Approvato con deliberazione del C.C. n. 948 del 14.09.1979
Modificato con deliberazione del C.C. n. 539 del 19.06.1981
Integrato con deliberazione del C.C. n. 1367 del 14.12.1982
Modificato con deliberazione del C.C. n. 265 del 30.03.1983,integrata
con deliberazione del C.C. n. 488 del 17.06.1983
Modificato con deliberazione del C.C. n. 90 del 29.01.1987
Modificato con deliberazione del C.C. n. 138 del 29.11.2002
NOVEMBRE
2002
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I
N D I C E
ART. 1 Norme di carattere generale
ART.
2 Soggetti destinatari delle aree
ART.
3 Requisiti degli assegnatari – Criteri di valutazione dell’adeguatezza
dell’alloggio – Famiglia anagrafica
ART. 4 ELIMINATO
ART. 5
ELIMINATO
ART.
6 Bandi di prenotazione
ART.
7 Assegnazione diretta
ART.
8 Contenuto della domanda ed allegati da presentare
ART. 9 ELIMINATO
ART.
10 Commissione esaminatrice delle istanze – Ordine di priorità
nell’assegnazione – Individuazione delle categorie di operatori
– Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie –
Convenzione – Termini per la presentazione dei progetti
ART.
11 Contenuti della convenzione
ART. 12 ELIMINATO
ART.
13 Limiti all’esercizio del diritto di superficie – Casi
particolari di concessione del diritto di superficie – Divieto
di cessione
del diritto di superficie in assenza di autorizzazione comunale
ART.
14 Limiti all’esercizio del diritto di proprietà –
Divieto di cessione dell’area non ancora edificata o parzialmente
edificata
in assenza di autorizzazione comunale
ART.
15 Corrispettivi e modalità di versamento
ART.
16 Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione – Fidejussione
ART.
17 Termini per l’inizio lavori e l’ultimazione dei lavori
– Vincoli di utilizzazione degli edifici – Vincoli di pertinenzialità
ART.
18 Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione afferenti interventi
insediativi organici – Convenzione
ART.
19 Realizzazione diretta di singole opere di urbanizzazione in alternativa
al pagamento del relativo corrispettivo –
Convenzione – Fidejussione – Cronoprogramma di attuazione
– Presa in carico delle opere realizzate
ART. 20 Modalità di assegnazione, locazione
e cessione degli alloggi
ART.
21 Prezzo di cessione degli alloggi a regime
ART.
21 bis Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati su
aree concesse in d.s. prima dell’approvazione
del presente Regolamento
ART.
21 ter Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati su
aree cedute in proprietà prima dell’entrata in vigore
della legge 179/1992 nel periodo compreso tra i dieci ed i venti anni
dal rilascio della licenza di abitabilità, a favore
di soggetti in possesso dei requisiti
ART.
21 quater Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati
su aree cedute in proprietà dopo l’entrata in
vigore della legge 17.02.1992 n. 179 e prima dell’approvazione
del presente Regolamento
ART.
22 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
ART.
22 bis Sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.
35 della legge 22.10.1971 n. 865 precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 179, per la cessione
del diritto di proprietà
ART.
23 Locazione degli alloggi a regime
ART.
24 Locazione degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di
superficie o su aree cedute in proprietà prima
dell’approvazione del presente Regolamento a soggetti in possesso
dei requisiti
ART.
24 bis Locazione degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto
di superficie o su aree cedute in proprietà prima dell’approvazione
del presente Regolamento a soggetti non in possesso dei requisiti
ART.
25 Subentro degli acquirenti nella posizione giuridica del concessionario
o cessionario
ART.
26 Obbligo di abitazione dell’alloggio e divieto di cambio di
destinazione d’uso
ART.
27 Clausole da inserire nei contratti di locazione
ART.
28 Obbligo di denuncia di alloggio libero – Denuncia di vendita
o locazione
ART. 29 Diritto di superficie: Casi di decadenza dalla
concessione e sanzioni
ART. 30 Diritto di proprietà: Casi di risoluzione
dell’atto di cessione e sanzioni
ART. 31 Norme finali
ART. 32 ELIMINATO
ART. 1
(Norme di carattere generale)
Il presente regolamento disciplina le modalità
per la concessione in diritto di superficie e per il trasferimento in
proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della
Legge 18 Aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, per la costruzione
di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.
Le aree comprese nei suddetti piani sono espropriate dai Comuni o dai
loro Consorzi.
Le aree espropriate, salvo quelle cedute in proprietà, vanno
a far parte del patrimonio indisponibile del Comune o del Consorzio
e sono concesse in diritto di superficie per la costruzione di case
di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
L’istanza per ottenere la concessione è diretta al Sindaco
o al Presidente del Consorzio. Tra più istanze concorrenti è
data la preferenza a quelle presentate da Enti pubblici istituzionalmente
operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
ART.
2
(Soggetti destinatari delle aree)
Le aree di cui al precedente art. 1 sono concesse in
diritto di superficie all’A.T.E.R. o ad altri Enti Pubblici istituzionalmente
operanti nel Settore dell’Edilizia Economica e Popolare. La concessione
del diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri
casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni
99. Le stesse aree sono concesse in diritto di superficie o cedute in
proprietà a:
a) cooperative edilizie a proprietà divisa od indivisa e loro
consorzi;
b) imprese di costruzione e loro consorzi;
c) privati singoli, con preferenza dei proprietari espropriati ai sensi
della legge 22.10.1971 n. 865, sempre che questi abbiano i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi
di edilizia agevolata, o riuniti in consorzio.
ART.
3
(Requisiti degli assegnatari – Criteri di valutazione dell’adeguatezza
dell’alloggio – Famiglia anagrafica)
Le aree comprese nel P.E.E.P. possono essere concesse
in diritto di superficie o cedute in proprietà agli operatori
di cui all'art. 2 purchè essi stessi o i primi assegnatari, conduttori,
acquirenti degli alloggi ivi costruiti abbiano i seguenti requisiti.
a - possedere la cittadinanza italiana, ovvero essere equiparati ai
cittadini italiani;
b - avere la residenza o prestare la propria attività lavorativa,
esclusiva o prevalente, nel Comune di Piombino o, per gli alloggi compresi
in un programma sovracomunale, nei comuni del programma, salvo che gli
alloggi da assegnare siano costruiti in relazione a nuovi insediamenti
industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero. In questo
ultimo caso il richiedente ha facoltà di concorrere in un solo
comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, con apposita dichiarazione
indicante inoltre il proprio stato di lavoratore emigrato all’estero;
c - non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze della propria
famiglia anagrafica nel Comune di Piombino, ovvero, in qualsiasi altra
località, di uno o più alloggi, anche sfitti, il cui canone
di locazione, determinato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 392/78,
superi, dedotte le spese nella misura del 25%, € 413,17 annui;
d - non aver ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto,
la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero, in qualsiasi parte
del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione,
in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti
con il concorso od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province
o dei Comuni o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla legge 10.8.1950
n. 715.
e - non occupare alloggi di edilizia residenziale pubblica senza le
autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
e, relativamente ai proprietari espropriati:
f - fruire di un reddito annuo complessivo della famiglia anagrafica
non superiore a quello stabilito dall’art. 20 della legge 5.8.1978
n. 457 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell’art.
21 della legge soprarichiamata e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini dei requisiti di cui alla prima parte della lett. c) del presente
articolo, è da considerarsi adeguato l'alloggio la cui superficie
utile, determinata ai sensi dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto
comma della Legge 27.7.1978 n. 392, sia non inferiore a 45 mq. per una
famiglia anagrafica composta da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq.
per una famiglia anagrafica di 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq.
per una famiglia anagrafica di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per
una famiglia anagrafica di 6 persone e oltre;
Ai fini del presente regolamento si intende per famiglia anagrafica
la famiglia costituita da un insieme di persone coabitanti legate da
parentela, affinità, adozione e vincoli affettivi.
I requisiti per l'assegnazione dell'area e degli alloggi ivi costruiti
da cooperative e imprese debbono essere posseduti al momento in cui
l'alloggio viene assegnato, dato in locazione o venduto.
I requisiti per l'assegnazione dell'area e degli alloggi ivi costruiti,
per i privati singoli debbono essere posseduti alla data di assegnazione
dell'area.
I requisiti per l'assegnazione dell'area e degli alloggi ivi costruiti,
per gli operatori fruenti di finanziamenti pubblici ex L. n. 457/78
o altri finanziamenti pubblici, sono quelli stabiliti nelle relative
leggi di finanziamento.
I requisiti indicati nelle lettere c), d), ed e) debbono essere posseduti
anche dai componenti la famiglia anagrafica del soggetto assegnatario,
conduttore o acquirente dell’alloggio, fatta salva l’ipotesi
dei figli conviventi coniugati, ovvero celibi, autonomi finanziariamente,
che contraggano matrimonio entro la data di ultimazione dei lavori dell'alloggio,
ovvero celibi, autonomi finanziariamente, che si impegnino a costituire
famiglia anagrafica entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
dell'alloggio: in quest’ultima fattispecie, per il possesso dei
requisiti di cui al presente articolo, si farà riferimento esclusivamente
ai componenti della futura famiglia anagrafica.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la decadenza dell'assegnazione
dell'alloggio.
L'aggiornamento dei limiti di reddito di cui alla lett. c) viene eseguito
in conformità alle leggi statali e regionali che regolamentano
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito
delle aree concesse in diritto di superficie possono essere ceduti ad
enti pubblici e a società di Assicurazioni, anche in deroga a
disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente
tutti gli oneri stabiliti tra il costruttore ed il comune nella convenzione
di cui all'art. 11 del presente Regolamento. In tal caso, è fatto
obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti
aventi i requisiti prescritti dal presente articolo ed ai canoni previsti
nella convenzione.
Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi
di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata
in vigore della legge 5.8.78 n. 457 possono essere cedute a enti pubblici
o cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che
le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti
aventi i requisiti previsti dal presente articolo e dalle rispettive
leggi di finanziamento.
Gli alloggi realizzati dall’A.T.E.R. o da altri enti pubblici
istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica
e popolare verranno assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dalla legislazione vigente e dai bandi relativi per l’assegnazione
in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
ART.
4 (ELIMINATO)
ART. 5 (ELIMINATO)
ART.
6
(Bandi di prenotazione)
Il Dirigente, previa approvazione della Giunta Comunale,
emette appositi bandi di prenotazione, che pubblica con manifesto, nei
quali sono precisati:
a) - le aree disponibili indicando quelle da trasferire in proprietà
e quelle da concedere in diritto di superficie;
b) - i corrispettivi dovuti per le aree e le opere di urbanizzazione
ovvero se la realizzazione delle stesse è posta a carico del
soggetto attuatore dell’intervento di edilizia residenziale;
c) - l'indicazione sommaria delle tipologie, degli indici fondiari o
dei volumi ammessi;
d) - i termini entro i quali deve essere presentata la domanda;
e) - le garanzie finanziarie richieste;
f) - i controlli e le prescrizioni;
g) - il contenuto della domanda.
ART.
7
(Assegnazione diretta)
Ai soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici statali
e regionali, di finanziamenti agevolati erogati da istituzioni europee,
di altri eventuali finanziamenti pubblici, di finanziamenti di cui ai
contratti di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali (tipo ANIA,
Fondo Sociale), di finanziamenti agevolati erogati da Istituti di credito
nell’ambito di convenzioni stipulate tra gli stessi e le Associazioni
nazionali o regionali di cooperative di abitazione, i terreni del P.E.E.P.
possono essere assegnati senza ricorrere al Bando di cui al precedente
articolo.
ART.
8
(Contenuto della domanda ed allegati da presentare)
Ai fini dell’assegnazione delle aree sia in diritto
di superficie che in diritto di proprietà il contenuto della
domanda di cui alla lett. g) dell'art. 6 deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto richiedente [ente pubblico (solo per le
aree da concedere in diritto di superficie), cooperativa a proprietà
divisa o indivisa, privato, impresa o loro consorzi], specificando se
vuole costruire per sé oppure se vuole costruire per rivendere
o dare in locazione gli alloggi;
b) l'indicazione del terreno richiesto (la zona, la dimensione, ecc.);
c) la specificazione dell'entità dell'intervento, indicando il
numero degli alloggi e degli eventuali servizi accessori;
d) la spesa prevista e le condizioni di utilizzabilità del credito
fondiario o di autofinanziamento ai fini della fattibilità del
programma edificatorio.
In caso di cooperative a proprietà indivisa o divisa o loro consorzi,
che dovranno essere già costituite alla data di pubblicazione
del bando, dovrà essere allegato:
1. Lo Statuto e copia dell'atto costitutivo;
2. l'indicazione del numero dei soci;
3. Una dichiarazione del Presidente attestante che la cooperativa è
retta e disciplinata da principi di mutualità, senza fini di
speculazione ed è costituita esclusivamente da soci aventi i
requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento; i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti anche dai componenti la famiglia anagrafica
dei soci;
4. Una dichiarazione del Presidente della Cooperativa che, sotto la
propria responsabilità, presenta l'elenco dei soci prenotatari
degli alloggi, da attingere tra quelli iscritti nel libro soci alla
data di pubblicazione del bando, in numero non eccedente quello delle
abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50% e
non superiore al 100% per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione
e specifica per ogni singolo socio:
a - se è cittadino italiano o equiparato al cittadino italiano;
b - il luogo di residenza ed il luogo di lavoro;
c - le unità di cui è composta la famiglia anagrafica;
d - se il socio o i componenti la famiglia anagrafica sono proprietari,
usufruttuari, utenti o meno di un alloggio adeguato alle esigenze della
famiglia anagrafica nel Comune di Piombino, ovvero, in qualsiasi altra
località, di uno o più alloggi, anche sfitti, il cui canone
di locazione, determinato ai sensi dell'art. 12 della L. 392/78, superi,
dedotte le spese nella misura del 25%, € 413,17 annui.
e - se il singolo o i componenti la famiglia anagrafica abbia o no ottenuto,
a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto, la costruzione
o il recupero di alloggi, ovvero, in qualsiasi parte del territorio
nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà
o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso
od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni
o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715;
f - se il singolo o i componenti la famiglia anagrafica occupa alloggi
di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle
disposizioni in vigore;
In caso di singoli privati che intendano costruire alloggi per uso proprio
o della famiglia, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione
del richiedente, con la quale, sotto la propria responsabilità,
attesta:
a - se è cittadino italiano o equiparato;
b - il luogo di residenza ed il luogo di lavoro;
c - le unità di cui è composta la famiglia anagrafica;
d - se lo stesso o i componenti la famiglia anagrafica sono proprietari,
usufruttuari, utenti o meno di un alloggio adeguato alle esigenze di
detta famiglia nel Comune di Piombino, ovvero, in qualsiasi altra località,
di uno o più alloggi, anche sfitti, il cui canone di locazione,
determinato ai sensi dell'art. 12 della L. 392/78, superi, dedotte le
spese nella misura del 25%, € 413,17 annui.
e - se lo stesso o i componenti la famiglia anagrafica abbia o no ottenuto
a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto, la costruzione
o il recupero di alloggi, ovvero, in qualsiasi parte del territorio
nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà
o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso
od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni
o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715;
f - se lo stesso o i componenti la famiglia anagrafica occupa alloggi
di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle
disposizioni in vigore;
e, nel caso si tratti di proprietario espropriato:
g - se il singolo e i componenti la famiglia anagrafica fruisca di un
reddito familiare annuo complessivo superiore a quello stabilito dall’art.
20 della legge 5.8.78 n. 457 e successive modificazioni, determinato
ai sensi dell’art. 21 della legge soprarichiamata e successive
modifiche e integrazioni.
I criteri di adeguatezza dell’alloggio di cui alle precedenti
lettere “d” nonché per l’identificazione della
famiglia anagrafica sono quelli esposti all’art. 3 del presente
Regolamento.
ART.
9 (ELIMINATO)
ART.
10
(Commissione esaminatrice delle istanze – Ordine di priorità
nell’assegnazione – Individuazione delle categorie di operatori
– Criteri e punteggi fer la formazione delle graduatorie –
Convenzione – Termini per la presentazione dei progetti)
L'istanza per l'ottenimento della concessione in diritto
di superficie o la cessione in proprietà delle aree del P.E.E.P.
è diretta al Sindaco.
Le istanze di cui sopra sono esaminate da un apposita Commissione composta
da 3 Dirigenti nominati dal Sindaco su proposta del Segretario Generale
la quale propone alla Giunta Comunale la graduatoria per l'assegnazione
delle aree da cedere in diritto di superficie e quella per l'assegnazione
delle aree da cedere in diritto di proprietà, formulate sulla
base dei criteri stabiliti nei commi seguenti.
Tra più istanze concorrenti si seguirà il seguente ordine
di priorità:
a) A.T.E.R. ed altri enti pubblici istituzionamente operanti nel settore
dell'Edilizia Economica e Popolare;
b) Cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi;
c) Cooperative edilizie a proprietà divisa e loro consorzi;
d) Singoli privati o riuniti in consorzio con priorità per gli
espropriati qualora abbiano i requisiti previsti;
e) Imprese di costruzione e loro consorzi.
La Giunta Comunale ha in ogni caso, in alternativa a quanto disposto
dal comma precedente, la possibilità di fissare di volta in volta,
nei bandi che saranno emessi, una o più categorie di operatori,
individuate tra quelle indicate all’art. 2 del presente Regolamento,
fatta salva, in ogni caso, la preferenza stabilita dall'art. 35 della
Legge 22.10.1971 n. 865, tra più concorrenti, a quelle presentate
da enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare
e da cooperative a proprietà indivisa e gli altri tipi di preferenza
stabiliti da leggi nazionali.
I criteri ed i punteggi finalizzati alla determinazione di un ordine
di priorità tra le varie categorie di operatori, come sopra individuati,
saranno determinati di volta in volta dalla Giunta Comunale in occasione
dell’approvazione del bando di cui al precedente art. 6, tenendo
conto prevalentemente – per quanto applicabili alle diverse tipologie
di operatore – dei seguenti requisiti:
anzianità di costituzione, numero dei soci iscritti alla data
del bando, appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative di
abitazione, numero dei soci costituenti la quota di riserva, attività
svolta precedentemente, impegni ad impiegare nei costruendi edifici
tecnologie e materiali innovativi, a realizzare interventi finalizzati
al risparmio energetico, a proporre progettazioni unificate e coordinate
con altri operatori, a praticare costi di costruzione convenzionati
con il Comune, a convenzionarsi con il Comune per la scelta degli acquirenti
degli alloggi, etc. Particolare attenzione sarà riservata alle
cooperative di più recente formazione.
La Giunta Comunale delibera l’assegnazione delle aree agli aventi
diritto e approva lo schema di convenzione per la concessione in diritto
di superficie o per la cessione in proprietà del lotto edificabile
assegnato.
Entro 120 giorni decorrenti dalla data di stipula della convenzione
di cui al comma precedente il concessionario o cessionario predisporrà
il progetto di ogni singolo edificio e lo presenterà al Comune
per l'ottenimento della prescritta concessione a edificare.
Il progetto dovrà essere redatto sulla base delle norme tecniche
di attuazione del P.R.G. vigente e del P.E.E.P., delle disposizioni
legislative vigenti in materia, del programma attuativo, del presente
Regolamento e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Edilizio
del Comune.
L'istruttoria delle domande di concessione edilizia seguirà le
ordinarie norme e disposizioni vigenti in materia.
La Giunta Comunale, quando le aree siano destinate ad impianti e attrezzature
speciali, anche di carattere commerciale, potrà autorizzare la
realizzazione diretta da parte degli assegnatari mediante convenzione
con il Comune.
ART.
11
(Contenuti della convenzione)
La convenzione per la concessione in diritto di superficie
delle aree, da stipularsi per atto pubblico, e da trascriversi presso
il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo
versamento stabiliti in conformità ai disposti del successivo
art. 15 e il corrispettivo dovuto a titolo di recupero spese nella misura
del 10% del corrispettivo di concessione;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura
del Comune o del consorzio ovvero, qualora dette opere vengano eseguite
a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie,
gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità
del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità
per il loro trasferimento al Comune o al Consorzio;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere
di urbanizzazione;
e) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base
del costo delle aree (in misura tale che la sua incidenza non superi
il 20% del costo di costruzione come definito dall’art. 6 della
legge 28.1.1977 n. 10), della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali comprese quelle per la progettazione
e degli oneri di preammortamento e di finanziamento in ragione del 22%
del costo di costruzione;
f) la determinazione dei canoni di locazione nella misura del 3,50%
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
g) la durata di 99 anni di validità della concessione a partire
dalla data di stipulazione della convenzione;
h) le modalità di aggiornamento, con frequenza non inferiore
al biennio, dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione sulla base
degli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione;
i) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggiore gravità
in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la
conseguente estinzione del diritto di superficie;
j) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo
della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella
prevista nell'atto originario.
Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione di cui alla precedente
lettera j) del presente articolo verrà determinato nel prezzo
di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo
stesso, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento
e l'adeguamento delle urbanizzazioni.
La convenzione per la cessione delle aree in proprietà deve contenere:
a) il corrispettivo della cessione delle aree e le modalità del
relativo versamento stabiliti in conformità ai disposti del successivo
art. 15 e il corrispettivo dovuto a titolo di recupero spese nella misura
del 10% del corrispettivo di cessione;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura
del Comune o del consorzio ovvero, qualora dette opere vengano eseguite
a cura e spese dell’acquirente, le relative garanzie finanziarie,
gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità
del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità
per il loro trasferimento al Comune o al Consorzio;
c) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
d) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità
del controllo sulla loro costruzione;
e) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere
di urbanizzazione;
f) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base
del costo delle aree (in misura tale che la sua incidenza non superi
il 20% del costo di costruzione come definito dall’art. 6 della
legge 28.1.1977 n. 10), della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali comprese quelle per la progettazione
e degli oneri di preammortamento e di finanziamento in ragione del 22%
del costo di costruzione;
g) la determinazione dei canoni di locazione nella misura del 3,50%
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
h) la durata di 30 anni di validità della convenzione a partire
dalla data di stipulazione della stessa;
i) le modalità di aggiornamento, con frequenza non inferiore
al biennio, dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione sulla base
degli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione;
j) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla
convenzione comporta la risoluzione dell’atto di cessione
k) la clausola che ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente;
ART.
12 (ELIMINATO)
ART. 13
(Limiti all’esercizio del diritto di superficie – Casi particolari
di concessione del diritto di superficie – Divieto di cessione
del diritto di superficie in assenza di autorizzazione comunale)
Il diritto di superficie come sopra conferito è
esercitato nei limiti e con le modalità fissate dal presente
Regolamento e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia
per il diritto di superficie e per la particolare costituzione di esso
di cui all'art. 35 della L. 22.10.71 n. 865.
Il diritto è esteso:
- alla realizzazione delle costruzioni destinate a abitazione e relativi
servizi;
- al mantenimento e godimento di queste costruzioni e relative aree
di pertinenza in favore del concessionario e dei suoi aventi causa nei
limiti e secondo le modalità fissati nel presente Regolamento.
Il diritto di superficie può essere concesso, per la costruzione
di cantine o di garages interrati, al di sotto del suolo, ai sensi degli
artt. 952 e 955 del codice civile, ad operatori diversi, su aree a destinazione
non residenziale pubbliche o di uso pubblico purché tale concessione
sia richiesta per necessità connesse ad una progettazione non
altrimenti modificabile. Sulle aree concesse in diritto di superficie
o trasferite in proprietà, per la esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria di interesse pubblico, saranno costituite servitù ai
sensi delle vigenti leggi in materia.
E’ fatto divieto al concessionario di cedere a terzi, salvo preventiva
autorizzazione del Comune, il diritto di superficie relativo all'area
non ancora edificata o parzialmente edificata.
ART. 14
(Limiti all’esercizio del diritto di proprietà –Divieto
di cessione dell’area non ancora edificata o parzialmente edificata
in assenza di autorizzazione comunale)
L'acquisizione in proprietà è sottoposta
ai limiti ed alle modalità d'uso fissate nel presente regolamento
e ai principi generali e alle norme vigenti in materia di cui all'art.
35 della legge 22.10.71 n. 865.
E’ fatto divieto al cessionario di cedere a terzi, salvo preventiva
autorizzazione del Comune, l'area non ancora edificata o parzialmente
edificata.
ART. 15
(Corrispettivi e modalità di versamento)
I corrispettivi della concessione in diritto di superficie
ed i prezzi delle aree da cedere in proprietà devono, nel loro
insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o
dal Consorzio per l’acquisizione delle stesse fermo restando che
i corrispettivi della concessione in diritto di superficie, riferiti
al metro cubo edificabile, non possono essere superiori al 60% dei prezzi
di cessione riferiti allo stesso volume.
Il versamento di tali corrispettivi avrà luogo, di norma, in
un’unica soluzione all’atto della stipula della convenzione.
Nel caso di concessione in diritto di superficie tale versamento potrà
essere dilazionato, su richiesta dell’interessato, in un massimo
di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un
tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei
titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca
d’Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione
della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune o il Consorzio
ed il concessionario. All’atto della stipula della convenzione
dovrà altresì essere versato il corrispettivo afferente
il recupero spese di cui alle lettere a) del precedente art. 11.
Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse
in diritto di superficie che per quelle cedute in proprietà,
è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione
al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della
legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni.
In tali oneri non sono comprese le spese per la realizzazione delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che verranno
determinate successivamente per ogni insediamento, di volta in volta,
in relazione all'entità delle richieste. Tali oneri faranno carico
agli operatori del comparto. Qualora tali dati siano disponibili preventivamente
saranno inseriti in convenzione.
ART.16
(Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione - Fidejussione)
Il concessionario o l'acquirente dell'area è
tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al precedente
art. 15 nel modo seguente:
50% allo scadere del sesto mese dalla data di stipula della convenzione;
25% allo scadere del dodicesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
25% allo scadere del diciottesimo mese dalla data della stipula della
convenzione.
Alla rateizzazione indicata non si applicano interessi legali. Per la
somma rateizzata il concessionario o l'acquirente è tenuto a
prestare prima della stipula della convenzione, opportune garanzie mediante
fidejussione rilasciata da Compagnia Assicuratrice o Istituto di credito
autorizzati. L’importo garantito dalla suddetta fidejussione è
pari al corrispettivo da saldare maggiorato del 20%.
ART.
17
(Termini per l’inizio lavori e l’ultimazione dei lavori
– Vincoli di utilizzazione degli edifici – Vincoli di pertinenzialità)
I lavori di costruzione di ogni singolo edificio dovranno
essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione
edilizia, pena la decadenza della concessione del diritto di superficie
ovvero la risoluzione dell’atto di cessione, e dovranno essere
ultimati entro i tre anni dalla data medesima salvo termini più
restrittivi fissati in specifiche leggi in materia edilizia residenziale
sovvenzionata e/o agevolata.
I termini di inizio e fine dei lavori potranno essere prorogati qualora
il concessionario o l’acquirente dimostri di non averli potuti
rispettare per causa di forza maggiore.
Tutti gli edifici e gli eventuali corpi accessori rimangono vincolati
alla destinazione e modalità di utilizzazione indicate nei progetti
approvati. In particolare le autorimesse ed i posti auto assegnati ai
singoli alloggi non potranno essere ceduti separatamente dall’unità
residenziale alla quale devono intendersi legati da vincolo di pertinenzialità
ai sensi della legge 122/1989. Non è altresì ammessa la
modifica della destinazione d’uso a parcheggio dei suddetti spazi.
ART.
18
(Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione afferenti interventi
insediativi organici - Convenzione)
Nel caso di interventi insediativi organici gli assegnatari
delle aree, riuniti in Consorzio, dovranno presentare entro 120 giorni
dalla stipula di apposita convenzione che ne disciplinerà l’attuazione,
il progetto delle opere, degli impianti e dei servizi di interesse generale
relativi all'intero comparto edificabile per l’ottenimento della
prescritta concessione ad edificare che potrà essere rilasciata
solo anteriormente o contestualmente alla concessione relativa agli
edifici da realizzare.
Per le unità abitative associate, cioè volumetricamente
raggruppate, da parte degli interessati dovrà essere presentato
un progetto unitario interessante l'intero nucleo delle unità
abitative associate.
Nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti interessate o quest'ultime
siano in numero inferiore a quello delle unità abitative è
in facoltà dell'Amministrazione Comunale di redigere il progetto
esecutivo dell'intero nucleo delle unità abitative, ponendo a
carico degli interessati le relative spese, in proporzione al volume
delle singole unità abitative.
ART.
19
(Realizzazione diretta di singole opere di urbanizzazione in alternativa
al pagamento del relativo corrispettivo – Convenzione –
Fidejussione – Cronoprogramma di attuazione – Presa in carico
delle opere realizzate)
In alternativa al pagamento di quanto previsto circa il corrispettivo
relativo agli oneri di urbanizzazione o a parte di esso, l’avente
titolo alla realizzazione degli alloggi può eseguire a sue spese
singole opere di urbanizzazione.
I progetti di tali opere saranno oggetto di domanda al Comune al fine
di ottenere le relative concessioni a edificare.
La concessione sarà rilasciata previa sottoscrizione di una convenzione
con la quale l’avente titolo alla realizzazione degli alloggi
si impegna alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
previste dal Piano Attuativo in luogo del pagamento dei relativi oneri.
I progetti saranno redatti sulla base delle norme del Piano di Zona,
nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale, in conformità
alla legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni ed al relativo
Regolamento di attuazione.
A garanzia della regolare esecuzione delle opere stesse il soggetto
avente titolo deve costituire una cauzione pari al costo presunto delle
opere da eseguire maggiorato di 1/10 del loro valore mediante polizza
fidejussoria rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo riconosciuta
valida dal Comune di Piombino.
I lavori di costruzione delle singole opere dovranno essere conclusi
prima della agibilità degli edifici e comunque non oltre i termini
previsti dal cronoprogramma di attuazione che dovrà essere allegato
al progetto.
Per i particolari costruttivi ed i materiali da impiegare nelle varie
categorie di lavoro saranno osservate le prescrizioni indicate nell’apposito
capitolato che dovrà essere allegato al progetto stesso.
Il Comune effettuerà il controllo sulla esecuzione delle opere
di urbanizzazione con le seguenti modalità:
- nomina di un collaudatore in corso d’opera;
- sorveglianza da parte dei propri uffici competenti o Enti concessionari
di pubblici servizi;
E’ facoltà del Comune di effettuare, al termine dei lavori,
un monitoraggio sulle opere realizzate tramite i competenti uffici comunali
o Enti concessionari di pubblici servizi, per un periodo di sei mesi
a decorrere dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore
dei Lavori, diretto ad accertare il corretto funzionamento delle opere
stesse.
Le opere realizzate potranno essere prese in carico dal Comune prima
dell’approvazione del certificato di collaudo, da emettersi nei
tempi e con le modalità previste per le opere pubbliche, dopo
l’emissione del certificato di ultimazione e di una certificazione
attestante la loro idoneità all’uso pubblico da parte del
Direttore dei Lavori.
E’ facoltà del Comune di richiedere, anche prima dell’ultimazione
dei lavori, la consegna provvisoria di parte delle opere che siano già
ultimate e per le quali venga rilasciata la certificazione di idoneità
all’uso pubblico di cui sopra.
Le opere realizzate verranno prese in consegna provvisoriamente mediante
un apposito verbale firmato dalle parti a seguito della esecutività
della deliberazione di approvazione della presa in consegna totale o
parziale delle stesse.
Per il Comune il soggetto titolato alla firma del suddetto verbale sarà
individuato con la predetta deliberazione.
Dalla redazione del citato verbale il Comune si assume ogni onere per
la gestione delle opere acquisite.
Rimane a carico del soggetto attuatore la responsabilità per
la eventuale cattiva esecuzione delle opere e per vizi occulti.
In caso di inadempienza il Comune interverrà sostitutivamente
nella esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al soggetto
attuatore, salvo i maggiori danni.
A tal fine, fino all’approvazione del collaudo definitivo, verrà
mantenuta una polizza fidejussoria per un importo pari al 20% di quello
originario.
Con l’approvazione del collaudo definitivo le opere passeranno
definitivamente al Comune senza necessità di alcun altro atto
formale, fatta eccezione di eventuali trasferimenti di proprietà
che dovranno comunque essere effettuati prima di tale scadenza.
Ogni onere economico inerente il collaudo farà carico al soggetto
attuatore.
ART. 20
(Modalità di assegnazione, locazione e cessione degli alloggi)
Prima del collaudo o della presa in carico da parte del Comune di Piombino
delle opere di urbanizzazione primaria dell'area oggetto della concessione
e comunque prima del certificato di abitabilità è vietato
cedere o locare in via definitiva gli alloggi realizzati.
Al momento dell'assegnazione, della locazione, della vendita degli alloggi
costruiti sulle aree concesse in diritto di superficie e cedute in proprietà
i soggetti operatori di cui all’art. 2 del presente Regolamento
dovranno consegnare all'Amministrazione Comunale un elenco contenente
le generalità di ogni assegnatario, conduttore o acquirente e
produrre per ciascuno di essi i seguenti documenti:
a) autocertificazione in ordine allo svolgimento dell’attività
lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune di Piombino, in caso
di residenza in altro Comune;
b) autocertificazione oppure certificato della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Volterra con le trascrizioni a favore e contro di tutti
i componenti la famiglia anagrafica;
c) dichiarazione attestante che il richiedente e i componenti la famiglia
anagrafica sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d),
e) ed f) del precedente art. 3 e, in caso di proprietario espropriato,
anche del requisito di cui alla lettera g) dello stesso art. 3.
Il Comune di Piombino provvederà ad acquisire direttamente i
certificati di cittadinanza, residenza e stato di famiglia degli assegnatari,
conduttori o acquirenti.
L'assegnazione o la vendita degli alloggi da parte degli operatori assegnatari
delle aree di P.E.E.P. ai propri utenti, non può aver luogo oltre
un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dalla concessione
in diritto di superficie o la risoluzione dell’atto di cessione,
salvo specifica autorizzazione di proroga adottata dalla Giunta Comunale.
Per gli alloggi già ultimati alla data di adozione del presente
provvedimento e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra
decorre da tale data.
I contratti di assegnazione o di vendita devono essere immediatamente
inviati in copia al Comune.
ART.
21
(Prezzo di cessione degli alloggi a regime)
Il prezzo di prima cessione degli alloggi costruiti
su aree concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà
nonché il prezzo degli alloggi realizzati da soggetti privati
successivamente all’approvazione del presente Regolamento, sarà
determinato fra Amministrazione Comunale e i titolari di tali diritti
sulla base dei seguenti elementi:
a) corrispettivo per il conferimento del diritto di superficie o per
la cessione in proprietà;
b) corrispettivo per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
c) costo di realizzazione tecnica comprensivo dell'utile di impresa,
che per interventi aventi caratteristiche di finitura media e non presuppongano
particolari difficoltà, dovrà riferirsi in linea di massima
a quello stabilito dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 lett.
g) della Legge n. 457 del 5.8.1978 e del D.M.LL.PP. 5.8.1994.
Tale costo sarà determinato sulla base del Capitolato ed in relazione
alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di finitura indicate
nel Capitolato medesimo e nel Computo Metrico Estimativo allegati al
progetto quali:
- case a schiera;
- edifici in linea;
- edifici a torre;
- fondazioni ordinarie oppure speciali, quali: palificate, travi rovesce,
platee in cemento armato, ecc.;
- edifici che contengono elementi strutturali che superano le norme
della L. 373/1976 tendenti ad un maggior risparmio energetico;
- utilizzazione dell'energia integrativa per il riscaldamento, nelle
diverse categorie di soluzioni, da precisare nel Capitolato;
- costruzioni in muratura tradizionale oppure con elementi prefabbricati
o industrializzati;
- interventi in un unico lotto oppure frazionati in più lotti
o distribuiti in più zone del Comune;
- grado di finitura superiore allo standard medio, offerto dall’operatore,
richiesto dall’assegnatario ovvero dall'acquirente o dal Comune;
- vincoli speciali richiesti dalla normativa comunale;
- altre difficoltà non prevedibili o specifiche condizioni imposte
dalla Commissione Edilizia.
d) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione
dell’appalto, collaudi e verifiche tecniche, prospezioni geognostiche,
accantonamento per imprevisti, ecc.): 22% del costo di realizzazione
tecnica di cui al precedente punto c);
e) costo reti di distribuzione ENEL e GAS METANO.
Per i soli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge n. 457/78,
il prezzo di cessione sarà determinato sulla base delle disposizioni
statali e regionali vigenti in materia.
All'atto delle successive cessioni degli alloggi e delle relative pertinenze,
oggetto del primo comma del presente articolo, che potranno aver luogo
in qualsiasi momento a favore di soggetti in possesso o meno dei requisiti
previsti dal presente Regolamento, il prezzo sarà determinato
in misura corrispondente al valore d’estimo ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per un periodo di
anni 30 decorrente dalla data di stipula della convenzione con cui è
stato concesso il diritto di superficie o ceduta l’area. Decorso
tale periodo il prezzo di cessione sarà concordato liberamente
tra le parti.
ART.
21 bis
(Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati su aree concesse
in d.s. prima dell’approvazione del presente Regolamento)
All’atto della cessione successiva alla prima
degli alloggi realizzati su area concessa in diritto di superficie prima
dell’approvazione del presente Regolamento che potrà aver
luogo a favore di soggetti in possesso dei requisiti elencati al precedente
art. 3, accertati dal Comune di Piombino, il prezzo sarà determinato
in misura corrispondente al valore d’estimo ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per un periodo di
anni 30 decorrente dalla data di stipula della convenzione con cui è
stato concesso il diritto di superficie. Decorso tale periodo il prezzo
di cessione sarà concordato liberamente tra le parti.
La cessione dell’alloggio a favore di soggetti non in possesso
dei requisiti di cui sopra può altresì aver luogo in qualsiasi
momento previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di
piena proprietà con le modalità indicate nel successivo
art. 22.
Dal momento della trasformazione del diritto di superficie in diritto
di piena proprietà il prezzo sarà concordato liberamente
tra le parti.
ART. 21 ter
(Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati su aree cedute
in proprietà prima dell’entrata in vigore della legge 179/1992
nel periodo compreso tra i dieci ed i venti anni dal rilascio della
licenza di abitabilità, a favore di soggetti in possesso dei
requisiti )
All’atto della cessione successiva alla prima
degli alloggi realizzati su area ceduta in proprietà prima dell’entrata
in vigore della legge 17.02.1992 n. 179, che potrà aver luogo
nel periodo compreso tra i dieci ed i venti anni dal rilascio della
licenza di abitabilità, a favore di soggetti in possesso dei
requisiti elencati al precedente art. 3, accertati dal Comune di Piombino,
il prezzo sarà determinato in misura corrispondente al valore
d’estimo ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.).
In caso di cessione dell’alloggio nel periodo compreso tra i dieci
ed i venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, a
favore di soggetti che non siano in possesso dei requisiti elencati
al precedente art. 3, si rinvia ai disposti del successivo art. 22 bis.
ART. 21 quater
(Prezzo delle successive cessioni degli alloggi realizzati su aree cedute
in proprietà dopo l’entrata in vigore della legge 17.02.1992
n. 179 e prima dell’approvazione del presente Regolamento)
All’atto della cessione successiva alla prima
degli alloggi realizzati su area ceduta in proprietà successivamente
all’entrata in vigore della legge 17.02.1992 n. 179 e prima dell’approvazione
del presente Regolamento, che potrà aver luogo in qualsiasi momento
a favore di soggetti in possesso o meno dei requisiti elencati al precedente
art. 3, il prezzo, per un periodo di anni 30 decorrente dalla data di
stipula della convenzione con cui è stata ceduta l’area,
sarà determinato in misura corrispondente al valore d’estimo
ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.).
Decorso tale periodo il prezzo di cessione sarà concordato liberamente
tra le parti.
ART. 22
(Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà)
Il Comune può cedere in proprietà le aree
comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22.10.1971
n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art.
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune
e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento
di un corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31, comma 48,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
ART. 22 bis
(Sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35
della legge 22.10.1971 n. 865 precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 17.02.1992 n. 179, per la cessione del diritto di
proprietà)
Nei casi specificati di seguito, riguardanti alloggi
e relativi immobili pertinenziali realizzati su aree cedute in proprietà
anteriormente all’entrata in vigore della legge 17.02.1992 n.
179, che ha abrogato i commi 15°, 16°, 17°, 18° e 19°
dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865:
- alienazione nel corso del decennio dalla data del rilascio della licenza
di abitabilità, a soggetti in possesso o meno dei requisiti previsti
dal presente Regolamento;
- alienazione nel periodo intercorrente tra i 10 e i 20 anni dalla data
del rilascio della licenza di abitabilità, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- alienazione nel periodo intercorrente tra i 20 anni dalla data del
rilascio della licenza di abitabilità e i 30 anni dalla data
di stipula della convenzione relativa alla cessione dell’area,
a soggetti in possesso o meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
troveranno applicazione le norme esposte nei commi seguenti, ferma restando
l’entità del prezzo di cessione in misura corrispondente
al valore d’estimo vigente ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge 22.10.1971
n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge 17.02.1992 n. 179, per la cessione del diritto
di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di
cui all’art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28.01.1977
n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni
della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data
di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la cessione in
proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato calcolato
ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dal Comune ai proprietari
degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate
in detrazione secondo quanto previsto dal sopracitato art. 31, comma
48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Decorsi 30 anni dalla data di stipula della convenzione relativa alla
cessione dell’area, il proprietario dell’alloggio realizzato
sulla stessa può trasferirne la proprietà a chiunque e
ad un prezzo concordato tra le parti, con l’obbligo di pagamento
a favore del Comune che a suo tempo ha ceduto l’area di una somma
determinata ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
ART. 23
(Locazione degli alloggi a regime)
Gli alloggi e le relative pertinenze, oggetto del primo
comma dell’art. 21, potranno essere locati in qualsiasi momento
dal rilascio del certificato di abitabilità a favore di soggetti
in possesso o meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento,
ad un canone determinato nella misura massima del 3,50% del prezzo dell'immobile
calcolato ai fini della cessione (valore d’estimo per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili) per un periodo di anni 30
decorrente dalla data di stipula della convenzione con cui è
stato concesso il diritto di superficie o ceduta l’area.
Decorso tale periodo il canone sarà determinato tra le parti
in conformità alle leggi che regolano la materia della locazione.
Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti
sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di
locazione.
La revisione dei canoni di locazione potrà aver luogo al variare
del valore d’estimo ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Per la determinazione e revisione del canone di locazione relativo agli
alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. valgono le norme sancite dalle
vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
ART.
24
(Locazione degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie
o su aree cedute in proprietà prima dell’approvazione del
presente Regolamento a soggetti in possesso dei requisiti )
Gli alloggi ed i relativi immobili pertinenziali realizzati
su aree concesse in diritto di superficie o su aree cedute in proprietà
prima dell’approvazione del presente Regolamento possono essere
dati in locazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
presente Regolamento, al canone fissato nella misura massima del 3,50%
del valore d’estimo vigente ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per un periodo di anni 30 decorrente
dalla data di stipula della convenzione con cui è stato concesso
il diritto di superficie o ceduta l’area.
Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti
sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di
locazione.
La revisione dei canoni di locazione potrà aver luogo al variare
del valore d’estimo ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
ART. 24 bis
(Locazione degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie
o su aree cedute in proprietà prima dell’approvazione del
presente Regolamento a soggetti non in possesso dei requisiti )
Nel caso di locazione di immobili costruiti su aree
concesse in diritto di superficie anteriormente all'approvazione del
presente Regolamento a soggetti che non siano in possesso dei requisiti
elencati all’art. 3, si dovrà procedere alla trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31,
comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nel caso di locazione di immobili costruiti su aree cedute in proprietà
anteriormente all'approvazione del presente Regolamento a soggetti che
non siano in possesso dei requisiti elencati all’art. 3, si dovrà
procedere alla sostituzione della convenzione con quella di cui all’art.
8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28.01.1977 n. 10, ferma
restando l’entità del canone di locazione nella misura
massima del 3,50% del valore d’estimo vigente ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), con le stesse modalità
esposte nel precedente art. 22.
Decorsi 30 anni dalla data di stipula della convenzione con cui è
stata ceduta in proprietà l’area, il proprietario dell’alloggio
realizzato sulla stessa, può dare in locazione l’immobile
a chiunque, ad un canone determinato ai sensi delle leggi che regolano
la materia della locazione, con l’obbligo di pagamento a favore
del Comune che a suo tempo ha ceduto l’area di una somma determinata
ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge 23.12.1998 n. 448.
ART. 25
(Subentro degli acquirenti nella posizione giuridica del concessionario
o cessionario)
In forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti, e successivamente
i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica
del concessionario o cessionario relativamente ai diritti, oneri ed
obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli
relativi agli artt. 15 e 19 per i quali resta titolare il concessionario
o cessionario.
Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole,
da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara
di conoscere ed accettare il presente regolamento e si impegna a non
usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle
leggi 22 ottobre 1971 n. 865, 5.8.78 n. 457 e del Regolamento medesimo.
Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate
per scritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica
di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà
inviata dal venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni
da ogni trasferimento o gruppo di trasferimenti.
ART.
26
(Obbligo di abitazione dell’alloggio e divieto di cambio di destinazione
d’uso)
Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di
superficie o cedute in proprietà dovranno essere abitati in modo
permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato
in modo assoluto l'uso discontinuo nel tempo.
E' altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione
d'uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva
autorizzazione comunale.
ART.
27
(Clausole da inserire nei contratti di locazione)
Per gli alloggi assegnati in locazione, i relativi contratti
dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e agli artt.
23, 24 e 26 con specifica approvazione per scritto di esse ai sensi
dell'art. 1341 del Codice Civile; copia autentica di ciascun contratto
di locazione sarà inviata dal locatore al Comune per lettera
raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di
contratti.
ART.
28
(Obbligo di denuncia di alloggio libero – Denuncia di vendita
o locazione)
Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese
nel P.E.E.P. si renderanno liberi i proprietari sono obbligati a farne
denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si rendano liberi.
Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P.
deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro
5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti
debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata.
ART.
29
(Diritto di superficie: Casi di decadenza dalla concessione e sanzioni)
Nella fattispecie di aree concesse in diritto di superficie
si avrà la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione
del diritto di superficie nei casi esposti di seguito:
a - Inosservanza del termine di 120 giorni indicato
nell’art. 10 per la presentazione del progetto degli edifici;
b - Inosservanza del termine di 120 giorni indicato
nell’art. 18 per la presentazione del progetto delle opere, degli
impianti e dei servizi di interesse generale;
c - Mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla
scadenza di una rata del corrispettivo di cui alla lettera a) del precedente
art. 11, primo comma;
d - Mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla
scadenza di una rata del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente
art. 11, primo comma. Prima di detta scadenza il Comune ha facoltà
di rivalersi sulla fidejussione prestata a garanzia di cui al precedente
art. 16, incamerando l’importo dovuto maggiorato della sanzione
pecuniaria prevista dalla legge. Qualora il Comune non si avvalga di
tale facoltà, il terreno rientrerà nella disponibilità
del Comune stesso che tratterrà una somma pari al 10% dell'intero
corrispettivo, salvi maggiori danni.
Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al
concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da
tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario
decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi
a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto
della convenzione. Dall'indennità saranno detratte le spese occorse
per la stima peritale;
e - Inosservanza, senza giustificato motivo, da parte
del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione
o nella concessione a edificare, salvo eventuali proroghe. In tal caso
il Comune potrà trattenere una somma fino al 10% dell'intero
corrispettivo della concessione;
f - Inosservanza, senza giustificato motivo, del termine
di fine lavori, comunque prorogato, per quelli edifici che non siano
completati o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente
realizzate, le stesse saranno indennizzate dal Comune al concessionario
decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente
nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario
subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la
concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione;
g - Inosservanza, da parte del concessionario, del divieto
previsto dall’art. 13 di cedere a terzi, salvo preventiva autorizzazione
del Comune, il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata
o parzialmente edificata;
h - Inosservanza, da parte del concessionario, del divieto,
previsto dall’art. 20, di cedere o locare a terzi gli alloggi
costruiti, prima del rilascio del certificato di abitabilità;
i - Inosservanza dei criteri fissati dagli artt. 23,
24 e 24bis per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione;
l - Inosservanza di quanto disposto dall'art. 26.
Si applicheranno invece le seguenti sanzioni nei casi
esposti di seguito:
a - Cessione di alloggio a prezzo superiore a quello
determinato secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 21 e 21bis,
sarà applicata al superficiario alienante una penalità
convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi;
b - Inadempienza o di inosservanza, senza giustificato
motivo, da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti
circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita
convenzione. Il Comune interverrà sostitutivamente nella esecuzione
dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi
la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi presentate, salvi sempre
maggiori danni;
c - Inosservanza, senza giustificato motivo, da parte
del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione
previsti nel cronoprogramma di attuazione di cui al precedente art.
19. Il Dirigente emetterà decreto di sospensione dei lavori di
costruzione degli edifici e non sarà rilasciata licenza di abitabilità
fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno completate in conformità
al progetto approvato e agli impegni convenzionali assunti al riguardo.
ART. 30
(Diritto di proprietà: Casi di risoluzione dell’atto di
cessione e sanzioni)
Nella fattispecie di aree cedute in proprietà
si avrà la risoluzione dell’atto di cessione nei casi esposti
di seguito:
a - Inosservanza del termine di 120 giorni indicato nell’art.
10 per la presentazione del progetto degli edifici;
b - Inosservanza del termine di 120 giorni indicato
nell’art. 18 per la presentazione del progetto delle opere, degli
impianti e dei servizi di interesse generale;
c - Mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla
scadenza di una rata del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente
art. 11, terzo comma. Prima di detta scadenza il Comune ha facoltà
di rivalersi sulla fidejussione prestata a garanzia di cui al precedente
art. 16, incamerando l’importo dovuto maggiorato della sanzione
pecuniaria prevista dalla legge. Qualora il Comune non si avvalga di
tale facoltà, il terreno rientrerà nella disponibilità
del Comune stesso che tratterrà una somma pari al 10% dell'intero
corrispettivo, salvi maggiori danni.
Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al
cessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre
tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal cessionario decaduto
e dal cessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore
di un terzo la cessione dell’area oggetto della convenzione. Dall'indennità
saranno detratte le spese occorse per la stima peritale;
d - Inosservanza, senza giustificato motivo, da parte
del cessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione
o nella concessione a edificare, salvo eventuali proroghe. In tal caso
il Comune potrà trattenere una somma fino al 10% dell'intero
corrispettivo della cessione;
e - Inosservanza, senza giustificato motivo, del termine
di fine lavori, comunque prorogato, per quelli edifici che non siano
completati o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente
realizzate, le stesse saranno indennizzate dal Comune al cessionario
decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente
nominati dal Comune, dal cessionario decaduto e dal cessionario subentrante,
e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la cessione dell’area
oggetto della convenzione;
f - Inosservanza, da parte del cessionario, del divieto
previsto dall’art. 14 di cedere a terzi, salvo preventiva autorizzazione
del Comune, l'area non ancora edificata o parzialmente edificata;
g - Inosservanza, da parte del cessionario, del divieto,
previsto dall’art. 20, di cedere o locare a terzi gli alloggi
costruiti, prima del rilascio del certificato di abitabilità;
h - Inosservanza dei criteri fissati dagli artt. 23,
24 e 24bis per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione;
i - Inosservanza di quanto disposto dall'art. 26.
Si applicheranno invece le seguenti sanzioni nei casi
esposti di seguito:
a - Nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore
a quello determinato secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 21,
21 ter e 21 quater sarà applicata al proprietario alienante una
penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei
prezzi;
b - Inadempienza o inosservanza, senza giustificato
motivo, da parte del cessionario di obblighi eventualmente assunti circa
la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita
convenzione. Il Comune interverrà sostitutivamente nella esecuzione
dei lavori suddetti, addebitandone le spese al cessionario e riservandosi
la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi presentate, salvi sempre
maggiori danni.
c - Inosservanza, senza giustificato motivo, da parte
del cessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione
previsti nel cronoprogramma di attuazione di cui al precedente art.
19. Il Dirigente emetterà decreto di sospensione dei lavori di
costruzione degli edifici e non sarà rilasciata licenza di abitabilità
fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno completate in conformità
al progetto approvato e agli impegni convenzionali assunti al riguardo.
ART.
31
(Norme finali)
Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si
fa riferimento alle leggi vigenti in materia di edilizia economica e
popolare convenzionata, agevolata e sovvenzionata e ad eventuali future
norme nazionali e regionali che, prevalendo sulle presenti disposizioni
regolamentari, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente
atto.
ART.
32 (ELIMINATO)