elettorale è composto da n. 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. La designazione è fatta dal Sindaco tra gli elettori del Comune che ne abbiano fatto richiesta, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del Sindaco, ed in possesso dei requisiti per la nomina a scrutatore secondo quanto previsto dalla legge 8 Marzo 1989, n° 95 e successivo modificazioni; nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore a quello necessario si procederà con sorteggio; nel caso. invece non si raggiunga il numero richiesto il Sindaco incaricherà dipendenti comunali. Nell'atto di designazione è indicato il Presidente tenendo di conto, in via prioritaria, di specifiche esperienze e dell'anzianità. Le funzioni del Segretario del seggio sono svolte da uno dei membri designato dal Presidente. Ai componenti del seggio non è assegnato nessun compenso o indennità. Ai dipendenti comunali è corrisposto il compenso per lavoro straordinario nei modi e nelle forma previste. ART. 9 Svolgimento della votazione La votazione avviene secondo le norme contenute nel T.U. 16 Maggio 1960. n.570, in quanto compatibili. All'elettore
viene consegnata una scheda per l'espressione del voto nella quale i
nominativi dei candidati cono riportati secondo l'ordine risultante
dal le schede sono preliminarmente autenticate dall'Ufficio Elettorale Comunale. Ogni elettore deve essere iscritto in apposite liste fornite dagli uffici comunali L'ammissione al voto avviene previa identificazione dell'elettore nei modi previsti dall'art. 48 T.U. 570/1960. Come prova.della partecipazione alla votazione al momento della consegna della scheda l'elettore appone la propria firma, in modo leggibile, sulla lista elettorale. la votazione si svolge in un solo giorno e l'orario di apertura del seggio è determinato dalla Commissione di cui all'art. 15. ART. 10 Scrutinio Decorsa l'ora finale il Presidente dichiara chiusa la votazione. Dopo aver verificato il numero dei votanti, si dà inizio allo scrutinio; allo scopo il Presidente impartisce le necessarie disposizioni. Per l'applicazione dei criteri di validità e nullità della scheda si applicano principi contenuti nel T.U. 570/1960. ART. 11 Verbale operazioni elettorali Di ogni operazione elettorale è redatto apposito verbale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni. Il verbale è sottoscritto dai Presidente e dagli altri componenti. ART. 12 Raccolta e consegna del Materiale La raccolta dei documenti utilizzati dal seggio è effettuata secondo disposizioni impartite dal Sindaco. I documenti, racchiusi in busta sigillata, devono essere consegnati al Comune al termine delle operazioni elettorali, la Commissione di cui all'art. 15 provvede ai riepilogo dei risultati ed alla proclamazione dell' eletto. E' proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età. ART. 14. Delegati dei candidati I candidati possono delegare loro rappresentanti mediante apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata da consegnarsi agli uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta, entro le ore 12 del giorno antecedente alle elezioni. I delegati possono assistere a tutte le operazioni elettorali, allo scrutinio ed ai lavori della Commissione previsti all'art. precedente; possono far inserire a verbale osservazioni attinenti alla regolarità del procedimento elettorale. ART. 15 Commissione di garanzia E' costituita una Commissione di garanzia composta dal Segretario Generale o suo delegato, che la presiede, e da quattro dipendenti comunali, almeno funzionari, designati dal Sindaco. di cui uno con funzioni di segretario. Avverso le decisioni della Commissiono di garanzia è ammesso ricorso nelle forme ordinarie di legge. La Commissione ha il compito di svolgere le funzioni ad essa assegnate dal presente regolamento per garantire il regolare svolgimento della consultazione elettorale. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. TITOLO II Entrata in carica e funzioni dei Difensore Civico Il Sindaco provvede a prendere atto dei risultati dei lavori della Commissione di garanzia e propone al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta successiva all'elezione del Difensore Civico, la convalida dell'eletto. una volta accertata l'inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Dopo tale convalida il Difensore Civico entra immediatamente in carica. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto il Difensore Civico dura in carica quattro anni a partire dalle elezioni che si dovranno effettuare entro il 1996 ed esercita le funzioni fino all'entrata in carica del successore. In caso di morte, dimissioni, perdita dei requisiti previsti per l'accesso alla carica dei Difensore Civico o di revoca come previsto dall'art. 34 dello Statuto, il Consiglio Comunale dispone l'inizio delle procedure per nuove elezioni, affidando la reggenza dell'ufficio di Difensore Civico, fino alla nomina del nuovo eletto, alla persona che nella graduatoria segue immediatamente il primo eletto, purchè questa abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al numero minimo di firme occorrenti per la presentazione della candidatura. Qualora non esista un candidato con i requisiti sopraindicati, il Consiglio Comunale affida la reggenza dell'Ufficio del Difensore Civico a persona che abbia i requisiti previsti per tale carica e, comunque, per una durata non superiore a 6 mesi. Nel caso in cui l'elezione dei nuovo Difensore Civico non avvenga entro il termine dì 6 mesi dalla nomina del reggente, il Consiglio Comunale procede alla nomina di un nuovo reggente. ART. 17 Sede del Difensore Civico Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto il Difensore Civico ha sede nel palazzo comunale. E' cura dell'Amm.ne com.le predisporre un ambiente idoneo e decoroso e di facile accessibilità anche per il pubbIico ART. 18 Attribuzioni del Difensore Civico Costituiscono punto di riferimento per azione del Difensore Civico la carta dei diritti dei cittadino, adottata con deliberazione n. 251 dei Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.1993 e la carta dei Servizi Pubblici che il Consiglio Comunale si è impegnato ad adottare. ART. 19 Utilizzazione degli uffici Per lo
svolgimento delle sue funzioni al Difensore Civico è assicurato
il supporto tecnico e amministrativo necessario. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al comma quinto dell'art. 31 della Legge 8.6.1990, n. 142. ART. 20 Indennità Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di carica determinata dalla Giunta Comunale non superiore a quella prevista per gli Assessori. Allo stesso compete altresì l'Indennità di missione nella misura prevista dalla legge per gli Amministratori Comunali. ART. 21 Nomina del Difensore Civico da parte del Consiqlio Comunale Se non sarà
presentata alcuna candidatura o nel caso in cui quelle presentate non.siano
ritenute idonee, oppure se si sia presentato un solo candidato, i! Difensore
Civico può essere nominato, fermo restando il possesso dei requisiti.
dal Consiglio Comunale. ART. 22 Norma transitoria Il Consiglio
Comunale indirà le elezioni del Difensore Civico in modo che
le stesse siano effettuato entro il 1996. ART. 23 Normativa di riferimento Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 Maggio 1960 n. 570 Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali e le altre normative in materia elettorale. ART. 24 Finalità del regolamento il presente regolamento è attuativo di quanto previsto dagli art. 32 e seguenti dello Statuto. ART. 25 Pubblicità del regolamento Al regolamento è data pubblicità nei modi previsti dal comma secondo dell'art. 78 dello Statuto. |