»REGOLAMENTAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE«

»Delibera C.C. del 08.10.2003, n. 97
ALLEGATO n. 1 alla delibera C.C.dell’ 8.10.2003, n.67.

La presente regolamentazione riguarda le modalità di applicazione, di calcolo e di pagamento del contributo di cui alla L.R.T. 52/99 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa a concessioni edilizie e denunce di inizio attività

1) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO A CONCESSIONI EDILIZIE

1.1.) oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

La quota di contributo di cui agli articoli 19 e 20, oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, è corrisposta al comune all’ atto del ritiro della concessione edilizia e, nei casi di cui al comma 7, dell’ articolo 37 della L.R.T. 52/99 (concessioni edilizie in sanatoria ed attestazioni di conformità), al momento del rilascio.

In alternativa al pagamento immediato, in unica soluzione, dell'importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione lo stesso potrà essere corrisposto in forma rateizzata ai sensi dell’ articolo 25 della richiamata legge regionale, con le seguenti modalità e scadenze:

1.1.1.) per i nuovi interventi ricadenti all'interno delle aree delimitate dai piani di cui alle leggi 167/1962, 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento dell'importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sarà regolamentato nelle singole convenzioni sulla base delle disposizioni dei regolamenti sull'assegnazione di tali aree.

1.1.2.) per gli interventi di cui al comma 7, dell’ articolo 37 della L.R.T. 52/99 (concessioni edilizie in sanatoria ed attestazioni di conformità), il contributo dovuto dal concessionario è corrisposto nella misura del:

- 25 % entro 30 giorni dalla data di notifica o di comunicazione postale A.R. dell’ avvenuto rilascio.
- 25 % allo scadere del 6° mese dalla data di notifica o di comunicazione postale A.R. dell’ avvenuto rilascio.
- 25 % allo scadere del 12° mese dalla data di notifica o di comunicazione postale A.R. dell’ avvenuto rilascio.
- 25 % allo scadere del 18° mese dalla data di notifica o di comunicazione postale A.R. dell’ avvenuto rilascio.

1.1.3.) per tutti gli altri interventi, il contributo dovuto dal concessionario è corrisposto nella misura del:

- 25 % all'atto del ritiro della concessione.
- 25 % allo scadere del 6° mese dalla data di ritiro della concessione.
- 25 % allo scadere del 12° mese dalla data di ritiro della concessione.
- 25 % allo scadere del 18° mese dalla data di ritiro della concessione.

2) VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO A DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’

Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al comune, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della denuncia stessa. Nella denuncia di inizio attività dovranno essere indicati:
- la gratuità o meno dell’ intervento,
- il calcolo eseguito ed i relativi importi,
- le modalità di pagamento prescelte sulla base della presente regolamentazione.

Gli Uffici competenti provvederanno al controllo del calcolo dei contributi dovuti, effettuato, in via preliminare, dal progettista abilitato. Nel caso di difformi determinazioni, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare all’ interessato, mediante notifica a mezzo postale con raccomandata AR, il nuovo importo calcolato e l’ ammontare dell’ eventuale conguaglio da corrispondere, in un’ unica soluzione, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Decorso inutilmente tale termine saranno applicate, sulle somme dovute, le sanzioni di cui all’ articolo 27 della L.R.T. 52/99.

In alternativa al pagamento in un’ unica soluzione da effettuarsi entro i venti giorni successivi dalla data di presentazione al comune della denuncia di inizio attività, del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè quello relativo al costo di costruzione, possono essere corrisposti in forma rateizzata ai sensi dell’ articolo 25 della richiamata legge regionale, con le seguenti scadenze:

- 25 % entro venti giorni dalla data di presentazione della denuncia.
- 25 % allo scadere del 6° mese dalla data di presentazione della denuncia.
- 25 % allo scadere del 12° mese dalla data di presentazione della denuncia.
- 25 % allo scadere del 18° mese dalla data di presentazione della denuncia.


3) GARANZIE FINAZIARIE

Nella ipotesi di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, il concessionario o il dichiarante, a garanzia delle obbligazioni contratte con il Comune, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria mediante fideiussione rilasciata da compagnia assicuratrice o istituto di credito autorizzati.
Tali garanzie devono essere presentate dal titolare della concessione alla data di ritiro, nonchè dal firmatario della denuncia di inizio attività entro venti giorni dalla data di presentazione della stessa, per un importo pari al contributo da saldare per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, maggiorato del 10 %.
La fideiussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere dichiarata valida a tutti gli effetti dal responsabile del procedimento e dovrà riportare l'espressa accettazione da parte delle banche e delle compagnie assicuratrici concedenti delle clausole seguenti:

"- La polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri assunti verso il Comune per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, oneri per opere di trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali sanzioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 14.10.1999 n. 52, comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune.
- Il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria, sarà effettuato senza riserva alcuna entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.
- Il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.
- Non si fa luogo dell’ applicazione delle sanzioni di cui all’ articolo 27 della L.R.T. 52/99 quando il fideiussore esegua il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta che deve essere inviata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notificata dai messi comunali.
Il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo consenso del debitore."

L'atto fornito in garanzia verrà depositato presso la Tesoreria Comunale ed al termine dei pagamenti degli importi dovuti e degli eventuali interessi di mora maturati per avvenuto ritardo ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 14.10.1999 n. 52, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della polizza depositata.


4) ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

In alternativa al pagamento del contributo dovuto, il titolare della concessione o della denuncia di inizio dell’ attività, può altresì, ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 14.10.1999 n. 52, obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione secondo modalità e procedure da determinarsi in apposita convenzione approvata di volta in volta dalla Giunta Comunale.


5) SANZIONI

Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 della L.R.T. 52/99, comporta l’ applicazione delle sanzioni di cui all’ articolo 27 della stessa legge.

Nel caso di pagamento rateizzato tali sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate o di eventuali conguagli richiesti quando il fideiussore esegua il pagamento entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta che deve essere inviata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notificata dai messi comunali.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) dell’ articolo 27 della citata legge regionale, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.


6) DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

6.1 I costi medi comunali per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i tipi di intervento residenziale, commerciale, turistico, direzionale, industriale e commerciale all'ingrosso risultano moltiplicando i valori di cui alle tabelle A/1 (a,b), A/2 (a,b), A3 (a,b), A4 (a,b), allegate alla legge regionale 71/99 per il coefficiente 1,091 del Comune di Piombino, derivante dal prodotto dei singoli coefficienti moltiplicativi della tabella B. Da tale calcolo risultano i seguenti costi medi comunali:

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti residenziali:

- urbanizzazione primaria con fognatura mista lire/mc 18.440
- urbanizzazione primaria con fognatura separata lire/mc 19.749
- urbanizzazione secondaria lire/mc 55.694

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti commerciali, turistici e direzionali:

- urbanizzazione primaria con fognatura mista lire/mc 25.272
- urbanizzazione primaria con fognatura separata lire/mc 25.381
- urbanizzazione secondaria lire/mc 12.801

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi relativi a centri commerciali all'ingrosso:

- urbanizzazione primaria con fognatura mista lire/mq 43.722
- urbanizzazione primaria con fognatura separata lire/mq 46.995
- urbanizzazione secondaria lire/mq 15.274

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di tipo industriale, artigianale :

- urbanizzazione primaria con fognatura mista lire/mq 24.765
- urbanizzazione primaria con fognatura separata lire/mq 27.730
- urbanizzazione secondaria lire/mq 23.391

categorie speciali:

- urbanizzazione primaria con fognatura mista lire/mq 28.366
- urbanizzazione primaria con fognatura separata lire/mq 32.815
- urbanizzazione secondaria lire/mq 23.391

6.2.) Ai sensi del comma 9, lettera a) dell' art. 26 della legge regionale toscana in oggetto, per gli interventi immobili soggetti alla disciplina di cui alla L.R.T. 64/95, si applicano le stesse tabelle parametriche A1, A2, A3, e A4 relative alle spese di urbanizzazione secondaria. Per le spese di urbanizzazione primaria si applicano le stesse tabelle depurate delle voci relative a fognatura e rete distribuzione del gas ed in particolare:

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti residenziali:

- urbanizzazione primaria lire/mc 16.585

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti artigianali e industriali:

- urbanizzazione primaria lire/mc 21.375
- urbanizzazione primaria categorie speciali lire/mc 23.282

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti turistici, commerciali e direzionali:

- urbanizzazione primaria lire/mc 23.417

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di insediamenti commerciali all’ ingrosso:

- urbanizzazione primaria lire/mc 38.267

- costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria per interventi di annessi agricoli:

- urbanizzazione primaria lire/mc 21.375

6.3.) Ai sensi del comma 9, lettera b) dell' art. 26 della legge regionale toscana in oggetto, per gli interventi riguardanti autorimesse autonome e cioè non funzionalmente collegate ad immobili con specifiche destinazioni d’ uso, si applicano gli stessi costi medi comunali relativi ad attività commerciali;

6.4.) Nel caso di interventi in zone in cui non siano esistenti o previsti impianti di fognatura, per gli oneri di urbanizzazione primaria, si applicano le tabelle relative ad interventi in zona agricola.


7) PARAMETRI DA APPLICARE AI COSTI MEDI COMUNALI DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIA E SECONDARIA

7.1.) Ai sensi dell’ articolo 26, comma 9 della L.R.T. 52/99, per interventi relativi ad immobili soggetti alla disciplina di cui alla L.R.T. 64/95, ai costi medi comunali di cui al precedente punto F.1.2.), devono essere applicati i parametri di cui alla seguente tabella:

TABELLA C1
________________________________________________________________

1) Interventi di restauro e di ristrutturazione
edilizia ex L.R. 59/80: 0,30

2) Interventi di ristrutturazione
urbanistica ex L.R. 59/80: 1,00

2a) Interventi di deruralizzazione ex articolo
5 ter della L.R.T. 64/95: 0,80

2b) Interventi di deruralizzazione ex articolo 5,
comma 4, lettera c) della L.R.T. 64/95 0,60

3) Interventi di nuova edificazione: 1,00

________________________________________________________________

7.2.) Il contributo relativo alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria viene pertanto determinato moltiplicando i costi medi comunali per i parametri di cui alla tabella C allegata alla L.R.T. 52/99, alla tabella C1 sopra riportata ed applicando le variazioni di cui all’ articolo 26 della citata L.R.T. 52/99 e di seguito riportate:

1) nelle zone omogenee A di PRG e per tutti i tipi di insediamento, riduzione del 20% sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

2) nelle rimanenti zone omogenee del territorio comunale e per tutti i tipi di insediamento, riduzione del 10% sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

3) nelle zone omogenee A e B del PRG, ulteriore riduzione del 20% sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica relativi a destinazioni d’ uso residenziali;

4) in tutte le zone omogenee del PRG, riduzione del 10% sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di nuova costruzione ed ampliamento di insediamenti turistici e ricettivi. Per i campeggi ed i villaggi turistici tali importi si applicano al volume delle attrezzature fisse ed a quello delle unità abitative, mentre per quanto riguarda le piazzole si asserisce un’ edificabilità teorica di 40 mc a piazzola.

5) nelle zone omogenee D1 - D2 - D3 del PRG, maggiorazione del 10% sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di nuova costruzione ed ampliamento di insediamenti industriali;

6) nelle zone omogenee A,B,E ed F di PRG in relazione allo stato ed alla consistenza delle urbanizzazioni esistenti e per tutti i tipi di insediamento, riduzione del 10 % sull’ incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

7) Nel caso di interventi di edilizia agevolata e/o sovvenzionata, ricadenti all’ interno di aree ricomprese nel P.E.E.P., l’importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per l’ acquisizione delle aree non potrà comunque superare quello, a tal fine previsto, dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 18.03.1996, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tale scopo i valori tabellari degli importi previsti per urbanizzazione primaria e secondaria andranno abbattuti fino al raggiungimento dell’ importo sopradetto e comunque non oltre il limite del 70 % di cui al comma 2) dell’ articolo 26 della L.R.T. 52/1999.

Il costo unitario di detto contributo è comunque riportato nelle allegate tabelle: A1, A2, A2S, A3, A4, A5, A6 ed A7.


8) DETERMINAZIONE TABELLE PARAMETRICHE PER I MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’ USO

8.1.) Nelle zone omogenee A e B del vigente PRG, il mutamento di destinazione d’ uso ai fini residenziali, anche in assenza di opere edili e sempreche non siano previsti aumento della superficie utile dell’ edificio e del numero di unità immobiliari, non comporta aumento del carico urbanistico in quanto risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi di riequilibrio fissati dallo stesso PRG;

8.2.) In tutti gli altri casi di mutamento di destinazione d’ uso, anche in assenza di opere edili, è dovuto il pagamento del contributo per spese di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 50% di quello stabilito per interventi di ristrutturazione edilizia in riferimento alla destinazione d’ uso finale dell’ immobile.
Sono fatti salvi i casi di deruralizzazione espressamente previsti dalla vigente normativa regionale sulle zone agricole, L.R.T. 64/95.

8.3.) Laddove il mutamento d’ uso degli edifici è accompagnato da opere che determinano aumento del carico urbanistico (aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari), alle porzioni dell’ edificio interessate da dette opere, si applicano gli oneri di urbanizzazione relative alla categoria d’ intervento prevista.


9) ISTANZE IN SANATORIA

9.1.) Per le istanze di concessione in sanatoria presentate ai sensi degli artt. 31 e 35 della legge 47/85 si applicano le disposizioni di cui alla L.R.T. 51/85 ed in particolare, in analogia al disposto di cui di cui all'art. 1 punto 4) della citata legge 51/85, il contributo di concessione determinato sulla base delle tabelle vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria facendo salve le istanze per le quali i contributi siano già stati richiesti e corrisposti alla data di approvazione del presente atto;

9.2.) Per le istanze di concessione in sanatoria presentate ai sensi degli artt. 31 e 35 della legge 47/85 per annessi agricoli realizzati nelle zone di cui all'art. 1 comma 3 della L.R.T. 64/95, si applicano le tabelle relative ad annessi agricoli ridotte del 50%, nei casi in cui tali istanze non rientrino nella casistica di cui all'art. 34 comma 5 lettera e), in quanto opere abusive non eseguite in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale;


10) RETI DI DISTRIBUZIONE

I costi riportati nelle tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinati per ogni insediamento di volta, in volta, in relazione all'entità della richiesta di utenze, ponendola a carico dei lottizanti o dei concessionari.


11) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

11.1.) Le concessioni edilizie e le denunce di inizio attività, solamente per gli interventi di cui all’ articolo 4, comma 1 lettera a) e comma 2, lettera d) della L.R.T. 52/99, oltre al contributo commisurato all’ incidenza delle spese di urbanizzazione, comportano il pagamento anche di quello commisurato al contributo sul costo di costruzione,che viene così determinato:

11.2.) Per i nuovi edifici residenziali il costo di costruzione è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 24.12.1993 n. 537 in attesa delle determinazioni regionali di cui allo stesso art. 7 e della applicazione della tabella D) di cui alla L.R.T. 71/99, di seguito riportata:

TABELLA D
_______________________________________________________________

caratteristiche tipologiche % per Comuni con coef
delle costruzioni ficiente territoriale
tra 1,001 e 1,20
_______________________________________________________________
1 - Abitazioni aventi superficie utile:

a - superiore a mq. 160 e accessori mq. 60 9 %
b - compresa tra mq. 160 e 130 e accessori mq. 55 8 %
c - compresa tra mq. 130 e 110 e accessori mq. 50 8 %
d - compresa tra mq. 110 e 95 e accessori mq. 45 7 %
e - inferiore a mq. 95 e accessori mq. 40 7 %

2 - Abitazioni aventi caratteristiche di lusso
(D.M. 2.8.1969) 10 %


Note:
Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria, la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.
Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di un punto nei seguenti casi:
a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l' energia solare;
b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
c) per gli interventi di bioedilizia;
Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria.
___________________________________________________________________________

11.3.) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di fabbricati ad uso residenziale, il contributo relativo al costo di costruzione, ove dovuto, è calcolato in riferimento alla superficie ampliata o ristrutturata, calcolata con le modalità di cui al D.M. 10.05.1977. Tale contributo è calcolato nella misura del 6% del costo al metro quadro delle nuove costruzioni residenziali determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nei casi in cui non sia possibile procedere al calcolo facendo riferimento alla superficie ampliata o ristrutturata, il contributo sul costo di costruzione, è determinato nella misura del 6% della perizia giurata di cui al successivo punto 11.5.

11.4.) Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il contributo relativo al costo di costruzione, ove dovuto, è determinato nella misura dell’ 8% di quello documentato dalla perizia giurata di cui al successivo punto 11.5.

11.5.) La perizia giurata di cui ai precedenti punti 11.3. e 11.4., va redatta, dal progettista abilitato, in riferimento al costo di costruzione dell’ edificio (dalla fondazione al tetto), con l’ esclusione delle opere di sistemazione esterna e di quelle relative all’ allacciamento alle reti di servizio. Nel caso di campeggi o villaggi turistici il costo da periziare è quello relativo alle strutture fisse con l’ esclusione delle opere di sistemazione delle piazzole libere. Nella perizia giurata dovranno inoltre risultare le opere elencate separatamente nei seguenti tipi di intervento:
- scavi, fondazioni, strutture, opere murarie al grezzo;
- opere di rifinimento (pavimenti, infissi, tinteggiatura, sanitari, etc........);
- impianti.
La perizia giurata viene acquisita agli atti e possono essere disposte verifiche campione. In caso di difformità tra i prezzi dichiarati ed i prezzi effettivi, il responsabile del procedimento ne darà immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria.

11.6.) Per le istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 e relative ad annessi agricoli, il costo di costruzione viene determinato con le modalità di cui al precedente punto 11.4.).

12) APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTI

Le disposizioni di cui al presente atto si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di approvazione dello stesso.

Gli importi di cui alle tabelle allegate al presente atto e relative alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, saranno aggiornati, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’ articolo 19 della L.R.T. 52/99 e si applicheranno, senza ulteriori atti, alle istanze di concessione o autorizzazione edilizie ed alle denunce di inizio dell’ attività presentate successivamente al 1° gennaio dell’ anno seguente.

»Deliberazione adeguamento del costo di costruzione in base alle variazioni ISTAT per l’ anno 2004
»TABELLE ONERI 2004
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