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» Regolamento della Commissione Comunale per le Pari Opportunità

ART.1
ISTITUZIONE E FINALITA'

1) Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione Comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2) La Commissione è organo consultivo del Consiglio Comunale ed ha sede nel Palazzo Comunale della città di Piombino.
3) La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune di Piombino e le donne elette nelle Istituzioni. Può stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.


ART.2
COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alla finalità di cui all'art.1.
In particolare:
a) valuta lo stato di attuazione delle leggi riguardanti la condizione femminile all'interno del Comune di Piombino.
b) esprime pareri sulle iniziative assunte dal Consiglio Comunale su temi che coinvolgono il mondo femminile e formula specifiche proposte.
c) svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile in tutti i settori della società.
d) si impegna a favorire un'adeguata presenza femminile nei vari organi elettivi;
e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti i problemi femminili.
f) attua ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della condizione femminile.
g) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei paesi in via di sviluppo e contro ogni violazione dei diritti umani.


ART.3
COMPOSIZIONE E DURATA

1) La Commissione è formata dai gruppi e dalle associazioni femminili costituiti sul territorio che ne facciano richiesta, con due rappresentanti ciascuno (una effettiva e una supplente), dalle donne elette nel Consiglio Comunale e nei Consigli di Circoscrizione, e dalle donne componenti la Giunta comunale.
2) Le designazioni delle candidate sono richieste dal Presidente del Consiglio Comunale di Piombino alle organizzazioni politiche e sociali, alle associazioni e ai movimenti femminili, alle organizzazioni rappresentative degli enti locali operanti sul territorio dopodiché il Consiglio Comunale provvederà a prendere atto dei nominativi pervenuti.
3) Le componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.


ART.4
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1) Nella prima seduta dopo la nomina da parte del Consiglio Comunale la Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età. Fungono da segretarie le due componenti più giovani di età.
2) La Commissione, nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, elegge a maggioranza delle presenti la Presidente e due Vice Presidenti, che costituiscono l'ufficio di presidenza. La Presidente designa di volta in volta la Vice Presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3) La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone le attività.
4) La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti e si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.
Salvo caso di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta.
5) La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti. In tal caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
6) L'ordine del giorno è definito dalla Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti, inoltre ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.
7) Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti.
E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente regolamento.
8) L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta, per le componenti la Commissione, la decadenza dalla carica. Tale norma non si applica alle donne elette nel Consiglio Comunale e nei Consigli di Circoscrizione, e alle donne componenti la Giunta.
La decadenza viene pronunciata, su motivata proposta della Commissione, dal Consiglio Comunale, il quale procederà altresì alla surrogazione con altra rappresentante indicata dal gruppo o dall'associazione di appartenenza della componente dichiarata decaduta.
9) Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale, a cura di un impiegato comunale. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni le dettano o ne consegnano il testo scritto.
Il verbale, firmato dalla Presidente, è distribuito alle componenti nella seduta successiva della Commissione e approvato in quella seguente.


ART.5
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1) La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce i compiti. Di ogni gruppo fanno parte almeno tre componenti la Commissione, scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
Di ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice, che tiene i contatti con la Presidente.
Alla Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.
Le componenti la Commissione possono assistere alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte, senza aver diritto al voto nelle decisioni del gruppo.
2) La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.
3) La Commissione inoltre entro il 30 settembre di ogni anno, invia al Sindaco del Comune di Piombino una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte.
La Presidente ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame del Consiglio Comunale.


ART.6
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1) La Commissione cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all'art.6, L.R. 23 Febbraio 1987, n.14, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
In particolare:
a) con le organizzazioni femminili di Stati esteri, anche in riferimento alle donne emigrate e immigrate nel rispetto della vigente normativa in materia di relazioni internazionali;
b) analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Province e presso gli Enti locali;
c) con gli Istituti di ricerca e l'Università, anche sulla base di apposite convenzioni.


ART.7
ONERI FINANZIARI - PERSONALE

1) Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del Bilancio Comunale.
La Giunta Comunale può affidare un fondo all'Economo Comunale ai fini del rimborso delle spese necessarie al funzionamento della Commissione, qui di seguito individuate:
- spese sostenute per: acquisto libri e pubblicazioni
- " " " abbonamenti a riviste e giornali utili all'attività della Commissione
- " " " iscrizione e partecipazione a convegni, conferenze e dibattiti
- " " " acquisto materiale di cancelleria
- " " " realizzazione di manifesti e volantini
- " " " organizzazione di iniziative utili alla promozione e alla diffusione dell'attività della commissione
Gli importi delle singole spese non possono superare il limite massimo di lire 800.000
L'Economo Comunale provvederà al rimborso delle spese di cui sopra previa presentazione di documentazione giustificativa e per le rimanenti formalità si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento Economale
2) La commissione fa riferimento all'Assessorato ai Servizi sociali. Per il funzionamento sono garantiti un ufficio di segreteria, individuato presso la segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, e strumenti adeguati;
3) Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione su richiesta della stessa.

ART.8

In attuazione dell'art.2, L.R. 23 febbraio 1987, n.14, la Commissione cura la pubblicazione di uno spazio nel periodico di informazione dell'Amministrazione Comunale "Piombino Oggi" allo scopo di diffondere l'attività svolta.

(Ultima modifica deliberazione Cons. com. n. 43 del 19.04.2000)

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