| TITOLO I° ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I° - Insediamento del Consiglio
ART.1
Convocazione del Consiglio neoeletto
La
seduta d'insediamento del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto
entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
il termine di 10 giorni dalla convocazione.
ART.2
Presidenza e ordine dei lavori della prima adunanza
La
prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano
sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, che si svolge con le
modalità previste dallo Statuto.
Se l'elezione del Presidente avviene al primo scrutinio il Consiglio procede
con le stesse modalità all'elezione del Vice Presidente.
L'ordine dei lavori della prima seduta del Consiglio è il seguente:
1. Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
2. Giuramento del Sindaco;
3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale;
4. Comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della
Giunta comunale;
5. Discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
ART.3
Consigliere anziano
E'
Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale,
ad esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati
Consiglieri.
La cifra individuale di ciascun Consigliere è costituita dalla
cifra elettorale della lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza.A
parità di cifra individuale l'anzianità è determinata
dall'ordine di precedenza nella lista. Qualora il Consigliere anziano
sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è
assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa
il posto immediatamente successivo.
ART.4
Convalida degli eletti
La
convalida viene effettuata all'inizio della prima adunanza prima di procedere
agli altri adempimenti previsti.
Per i Consiglieri per i quali è accertata l'esistenza di cause
di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio procede
nella stessa seduta alla surrogazione.
La convalida deve essere effettuata anche per il Sindaco.
ART.5
Il
giuramento del Sindaco
Il Sindaco, nella seduta di insediamento, pronuncia davanti al Consiglio
il giuramento.
In piedi, avanti ai Consiglieri, anch'essi in piedi, pronuncia il giuramento
con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
Adempiuto l'obbligo del giuramento, il Sindaco entra nel pieno delle sue
funzioni.
CAPO
II - Gruppi consiliari
ART.6
Costituzione
I
Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella
medesima lista, indipendentemente dal loro numero.
Entro 10 giorni dalla prima adunanza sono rimesse al Sindaco e al Presidente
del Consiglio comunale (se eletto) le comunicazioni riguardanti la composizione
dei Gruppi consiliari, in relazione alle liste dei candidati, e al loro
Capogruppo.
In mancanza dell'indicazione del Capogruppo sarà considerato tale
il Consigliere del Gruppo più anziano ai sensi dell'art.3 del presente
regolamento.
Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello
in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al
Presidente del Consiglio comunale.
I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla
carica, devono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma
entro 10 giorni dalla nomina.
CAPO
III - Conferenza dei Capigruppo
ART.7
Costituzione
e funzioni
All'inizio
di ogni periodo amministrativo è istituita la Conferenza dei Capigruppo
consiliari allo scopo di concordare lo svolgimento e la programmazione
dei lavori del Consiglio comunale.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente
del Consiglio comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
La Conferenza è composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio
comunale, dal Vice Presidente, dai Capigruppo consiliari.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
In base alle necessità d'informazione della Conferenza, possono
essere invitati a partecipare alle riunioni Assessori e funzionari dell'Ente.
I compiti della Conferenza dei Capigruppo sono quelli previsti nel presente
regolamento, in particolare all'art.19 relativamente alla formulazione
dell'ordine del giorno delle sedute consiliari.
E' possibile prevedere nel bilancio lo stanziamento per il gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute della Conferenza, nel rispetto
dei principi contabili e di gestione economico-finanziaria.
CAPO
IV - Commissioni consiliari permanenti
ART.8
Costituzione
e composizione
All'inizio
di ogni periodo amministrativo il Consiglio comunale con atto deliberativo
nomina le Commissioni consiliari permanenti, a norma dell'art.59 dello
Statuto, competenti per le seguenti materie:
1. Commissione dipartimentale:
Affari generali, Personale, Polizia Urbana, Sburocratizzazione, C.E.D.,
Servizi Demografici, Decentramento, Pubbliche Relazioni.
2. Commissione dipartimentale:
Ragioneria, Bilancio, Finanze, Economato, rapporti con Consorzi, Municipalizzate
e Aziende a partecipazione comunale.
3. Commissione dipartimentale:
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Beni Culturali, Diritti dei cittadini,
Giovani, Associazionismo, Politiche sociali.
4. Commissione dipartimentale:
Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità,
Protezione Civile, Attività Produttive.
Ogni Commissione è composta di otto consiglieri a rappresentanza
proporzionale dei gruppi secondo il criterio di ripartizione stabilito
dall'art.59 dello Statuto.
E' ammessa la possibilità per ciascun Consigliere di far parte
contemporaneamente di più Commissioni.
Ogni Commissione provvede, nella prima seduta, a nominare nel suo seno
il Presidente. Questi risulterà eletto se avrà ottenuto
una maggioranza di almeno due terzi dei votanti e resta in carica per
l'intero periodo consiliare.
Ove tale quorum non venga raggiunto, nella seconda votazione risulterà
eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.
Su richiesta di due terzi dei componenti della Commissione può
essere nominato un Vice Presidente che sostituisce il Presidente, in caso
di assenza o impedimento.
La nomina del Vice Presidente avviene con la stessa modalità di
elezione del Presidente.
ART.9
Convocazione
delle Commissioni
La
convocazione delle Commissioni dipartimentali è disposta dai rispettivi
Presidenti. In difetto provvede il Presidente del Consiglio comunale in
qualità di coordinatore dei lavori delle Commissioni. Per taluni
affari interessanti più Commissioni, queste possono essere convocate
congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti i rispettivi
Presidenti.
Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e gli Assessori non possono
essere componenti delle Commissioni. Tuttavia hanno il diritto e, se richiesto,
l'obbligo, di partecipare alle sedute delle Commissioni e possono essere
sentiti sugli argomenti in discussione.
ART.10
Funzionamento
e compiti
Le
sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà
dei componenti la Commissione. Presiede le sedute il Presidente della
commissione; in sua assenza, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente
o dal Consigliere più anziano, per cifra individuale, tra i presenti.
Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito di esaminare preventivamente,
secondo la propria competenza, le proposte di provvedimenti di maggior
rilievo che la Giunta intenda sottoporre all'approvazione del Consiglio
comunale. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su
altre questioni che Giunta e Sindaco ritengano di sottoporre loro.
Le Commissioni si esprimono sulle questioni di loro competenza e rimettono
al Presidente del Consiglio comunale l'espressione del parere e l'esito
delle eventuali votazioni.
Ogni Commissione può inoltre assumere autonome iniziative per la
trattazione di argomenti rientranti nell'ambito della propria competenza,
nonché formulare proposte alla Giunta e al Consiglio richiedendone
la discussione. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono comunque
attribuiti poteri deliberativi.
Nei casi di urgenza la Giunta può portare le sue proposte direttamente
al dibattito consiliare; ove il Consiglio non ne riconosca l'urgenza,
la proposta è rinviata all'esame della Commissione.
Nel caso in cui la Commissione, convocata per due volte consecutive entro
24 ore, per esprimere il parere preventivo al Consiglio, non raggiunga
il numero legale per poter effettuare la seduta, l'argomento può
essere comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Le sedute delle Commissioni sono di regola pubbliche, salvo diversa disposizione
del Presidente.
Funge da segretario della Commissione un dipendente del servizio Affari
Generali e Istituzionali designato dal Dirigente, che redige il verbale
della seduta; detto verbale è sottoscritto dal Presidente della
seduta e dal segretario.
ART.11
Commissioni
speciali
Il
Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può procedere alla
nomina di Commissioni speciali, per l'esame e lo studio di particolari
questioni, aggregando eventualmente Consiglieri a singoli cittadini il
cui contributo sia ritenuto utile ai fini della civica amministrazione.
Particolari incarichi potranno essere assegnati a singoli Consiglieri
per riferire circa questioni che richiedono indagini o esame speciale.
Il Consiglio comunale può inoltre procedere all'istituzione delle
Commissioni d'inchiesta, ai sensi degli artt.60 e 61 dello Statuto.
ART.12
Commissione
per la revisione dello Statuto e del Regolamento dell'attività
del Consiglio comunale.
E' composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale che la
presiede, dal Vice Presidente del Consiglio comunale, dai Capigruppo consiliari,
dal Segretario generale.
Ha il compito di proporre l'aggiornamento dello Statuto a seguito di modifiche
apportate dalle normative nazionali e regionali o per iniziativa propria.
Propone inoltre al Consiglio comunale l'aggiornamento e la modifica del
Regolamento dell'attività del Consiglio stesso. Le riunioni, convocate
dal Presidente, sono valide se risultano presenti almeno la metà
dei componenti.
Ai Consiglieri che partecipano alle sedute è corrisposta l'indennità
di presenza prevista dalle norme vigenti.
T
I T O L O II° I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO
I - Sedute e adunanze del Consiglio comunale
ART.13
Sede
Le
sedute del Consiglio comunale si svolgono di regola nella Sala consiliare
del Palazzo Civico. Il Dirigente del Servizio Economato, di concerto con
il Presidente del Consiglio comunale, formula l'ordine di utilizzazione
della sala consiliare e provvede alla programmazione degli interventi
relativi al mantenimento dell'efficienza e alla conservazione della sala.
L'ufficio di Presidenza regolamenta l'utilizzazione dei locali riservati
ai Gruppi consiliari. Per particolari ragioni il Presidente può
convocare il Consiglio, con il parere favorevole della Conferenza dei
Capigruppo, in altro luogo del territorio cittadino.
ART.14
Sedute
del Consiglio comunale
Il
Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio
di previsione e del bilancio consuntivo, e in seduta straordinaria per
determinazione del Presidente, su richiesta del Sindaco o di almeno un
quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso la riunione del
Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione
della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti
e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
ART.15
Convocazione
del Consiglio comunale
La
convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente,
con avvisi scritti, da notificare al domicilio di ciascun Consigliere
dal messo comunale. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti
da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni
prima di quello stabilito per le sedute ordinarie ed almeno tre giorni
prima di quelle straordinarie.
Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno
24 ore prima della seduta; questa procedura si applica anche per le notificazioni
di elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti
all'ordine del giorno di una determinata seduta.
ART.16
Avviso
di convocazione
L'avviso
di convocazione va notificato nel domicilio eletto dai Consiglieri.
A tale scopo è fatto obbligo ai Consiglieri di eleggere un domicilio
nel territorio del Comune, ai sensi dell'art.51 dello Statuto.
L'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta
di ritorno.
ART.17
Pubblicità
della convocazione
L'elenco
degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve essere
pubblicato mediante affissione negli spazi appositi delle vie cittadine
e all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
ART.18
Numero
legale
Il
Consiglio non può iniziare la seduta e validamente deliberare se
non è presente il numero legale di almeno metà dei Consiglieri
assegnati.
Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita
nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e,
dopo la verbalizzazione dei presenti, il Consiglio è sciolto.
Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione
in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo la prima andata deserta
e la seduta è valida purché intervengano almeno quattro
Consiglieri.
Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo
breve sospensione per consentire il rientro dei Consiglieri momentaneamente
usciti dalla sala, è sciolta.
Ai lavori concernenti la trattazione di comunicazioni, interrogazioni
e interpellanze, che non comportano l'espressione di volontà del
Consiglio, non si applica quanto disposto dal comma precedente.
ART.19
Ordine
del giorno del Consiglio comunale
L'ordine
del giorno viene formulato sulla base di proposte compiutamente istruite,
presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere, nonché
secondo le procedure previste dagli artt.21 e 22 dello Statuto.
Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri,
le questioni da essi proposte hanno la precedenza.
Il Consiglio può deliberare e discutere solo sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti da discutere nel Consiglio
viene disposto di volta in volta dal Presidente del Consiglio, sentita
la Conferenza dei Capigruppo.
In caso di mancanza del numero legale della Conferenza dei Capigruppo
o in caso di urgenza, l'ordine del giorno è formulato direttamente
dal Presidente del Consiglio.
ART.20
Svolgimento
delle sedute
Il
Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, nomina tre scrutatori,
tra i quali è rappresentata la minoranza, con lo scopo di assistere
il Presidente nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi
risultati.
Il Presidente informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile
e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
Il primo argomento da mettere in votazione è il processo verbale
delle sedute precedenti. Il Presidente mette quindi in discussione gli
argomenti secondo la successione dell'ordine del giorno.
L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno può essere proposta dal Presidente del Consiglio o da un
Consigliere, dietro motivata richiesta, e deve essere approvata dalla
maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere, prima che inizi la discussione,
può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento
non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione
stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
Il Presidente, verificata la non urgenza dell'argomento in questione,
mette in votazione le richieste che sono accolte se ottengono la maggioranza
dei voti dei presenti in aula.
ART.21
Deposito
degli atti
Gli
atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere
depositati presso l'Ufficio Atti deliberativi almeno cinque giorni prima
dell'adunanza, se convocata in seduta ordinaria, o tre giorni prima, se
convocata in seduta straordinaria.
CAPO
II - Discussione e votazione
ART.22
Interventi
dei Consiglieri
Il
Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
A nessun Consigliere è permesso di interrompere chi parla, tranne
che al Presidente per un richiamo al regolamento. Il Presidente richiama
il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione invitandolo
ad attenervisi; può togliergli la parola se il Consigliere, pur
invitato due volte, insiste nel suo atteggiamento.
Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e può presentare emendamenti
al testo della proposta in discussione, chiedendone la votazione prima
di passare al voto sulla proposta originaria.
I Consiglieri, di norma, non possono intervenire più di una volta
sullo stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto o per
fatto personale.
La discussione si ritiene conclusa dopo le repliche del Presidente e del
Sindaco o dell'Assessore che è stato relatore dell'argomento.
ART.23
Fatto
personale
Costituisce
fatto personale l'essere censurato nella propria condotta e il sentirsi
attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ha facoltà
di intervenire solo per chiarire la propria condotta o il significato
delle parole pronunziate.
Il Presidente del Consiglio ha facoltà di togliere la parola al
Consigliere che non si attenga all'argomento per cui gli è concesso
di intervenire.
ART.24
Durata
degli interventi
Di
norma la durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
1. 30 minuti per la discussione sul programma di inizio mandato, sui bilanci
di previsione e consuntivo, sull'adozione del P.R.G. e sulle Varianti
generali al P.R.G.;
2. 15 minuti per la discussione di ogni altro tipo di deliberazione;
3. 10 minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione sottoposte
all'esame dell'assemblea, per le presentazioni di Ordini del giorno o
mozioni;
4. d) 5 minuti per gli interventi per fatto personale, richiami al regolamento
o all'ordine del giorno, dichiarazioni di voto.
Qualora un Consigliere ecceda la durata prevista per l'intervento, il
Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può togliergli
la parola.
ART.25
Verbalizzazione
delle sedute
La
verbalizzazione dei lavori del Consiglio è di norma effettuata
mediante registrazione magnetica e successiva trascrizione del testo degli
interventi in forma integrale.
In caso di guasto tecnico delle apparecchiature di registrazione, il verbale
viene redatto, a cura del Segretario generale, in forma sintetica.
I verbali, una volta trascritti, sono portati in approvazione in una successiva
seduta del Consiglio comunale. All'atto di approvazione del verbale, possono
essere richieste rettifiche agli interventi, se si ritenga che siano riportati
in maniera diversa da quella espressa; le proposte di rettifica sono riportate
a verbale.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario
generale. Il verbale della seduta segreta deve essere compilato nel rispetto
della riservatezza, senza scendere in particolari che possano recar danno
alle persone, salvo i casi in cui si debbano necessariamente esprimere
giudizi sul loro operato; in tal caso dal giudizio saranno soppresse eventuali
dichiarazioni offensive o diffamatorie alla persona.
I verbali dopo l'approvazione sono depositati presso l'Ufficio Atti deliberativi
e sono pubblici.
ART.26
Sanzioni
disciplinari
Il
Consigliere che, con il suo comportamento, turbi la discussione o i lavori
del Consiglio, è richiamato formalmente dal Presidente il quale
può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta,
il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula,
per tutto il tempo della seduta, del Consigliere richiamato. La proposta
viene messa ai voti senza discussione.
Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione
dall'aula di uno o più Consiglieri che provochino tumulti e disordini
o si rendano responsabili di atti oltraggiosi e, se non riesca a ristabilire
l'ordine e lo ritenga opportuno, scioglie la seduta e convoca immediatamente
la Conferenza dei Capigruppo per stabilire la data di una nuova convocazione
del Consiglio.
ART.27
Pubblicità
e segretezza delle sedute
Le
sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute
nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini
e la moralità delle persone.
Alle riunioni segrete assistono soltanto i Consiglieri e il Segretario
generale.
ART.28
Udienze
conoscitive
Il Presidente può disporre udienze conoscitive o Consigli tematici
su argomenti utili all'attività del Comune. Nelle sedute dedicate
a tali udienze l'invito a svolgere relazioni tecniche o a dare informazioni
su argomenti inerenti l'ordine del giorno può essere esteso a consulenti
e professionisti esterni in qualità di rappresentanti di enti o
aziende, che siano in grado di fornire elementi utili di valutazione.
ART.29
Comportamento
del pubblico
Il
pubblico può assistere alle sedute del Consiglio che non siano
segrete, occupando i settori destinati allo scopo.
Deve tenere un comportamento corretto e non disturbare il regolare svolgimento
dei lavori.
Il Presidente, dopo gli opportuni avvertimenti, può disporre l'espulsione
dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei
lavori.
ART.30
Votazione
e dichiarazione di voto
L'espressione
di voto è palese e viene effettuata, di regola, per alzata di mano.
Quando si tratta di persone, si procede con votazione segreta allorché
lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando
ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente.
Un Consigliere per ogni Gruppo, o i Consiglieri che vogliono esprimere
un voto diverso dal proprio Gruppo, possono fare la dichiarazione di voto
per un tempo non superiore ai cinque minuti.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino
alla proclamazione del voto.
Il Presidente, terminate le votazioni, con l'eventuale assistenza degli
scrutatori, ne riconosce l'esito e lo proclama al Consiglio.
ART.31
Obbligo
di astensione
E'
obbligo per i Consiglieri comunali astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
a cui sono direttamente interessati o hanno interesse loro congiunti od
affini sino al quarto grado civile.
L'obbligo di astensione impone l'uscita dall'aula durante la trattazione
degli argomenti per i quali sussista incompatibilità.
ART.32
Scioglimento
della seduta
La
seduta è sciolta quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli
argomenti all'ordine del giorno.
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte del giorno
di convocazione, ai Consiglieri è attribuito un unico gettone di
presenza, mentre è riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso
dal servizio per l'intera giornata successiva a quella di convocazione.
ART.33
Il
Segretario
Il
Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
Il Segretario deve allontanarsi dalla sala del Consiglio durante la trattazione
di deliberazioni che riguardano interessi propri o di suoi parenti o affini
sino al quarto grado civile; in tal caso il Presidente propone un membro
del Consiglio per la sua momentanea sostituzione.
T
I T O L O III° DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
CAPO
UNICO
ART.34
Diritto
di informazione e di accesso
Ogni
Consigliere comunale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto
di ottenere tutte le informazioni, nonché di accedere agli atti,
documenti, notizie e bilanci riguardanti l'attività amministrativa
del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti, nonché delle
società in cui il Comune abbia comunque partecipazione.
Ha diritto di prendere visione e ottenere dagli uffici copia dei provvedimenti
del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati. Ogni Consigliere
è obbligato al segreto d'ufficio.
ART.35
Interrogazioni
Le
interrogazioni vengono poste al Sindaco per conoscere se un fatto sia
vero, se alcuna informazione sia giunta e sia esatta, per sapere se siano
stati presi o si stiano per prendere provvedimenti su un determinato affare.
Esse sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
Le risposte sono date di norma per iscritto entro venti giorni dalla data
di assunzione delle medesime al protocollo.
Il Consigliere, nel presentare l'interrogazione, può chiedere che
venga data oralmente risposta in Consiglio comunale; in tal caso l'argomento
dell'interrogazione è iscritto all'ordine del giorno del primo
Consiglio utile.
ART.36
Risposta
alle interrogazioni in Consiglio comunale
In
Consiglio comunale le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco
o da un Assessore, secondo le indicazioni dell'ordine del giorno.
Dopo che l'interrogante o uno dei firmatari del documento presentato ha
dato lettura dell'interrogazione, deve essere data risposta per non più
di dieci minuti, e a questa può seguire la replica da parte dell'interrogante,
che non può avere durata superiore a cinque minuti.
Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri,
il diritto di replica spetta ad uno di essi, salvo che da parte degli
altri presentatori ci sia diverso parere sulla risposta avuta.
ART.37
Interpellanze
L'interpellanza
consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere
i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della
Giunta.
Le interpellanze seguono lo stesso iter procedurale delle interrogazioni.
ART.38
Disposizioni
particolari per le interrogazioni e le interpellanze
Le
interrogazioni e le interpellanze, relative ad un medesimo argomento o
ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente.
La presentazione e la replica da parte dei Consiglieri sono effettuate
secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Quando il Consigliere non si ritiene soddisfatto della risposta avuta
e vuol promuovere una discussione sull'argomento, può presentare
una mozione.
Se il Consigliere non intende avvalersi di tale opportunità, la
mozione può essere presentata da un altro Consigliere.
Se il Consigliere interrogante o interpellante non è presente in
aula al momento dell'esame dell'argomento, l'interrogazione o l'interpellanza
vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva
del Consiglio comunale.
L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante per due sedute consecutive,
senza giustificati motivi, comporta la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione
o dell'interpellanza, da parte del Presidente del Consiglio comunale.
ART.39
Mozioni
La
mozione consiste in una proposta concreta di impegno da parte del Sindaco
e della Giunta su determinati provvedimenti da adottare o su determinati
fini ed obiettivi da perseguire nelle materie di competenza del Consiglio
comunale.
Il documento, sottoscritto da uno o più Consiglieri, è presentato
al Presidente del Consiglio, ed è posto all'ordine del giorno del
primo Consiglio utile.
Nel caso in cui la mozione venga presentata nel corso della seduta, il
Presidente ne dispone l'acquisizione al verbale, rinviandone la discussione
alla successiva riunione del Consiglio comunale a meno che il documento
presentato non sia scaturito da una precedente interpellanza o interrogazione.
Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata
da uno solo di essi in un tempo non superiore a dieci minuti.
Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ogni Gruppo,
per un tempo non superiore a dieci minuti, ad esclusione del Gruppo di
cui fa parte il Consigliere che ha presentato la mozione.
Il Sindaco o un Assessore concludono la discussione, e il Consigliere
che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente
i cinque minuti.
Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente
connessi costituiscono oggetto di una sola discussione.
Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione
di voto.
ART.40
Ordini
del giorno
Gli
ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo
su fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale relativi
a problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
Sono presentati per iscritto e inseriti nell'ordine del giorno del primo
Consiglio utile.
Se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio comunale,
possono essere presentati per iscritto all'inizio della seduta e posti
in discussione al termine dell'ordine del giorno programmato.
Gli ordini del giorno seguono nella trattazione l'iter procedurale previsto
per le mozioni.
Il Consiglio stabilisce le forme di pubblicità degli ordini del
giorno approvati ed indica a chi gli stessi debbono essere inviati.
T
I T O L O IV° DURATA IN CARICA. DECADENZA DEI CONSIGLIERI
CAPO
UNICO
ART.41
Entrata
in carica
I
Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
Entro i 15 giorni successivi alla proclamazione o alla nomina ed alla
cessazione per qualsiasi causa dalla carica, ciascun Consigliere, ai fini
del controllo pubblico, è tenuto a depositare nella Segreteria
comunale la dichiarazione della propria situazione patrimoniale.
A tale dichiarazione sono tenuti anche coloro che entrano per surrogazione
a far parte del Consiglio comunale e coloro che vengono nominati dal Consiglio
a far parte di Consigli di Amministrazione di aziende, società
ed enti nei quali il Comune partecipa in forma diretta, societaria e consortile.
ART.42
Cessazione
dalla carica per dimissioni
Le modalità di presentazione delle dimissioni dei Consiglieri sono
disciplinate dall'art.52 dello Statuto.
La surroga dei Consiglieri dimissionari deve essere inserita all'ordine
del giorno del Consiglio con precedenza sugli altri argomenti.
ART.43
Cessazione
dalla carica per decadenza
I
Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque
sedute consecutive dei lavori del Consiglio, sono sollecitati dal Presidente
a motivare le suddette assenze. In caso di mancata giustificazione entro
dieci giorni dal sollecito sono dichiarati decaduti dall'incarico.
La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal
Presidente, anche su segnalazione di un Consigliere o di un elettore del
Comune, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può
controdedurre con atto scritto depositato presso l'Ufficio di Presidenza.
La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio e ad essa
consegue immediatamente la surroga del Consigliere subentrante.
ART.44
Prorogatio
Nei
casi di scioglimento del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art.39,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, i diritti, i poteri, i doveri
e le funzioni dei Consiglieri comunali sono prorogati fino all'elezione
del nuovo Consiglio e l'esercizio degli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti continuano ad essere esercitati fino alla nomina dei successori.
T
I T O L O V° ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO
UNICO
ART.45
Mozione
di sfiducia
Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia presentata e votata con le modalità di cui
all'art.75 dello Statuto.
ART.46
Revoca
del Presidente e del Vice Presidente
Il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio durano in carica per tutto
il mandato amministrativo e possono essere revocati dalla carica con le
modalità previste dall'art.55 dello Statuto.
ART.47
Partecipazione.
Petizioni
Le
petizioni popolari devono essere accompagnate da almeno duecentocinquanta
firme autenticate a termini di legge e sono consegnate all'Ufficio del
Presidente del Consiglio comunale, il quale ne cura la trasmissione ad
apposita Commissione che esprime parere sull'ammissibilità della
proposta e riferisce al Presidente del Consiglio entro 20 giorni.
Accertata l'ammissibilità, le petizioni sono inserite all'ordine
del giorno del primo Consiglio utile.
ART.48
Rappresentante
delle comunità straniere
Nel
rispetto delle norme sulla condizione dello straniero per cui "lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano"
e "partecipa alla vita pubblica locale" (art.2 e 3 della legge
n.40 del 6/3/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero"), alle sedute del Consiglio comunale può
essere invitato di volta in volta un rappresentante delle comunità
straniere che sia in possesso dei requisiti suddetti e che sia indicato
dalle comunità che va a rappresentare.
Il suddetto rappresentante interviene al dibattito con esclusione dell'esercizio
di voto.
ART.49
Disposizioni
transitorie e finali
1.Il
funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge,
dallo Statuto e dal presente regolamento.
Per quanto non previsto da fonti normative ed in quanto non in contrasto
con le medesime, valgono le decisioni assunte dal Consiglio.
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