| ART.1
ISTITUZIONE E FINALITA'
1) Per
l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3
della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione Comunale
per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo
e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono
discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2) La Commissione è organo consultivo del Consiglio Comunale
ed ha sede nel Palazzo Comunale della città di Piombino.
3) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando
anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze
femminili del Comune di Piombino e le donne elette nelle Istituzioni.
Può stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione,
informazione, ricerca e consultazione.
ART.2
COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione
esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alla
finalità di cui all'art.1.
In particolare:
a) valuta lo stato di attuazione delle leggi riguardanti la condizione
femminile all'interno del Comune di Piombino.
b) esprime pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale su
temi che coinvolgono il mondo femminile e formula specifiche proposte.
c) svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in tutti i
settori della società.
d) si impegna a favorire un'adeguata presenza femminile nei vari organi
elettivi;
e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti i problemi femminili.
f) attua ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della condizione
femminile.
g) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne
dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani.
ART.3
COMPOSIZIONE E DURATA
1) La Commissione
è formata dai gruppi e dalle associazioni femminili costituiti
sul territorio che ne facciano richiesta, con due rappresentanti ciascuno
(una effettiva e una supplente), dalle donne elette nel Consiglio Comunale
e nei Consigli di Circoscrizione, e dalle donne componenti la Giunta
comunale.
2) Le designazioni delle candidate sono richieste dal Presidente del
Consiglio Comunale di Piombino alle organizzazioni politiche e sociali,
alle associazioni e ai movimenti femminili, alle organizzazioni rappresentative
degli enti locali operanti sul territorio dopodiché il Consiglio
Comunale provvederà a prendere atto dei nominativi pervenuti.
3) Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza
del Consiglio Comunale.
ART.4
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
1) Nella
prima seduta dopo la nomina da parte del Consiglio Comunale la Commissione
è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana
di età. Fungono da segretarie le due componenti più giovani
di età.
2) La Commissione, nella sua prima seduta, convocata dal Presidente
del Consiglio Comunale, elegge a maggioranza delle presenti la Presidente
e due Vice Presidenti, che costituiscono l'ufficio di presidenza. La
Presidente designa di volta in volta la Vice Presidente che la sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
3) La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede
coordinandone le attività.
4) La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine
del giorno al domicilio delle sue componenti e si riunisce in via ordinaria
ogni due mesi.
Salvo caso di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire
non meno di cinque giorni prima della seduta.
5) La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta
un quinto delle componenti. In tal caso la riunione deve aver luogo
entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
6) L'ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto
delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti,
inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti
da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
7) Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo
che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta
di un quinto delle presenti.
E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per
la modifica del presente regolamento.
8) L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta, per le
componenti la Commissione, la decadenza dalla carica. Tale norma non
si applica alle donne elette nel Consiglio Comunale e nei Consigli di
Circoscrizione, e alle donne componenti la Giunta.
La decadenza viene pronunciata, su motivata proposta della Commissione,
dal Consiglio Comunale, il quale procederà altresì alla
surrogazione con altra rappresentante indicata dal gruppo o dall'associazione
di appartenenza della componente dichiarata decaduta.
9) Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale,
a cura di un impiegato comunale. Le componenti che vogliono far risultare
a verbale le loro dichiarazioni le dettano o ne consegnano il testo
scritto.
Il verbale, firmato dalla Presidente, è distribuito alle componenti
nella seduta successiva della Commissione e approvato in quella seguente.
ART.5
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
1) La Commissione
svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per
i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce
i compiti. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione,
scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
Di ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice, che tiene i contatti
con la Presidente.
Alla Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni
dei gruppi di lavoro.
Le componenti la Commissione possono assistere alle riunioni dei gruppi
di lavoro di cui non fanno parte, senza aver diritto al voto nelle decisioni
del gruppo.
2) La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale
di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché
eventuali aggiornamenti annuali.
3) La Commissione inoltre entro il 30 settembre di ogni anno, invia
al Sindaco del Comune di Piombino una relazione sull'attività
svolta, corredata da osservazioni e proposte.
La Presidente ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario
esame del Consiglio Comunale.
ART.6
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
1) La Commissione
cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all'art.6, L.R.
23 Febbraio 1987, n.14, con i quali individua forme anche continuative
di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
In particolare:
a) con le organizzazioni femminili di Stati esteri, anche in riferimento
alle donne emigrate e immigrate nel rispetto della vigente normativa
in materia di relazioni internazionali;
b) analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Province e
presso gli Enti locali;
c) con gli Istituti di ricerca e l'Università, anche sulla base
di apposite convenzioni.
ART.7
ONERI FINANZIARI - PERSONALE
1) Gli
oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su
apposito capitolo del Bilancio Comunale.
La Giunta Comunale può affidare un fondo all'Economo Comunale
ai fini del rimborso delle spese necessarie al funzionamento della Commissione,
qui di seguito individuate:
- spese sostenute per: acquisto libri e pubblicazioni
- " " " abbonamenti a riviste e giornali utili all'attività
della Commissione
- " " " iscrizione e partecipazione a convegni, conferenze
e dibattiti
- " " " acquisto materiale di cancelleria
- " " " realizzazione di manifesti e volantini
- " " " organizzazione di iniziative utili alla promozione
e alla diffusione dell'attività della commissione
Gli importi delle singole spese non possono superare il limite massimo
di lire 800.000
L'Economo Comunale provvederà al rimborso delle spese di cui
sopra previa presentazione di documentazione giustificativa e per le
rimanenti formalità si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento
Economale
2) La commissione fa riferimento all'Assessorato ai Servizi sociali.
Per il funzionamento sono garantiti un ufficio di segreteria, individuato
presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, e strumenti
adeguati;
3) Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione su richiesta
della stessa.
ART.8
In attuazione
dell'art.2, L.R. 23 febbraio 1987, n.14, la Commissione cura la pubblicazione
di uno spazio nel periodico di informazione dell'Amministrazione Comunale
"Piombino Oggi" allo scopo di diffondere l'attività
svolta.
(Ultima
modifica deliberazione Cons. com. n. 43 del 19.04.2000)
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