Approvato con deliberazione del C.C. n. 769 del 17.7.1979
Integrato con deliberazione del C.C. n. 1098 del 15.10.1980
Modificato con deliberazione del C.C. n.1391 del 12.12.1980
Modificato con deliberazione del C.C. n.1208 del 30.11.1981
Modificato con deliberazione del C.C. n.705 del 11.6.1982
Modificato e integrato con deliberazione del C.C. n.1202 del 2.11.1988
Integrato con deliberazione del C.C. n. 639 del 22.12.1990
Modificato e integrato con deliberazione del C.C. n. 219 del 29.11.1996
Modificato e integrato con deliberazione del C.C. n. 71 del 23.07.2003
GIUGNO
2003
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ARTICOLO 1
(premessa)
La cessione
in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle
aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di
Piombino, ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865, sono
regolate dalle presenti norme.
Fatte salve le particolari fattispecie elencate al successivo art. 5
la concessione e cessione delle aree avrà luogo mediante pubblicazione
di bandi pubblici di concorso, approvati dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 2
(soggetti titolati all'inoltro delle istanze e documentazione da allegare)
Possono
concorrere all’assegnazione delle aree comprese nei P.I.P. le
imprese industriali, artigianali, commerciali e turistiche, singolarmente
o riunite in consorzi, purché regolarmente iscritte presso la
C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività previste dai
vari strumenti urbanistici attuativi.
Nei casi di assegnazione diretta di cui al successivo art. 5 ogni impresa
dovrà inoltrare istanza in carta legale al Comune di Piombino,
allegando gli appositi questionari, debitamente compilati da ritirarsi
presso i competenti uffici comunali. Qualora l'Impresa intenda ottenere
un lotto ubicato in un'area particolare, dovrà darne specifica
indicazione e fornire le motivazioni della richiesta.
In caso di assegnazione da disporsi a seguito dell’espletamento
di Bando pubblico di concorso, le modalità di partecipazione,
la documentazione da produrre ed i criteri di attribuzione dei punteggi
saranno esplicitate nel Bando stesso.
ARTICOLO 3
(Commissione per l'esame delle istanze e formazione della graduatoria)
In occasione
della pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione delle aree
ricomprese nei P.I.P le istanze sono esaminate da un'apposita Commissione
composta da un numero di Dirigenti variabile da 3 a 5 unità in
funzione della rilevanza del progetto da attuare, nominati con atto
della Giunta Comunale, che formulerà la graduatoria da proporre
alla Giunta Comunale per l’approvazione.
Periodicamente, e comunque con cadenza non superiore a sei mesi, il
Dirigente del SETTORE competente provvede ad informare la IV COMMISSIONE
CONSILIARE allargata ai membri integrativi per i P.I.P. in ordine a
tutte le assegnazioni di aree destinate ad insediamenti produttivi disposte
nel periodo precedente.
ARTICOLO 4
(criteri di priorità per la formazione della graduatoria)
Dovranno
avere priorità, rispetto alle altre, le imprese per le quali
si verifichino le seguenti condizioni, qualora applicabili:
- costituzione di forme associative tra gli operatori;
- costituzione di gruppi di operatori che utilizzino la possibilità
di edificazione a confine per la
realizzazione di complessi coordinati aventi alcuni servizi in comune;
- trasferimento di aziende ubicate nel centro urbano o in zone residenziali
o in zone comunque
improprie;
- realizzazione di una sede in proprietà da parte di aziende
che occupino una sede in affitto;
- assegnazione di finanziamenti pubblici statali e regionali, di finanziamenti
agevolati erogati da istituzioni europee o di altri eventuali finanziamenti
pubblici;
- realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte
di enti, aziende o società istituzionalmente preposte a tale
scopo.
ARTICOLO 5
(modalità per la concessione o cessione delle aree in casi particolari)
La Giunta
Comunale, previa istruttoria dei competenti Servizi attestante le condizioni
previste dal presente articolo, può cedere o concedere direttamente
aree comprese nel P.I.P. nei seguenti casi:
- imprese per le quali il Comune ha disposto il trasferimento in seguito
all'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., dei
regolamenti di Igiene, Polizia Urbana o di altri provvedimenti amministrativi;
- nel caso in cui la disponibilità di aree edificabili risulti
esuberante rispetto alla domanda.
A parità di altre condizioni, sia in caso di assegnazione diretta
che di pubblicazione di bando di concorso, coloro che risultino proprietari
di aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi alla data
di adozione dello stesso e che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione
di dette aree, godranno della priorità assoluta ai fini della
loro concessione o cessione, purché dimostrino tale titolo.
ARTICOLO 6
(modalità d'uso delle aree)
Le aree
espropriate o comunque acquisite dal Comune e dallo stesso urbanizzate
saranno concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà,
alle seguenti condizioni:
DIRITTO DI SUPERFICIE:
L'area rimane di proprietà del Comune concedente mentre l'Impresa
ha il diritto di costruirvi e mantenervi un fabbricato conforme al progetto
concessionato. La durata della concessione è fissata in anni
99 salvo il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 27 della legge
22.10.1971 n. 865. La stessa potrà essere rinnovata per un uguale
periodo di tempo.
Il diritto di superficie è commerciabile, ipotecabile ed ereditabile.
Tuttavia il trasferimento di tale diritto o la locazione dei fabbricati
potranno avvenire dopo 5 anni dalla data di agibilità o di abitabilità,
salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, a favore di soggetti
in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Il prezzo
di vendita o il canone di locazione sarà concordato fra le parti
e dovrà essere assentito dal Comune, secondo quanto stabilito
dall'apposita convenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 27 della
legge soprarichiamata.
DIRITTO DI PROPRIETA':
L'area viene ceduta in proprietà senza particolari limitazioni
che non siano previste dal presente Regolamento.
L'immobile edificato potrà essere venduto o locato solo dopo
che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilità o di abitabilità,
salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
La vendita o la locazione saranno consentite al prezzo o al canone concordato
fra le parti e con l'assenso del Comune, secondo quanto previsto dall'apposita
convenzione di cui all'art. 27 della legge n. 865 soprarichiamata, limitatamente
all'accertamento dei requisiti indicati nel presente Regolamento da
parte dell'Impresa subentrante.
E' vietato, salvo preventiva autorizzazione del Comune, il trasferimento
dell'area (ceduta in proprietà o concessa in diritto di superficie)
non ancora edificata o parzialmente edificata.
Sono vietati il trasferimento, la vendita e la locazione, in modo frazionato,
dell’area ceduta in proprietà o concessa in diritto di
superficie e delle unità immobiliari su di essa eventualmente
realizzate ed a qualunque destinazione finalizzate.
Per comprovate ragioni aziendali, la Giunta Comunale potrà autorizzare
la cessione parziale (vendita, locazione, trasferimento del diritto
di superficie) degli edifici destinati alle attività produttive,
previa presentazione di un progetto di ristrutturazione degli edifici
stessi e delle relative aree di pertinenza, al fine di assicurare la
corretta organizzazione del lotto e degli standards urbanistici.
ARTICOLO 7
(corrispettivi per la concessione o cessione dell'area e contributi
di concessione)
La concessione
in diritto di superficie o la cessione in proprietà di un'area
edificabile dei P.I.P. comportano il pagamento dei seguenti corrispettivi:
1) PREZZO
DI CONCESSIONE O CESSIONE DELL'AREA
a) costo dell'area;
b) recupero spese (5% del prezzo di acquisizione dell'area);
c) oneri di urbanizzazione primaria;
d) oneri per opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
e) oneri di urbanizzazione secondaria;
2) CONTRIBUTI
DI CONCESSIONE (da valutarsi sull'effettiva consistenza del progetto)
f) contributo sul costo di costruzione (se dovuto).
ARTICOLO 8
(costo dell'area e recupero spese)
Il costo
dell’area, commisurato all'effettiva incidenza dell'indennità
di espropriazione (o al prezzo pagato in caso di compravendita), sarà
rivalutato facendo riferimento agli indici nazionali dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati (dati ISTAT) relativi al periodo
intercorrente tra l'acquisizione dell'area ed il momento in cui si procede,
ai sensi di legge, alla determinazione del prezzo di cessione stesso
per l'anno successivo.
Tale importo sarà incrementato di un'aliquota forfettaria del
5% a titolo di recupero delle spese (impiego di personale e di strutture,
prestazioni professionali per la redazione di frazionamenti, notifiche
di atti, corrispondenza, registrazioni, ecc.) sostenute dal Comune per
la definizione del programma di esproprio.
Nell'ipotesi che per il pagamento del corrispettivo afferente l'espropriazione
o l'acquisizione del terreno venga contratto un mutuo, l'importo globale
degli oneri finanziari (interessi passivi) risultanti dal Piano di Ammortamento
sarà sommato al costo dell'area come sopra determinato.
Qualora per il pagamento di tale corrispettivo non si faccia ricorso
al mutuo il prezzo di cessione risulterà dallo somma del costo
di acquisizione e degli interessi legali.
ARTICOLO 9
(corrispettivo afferente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
Il corrispettivo
afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sarà,
di norma, commisurato al costo effettivo delle opere stesse sulla scorta
del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO relativo al PROGETTO ESECUTIVO DI TALI
OPERE DI URBANIZZAZIONE afferente il comparto produttivo di riferimento
o un suo stralcio funzionale che dovrà essere predisposto dall'Amministrazione
Comunale prima di procedere all'assegnazione delle aree edificabili.
Prima della loro realizzazione tale costo sarà attualizzato in
occasione della revisione del prezzo di cessione delle aree di cui al
precedente art. 8 sulla base delle indicazioni delle TABELLE REVISIONALI
dei costi di tali opere di urbanizzazione.
Dopo la loro realizzazione, al costo attualizzato determinato come sopra,
si aggiungeranno gli oneri finanziari derivanti dalla contrazione di
eventuali mutui finalizzati alla loro realizzazione o gli interessi
legali (in modo analogo al caso delle indennità di espropriazione
di cui sopra).
Il corrispettivo che i vari operatori dovranno corrispondere per il
terreno e l'urbanizzazione primaria e secondaria, così come sopra
determinati, saranno commisurati alla superficie fondiaria del lotto
da cedere o concedere indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area
e dal rapporto di copertura massimo ammesso.
Nel caso in cui il progetto di cui sopra riguardi esclusivamente le
opere di urbanizzazione primaria il corrispettivo afferente gli oneri
di urbanizzazione secondaria sarà determinato in riferimento
agli oneri tabellari vigenti all’atto della stipula della convenzione,
rapportati alla potenzialità edificatoria del lotto assegnato.
Per il completamento di comparti produttivi per i quali si è
proceduto, originariamente, a determinare il corrispettivo afferente
l'urbanizzazione primaria sulla base degli oneri tabellari, si continueranno
ad adottare gli stessi criteri, determinando tale corrispettivo sulla
base dei parametri tabellari vigenti all’atto della stipula della
convenzione. I suddetti comparti saranno individuati con atto della
Giunta Comunale.
E’ fatta salva l'ipotesi del convenzionamento per l'esecuzione
a scomputo delle opere di cui sopra.
ARTICOLO
10
(corrispettivo afferente il contributo relativo al costo di costruzione)
Il contributo
relativo al costo di costruzione, se dovuto, sarà calcolato e
corrisposto con le modalità ordinarie previste dalla vigente
regolamentazione comunale in sede di rilascio della concessione edilizia.
ARTICOLO 11
(determinazione dell'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento
e smaltimento dei rifiuti)
Ai sensi
dell'art. 26, comma 4, della L.R.T. 52/99 e successive modificazioni
ed integrazioni, nei Piani per Insediamenti Produttivi di cui alla legge
22.10.1971 n. 865, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento
e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche è
determinata con deliberazione dal Comune sulla base dei parametri di
cui alla apposita tabella allegata alla stessa legge.
Nel caso esista un progetto delle opere in questione, il costo relativo
sarà posto a carico degli operatori con gli stessi criteri indicati
al precedente art. 9 commisurando le varie quote alla superficie fondiaria
del lotto da cedere in proprietà o concedere in diritto di superficie,
fermo restando il criterio dell'attualizzazione del costo nei tempi
e nei modi indicati ai precedenti artt. 8 e 9 e il ricarico degli oneri
finanziari derivanti dalla contrazione di eventuali mutui o degli interessi
legali.
ARTICOLO 12
(termini per la presentazione del progetto)
Sia nel
caso della concessione in diritto di superficie che della cessione in
proprietà, il concessionario o l'acquirente dovrà inoltrare
al Comune di Piombino il progetto degli edifici da realizzare, entro
120 giorni decorrenti dalla data di stipula della convenzione prevista
dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge n. 865/1971 più volte
richiamata.
ARTICOLO 13
(termini di inizio e fine lavori)
In entrambi
i casi - concessione o cessione - i lavori di edificazione dovranno
avere inizio ed essere completati entro i termini di validità
della concessione edilizia.
Nel caso in cui i lavori non risultino completati può essere
rilasciata, per una sola volta, una nuova concessione edilizia ai sensi
dell’art. 12 del vigente Regolamento Edilizio.
Decorso anche tale termine troveranno applicazione le disposizioni dell’art.
15 del presente Regolamento.
ARTICOLO
14
(modalità e termini per il versamento del prezzo di concessione
o cessione)
Il versamento
del prezzo di concessione o cessione dell'area previsto al precedente
art. 7 dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è consentita
la rateizzazione dell’importo dovuto nel modo seguente:
20% all'atto della stipula della convenzione;
20% allo scadere del sesto mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del dodicesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del diciottesimo mese dalla data di stipula della convenzione;
20% allo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di stipula della
convenzione.
Gli importi delle rate successive alla prima saranno maggiorati del
saggio di interesse legale corrente alla data di stipula della convenzione.
Il mancato od il ritardato pagamento delle somme rateizzate alle scadenze
fissate nella convenzione, comporta:
a) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari all’1%
dell’importo dovuto qualora il versamento sia effettuato nei successivi
60 giorni;
b) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari al 3% dell’importo
dovuto qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protragga non oltre i successivi 60 giorni;
c) l’applicazione di un interesse fisso di mora pari al 6% dell’importo
dovuto qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo
si protragga non oltre i successivi 60 giorni;
Gli interessi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede
alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dalla legge.
Nella ipotesi di rateizzazione, l’assegnatario, a garanzia delle
obbligazioni contratte con il Comune, dovrà presentare idonea
garanzia finanziaria mediante fideiussione rilasciata da compagnia assicuratrice
o istituto di credito autorizzati.
Tali garanzie devono essere presentate alla data di stipula della convenzione
per un importo pari alla somma da versare maggiorata del 6%.
La fideiussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere
dichiarata valida a tutti gli effetti dal responsabile del procedimento
e dovrà riportare l'espressa accettazione da parte delle banche
e delle compagnie assicuratrici concedenti delle clausole seguenti:
- la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente
dagli oneri assunti verso il Comune per concessione o cessione dell’area
ed eventuali sanzioni di cui all'articolo 14 del “Regolamento
per la concessione in diritto di superficie e per il trasferimento in
proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi”,
comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata
dal Comune.
- il pagamento delle somme dovute in base alla polizza fidejussoria,
sarà effettuato senza riserva alcuna entro il termine massimo
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.
- il fidejussore non godrà del beneficio della preventiva escussione
del debitore di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.
- il pagamento a favore del Comune avverrà senza il preventivo
consenso del debitore.
L'atto fornito in garanzia verrà depositato presso la Tesoreria
Comunale ed al termine dei pagamenti degli importi dovuti e degli eventuali
interessi di mora maturati per avvenuto ritardo verrà rilasciata
dichiarazione di svincolo della polizza depositata.
ARTICOLO 15
(sanzioni per inadempienze del concessionario o acquirente)
Nel caso
di inosservanza, da parte del compratore o del concessionario, del divieto,
previsto dal presente Regolamento, di cedere a terzi, salvo preventiva
autorizzazione del Comune, l'area non ancora edificata o parzialmente
edificata, nonché nel caso di mancato rispetto del termine per
la presentazione del progetto o di mancato rispetto dei termini iniziali
o finali dei lavori, la Giunta Comunale potrà dichiarare risolto
l'atto di cessione o concessione e trattenere il 5% del prezzo di concessione
o cessione dell'area, salvi i maggiori danni.
Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune all'originario
concessionario o acquirente, sulla base di una stima peritale compiuta
da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal concessionario
o proprietario decaduto e dal nuovo concessionario o acquirente, al
momento della ricessione a un terzo dell'area stessa.
Le spese della stima saranno detratte dall'indennità. Qualora,
per effetto della risoluzione dell'atto di cessione in diritto di superficie
o di cessione in proprietà, il Comune, ai sensi dell'art. 37
della legge n. 865/1971, subentri nelle obbligazioni derivanti dai mutui
ipotecari concessi da Istituti di credito all'originario concessionario
o acquirente, il Comune sarà tenuto a corrispondere a quest'ultimo
indennizzo per le opere eventualmente realizzate, previa detrazione
di una somma pari all'importo del mutuo stesso maggiorato dei relativi
oneri, fermi sempre restando i maggiori danni.
In caso di trasferimento del diritto di superficie o locazione dell'immobile
realizzato su area concessa in diritto di superficie a prezzo o canone
superiore a quello assentito dal Comune, il contratto sarà risolto
senza indennizzo alcuno.
ARTICOLO 16
(realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria)
Potrà
essere consentita la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria da parte delle imprese assegnatarie, singolarmente
o riunite in consorzio, a condizione che l'iniziativa riguardi un gruppo
di opere omogenee e tale da consentire una sufficiente funzionalità
dei servizi di un intero nucleo.
Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, i relativi costi saranno detratti dal prezzo di concessione
o cessione dell'area di cui all'art. 7.
Specifiche convenzioni regoleranno tempi e modi di esecuzione diretta
delle opere di cui sopra.
ARTICOLO 17
(convenzione: richiamo al Regolamento)
Nella
convenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 22.10.1971
n. 865 dovrà essere fatto espresso richiamo alle norme del presente
Regolamento come parti integranti della stessa.
ARTICOLO
18
(norme transitorie relative al comparto SUD del P.I.P. di Montegemoli
già parzialmente interessato dall'edificazione)
I lotti
compresi all'interno del comparto SUD del P.I.P. di Montegemoli saranno
assegnati fino ad esaurimento con gli stessi criteri adottati finora;
in particolare per quanto attiene il corrispettivo afferente gli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria si farà riferimento ai
valori tabellari vigenti all’atto della stipula della convenzione.