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TITOLO I° ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I° - Insediamento del Consiglio

ART.1
Convocazione del Consiglio neoeletto

La seduta d'insediamento del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.


ART.2
Presidenza e ordine dei lavori della prima adunanza

La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano sino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, che si svolge con le modalità previste dallo Statuto.
Se l'elezione del Presidente avviene al primo scrutinio il Consiglio procede con le stesse modalità all'elezione del Vice Presidente.
L'ordine dei lavori della prima seduta del Consiglio è il seguente:
1. Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
2. Giuramento del Sindaco;
3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale;
4. Comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta comunale;
5. Discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.


ART.3
Consigliere anziano

E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ad esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
La cifra individuale di ciascun Consigliere è costituita dalla cifra elettorale della lista cui appartiene aumentata dei voti di preferenza.A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.


ART.4
Convalida degli eletti

La convalida viene effettuata all'inizio della prima adunanza prima di procedere agli altri adempimenti previsti.
Per i Consiglieri per i quali è accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio procede nella stessa seduta alla surrogazione.
La convalida deve essere effettuata anche per il Sindaco.


ART.5
Il giuramento del Sindaco

Il Sindaco, nella seduta di insediamento, pronuncia davanti al Consiglio il giuramento.
In piedi, avanti ai Consiglieri, anch'essi in piedi, pronuncia il giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
Adempiuto l'obbligo del giuramento, il Sindaco entra nel pieno delle sue funzioni.

 

CAPO II - Gruppi consiliari

ART.6
Costituzione

I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero.
Entro 10 giorni dalla prima adunanza sono rimesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale (se eletto) le comunicazioni riguardanti la composizione dei Gruppi consiliari, in relazione alle liste dei candidati, e al loro Capogruppo.
In mancanza dell'indicazione del Capogruppo sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, devono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla nomina.

 

CAPO III - Conferenza dei Capigruppo

ART.7
Costituzione e funzioni

All'inizio di ogni periodo amministrativo è istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari allo scopo di concordare lo svolgimento e la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
La Conferenza è composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente, dai Capigruppo consiliari.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
In base alle necessità d'informazione della Conferenza, possono essere invitati a partecipare alle riunioni Assessori e funzionari dell'Ente.
I compiti della Conferenza dei Capigruppo sono quelli previsti nel presente regolamento, in particolare all'art.19 relativamente alla formulazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari.
E' possibile prevedere nel bilancio lo stanziamento per il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Conferenza, nel rispetto dei principi contabili e di gestione economico-finanziaria.

 

CAPO IV - Commissioni consiliari permanenti

ART.8
Costituzione e composizione

All'inizio di ogni periodo amministrativo il Consiglio comunale con atto deliberativo nomina le Commissioni consiliari permanenti, a norma dell'art.59 dello Statuto, competenti per le seguenti materie:
1. Commissione dipartimentale:
Affari generali, Personale, Polizia Urbana, Sburocratizzazione, C.E.D., Servizi Demografici, Decentramento, Pubbliche Relazioni.
2. Commissione dipartimentale:
Ragioneria, Bilancio, Finanze, Economato, rapporti con Consorzi, Municipalizzate e Aziende a partecipazione comunale.
3. Commissione dipartimentale:
Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Beni Culturali, Diritti dei cittadini, Giovani, Associazionismo, Politiche sociali.
4. Commissione dipartimentale:
Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Protezione Civile, Attività Produttive.
Ogni Commissione è composta di otto consiglieri a rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo il criterio di ripartizione stabilito dall'art.59 dello Statuto.
E' ammessa la possibilità per ciascun Consigliere di far parte contemporaneamente di più Commissioni.
Ogni Commissione provvede, nella prima seduta, a nominare nel suo seno il Presidente. Questi risulterà eletto se avrà ottenuto una maggioranza di almeno due terzi dei votanti e resta in carica per l'intero periodo consiliare.
Ove tale quorum non venga raggiunto, nella seconda votazione risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.
Su richiesta di due terzi dei componenti della Commissione può essere nominato un Vice Presidente che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.
La nomina del Vice Presidente avviene con la stessa modalità di elezione del Presidente.


ART.9
Convocazione delle Commissioni

La convocazione delle Commissioni dipartimentali è disposta dai rispettivi Presidenti. In difetto provvede il Presidente del Consiglio comunale in qualità di coordinatore dei lavori delle Commissioni. Per taluni affari interessanti più Commissioni, queste possono essere convocate congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale, sentiti i rispettivi Presidenti.
Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e gli Assessori non possono essere componenti delle Commissioni. Tuttavia hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo, di partecipare alle sedute delle Commissioni e possono essere sentiti sugli argomenti in discussione.


ART.10
Funzionamento e compiti

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione. Presiede le sedute il Presidente della commissione; in sua assenza, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, per cifra individuale, tra i presenti.
Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito di esaminare preventivamente, secondo la propria competenza, le proposte di provvedimenti di maggior rilievo che la Giunta intenda sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale. Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta e Sindaco ritengano di sottoporre loro.
Le Commissioni si esprimono sulle questioni di loro competenza e rimettono al Presidente del Consiglio comunale l'espressione del parere e l'esito delle eventuali votazioni.
Ogni Commissione può inoltre assumere autonome iniziative per la trattazione di argomenti rientranti nell'ambito della propria competenza, nonché formulare proposte alla Giunta e al Consiglio richiedendone la discussione. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono comunque attribuiti poteri deliberativi.
Nei casi di urgenza la Giunta può portare le sue proposte direttamente al dibattito consiliare; ove il Consiglio non ne riconosca l'urgenza, la proposta è rinviata all'esame della Commissione.
Nel caso in cui la Commissione, convocata per due volte consecutive entro 24 ore, per esprimere il parere preventivo al Consiglio, non raggiunga il numero legale per poter effettuare la seduta, l'argomento può essere comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Le sedute delle Commissioni sono di regola pubbliche, salvo diversa disposizione del Presidente.
Funge da segretario della Commissione un dipendente del servizio Affari Generali e Istituzionali designato dal Dirigente, che redige il verbale della seduta; detto verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario.


ART.11
Commissioni speciali

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può procedere alla nomina di Commissioni speciali, per l'esame e lo studio di particolari questioni, aggregando eventualmente Consiglieri a singoli cittadini il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della civica amministrazione. Particolari incarichi potranno essere assegnati a singoli Consiglieri per riferire circa questioni che richiedono indagini o esame speciale.
Il Consiglio comunale può inoltre procedere all'istituzione delle Commissioni d'inchiesta, ai sensi degli artt.60 e 61 dello Statuto.


ART.12

Commissione per la revisione dello Statuto e del Regolamento dell'attività del Consiglio comunale.
E' composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede, dal Vice Presidente del Consiglio comunale, dai Capigruppo consiliari, dal Segretario generale.
Ha il compito di proporre l'aggiornamento dello Statuto a seguito di modifiche apportate dalle normative nazionali e regionali o per iniziativa propria.
Propone inoltre al Consiglio comunale l'aggiornamento e la modifica del Regolamento dell'attività del Consiglio stesso. Le riunioni, convocate dal Presidente, sono valide se risultano presenti almeno la metà dei componenti.
Ai Consiglieri che partecipano alle sedute è corrisposta l'indennità di presenza prevista dalle norme vigenti.

 

T I T O L O II° I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - Sedute e adunanze del Consiglio comunale

ART.13
Sede

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono di regola nella Sala consiliare del Palazzo Civico. Il Dirigente del Servizio Economato, di concerto con il Presidente del Consiglio comunale, formula l'ordine di utilizzazione della sala consiliare e provvede alla programmazione degli interventi relativi al mantenimento dell'efficienza e alla conservazione della sala.
L'ufficio di Presidenza regolamenta l'utilizzazione dei locali riservati ai Gruppi consiliari. Per particolari ragioni il Presidente può convocare il Consiglio, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, in altro luogo del territorio cittadino.


ART.14
Sedute del Consiglio comunale

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e in seduta straordinaria per determinazione del Presidente, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.



ART.15
Convocazione del Consiglio comunale

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente, con avvisi scritti, da notificare al domicilio di ciascun Consigliere dal messo comunale. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute ordinarie ed almeno tre giorni prima di quelle straordinarie.
Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta; questa procedura si applica anche per le notificazioni di elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.


ART.16
Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio eletto dai Consiglieri.
A tale scopo è fatto obbligo ai Consiglieri di eleggere un domicilio nel territorio del Comune, ai sensi dell'art.51 dello Statuto.
L'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.


ART.17
Pubblicità della convocazione

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione negli spazi appositi delle vie cittadine e all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.


ART.18
Numero legale

Il Consiglio non può iniziare la seduta e validamente deliberare se non è presente il numero legale di almeno metà dei Consiglieri assegnati.
Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e, dopo la verbalizzazione dei presenti, il Consiglio è sciolto.
Il Consiglio può essere convocato in seduta di seconda convocazione in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo la prima andata deserta e la seduta è valida purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per consentire il rientro dei Consiglieri momentaneamente usciti dalla sala, è sciolta.
Ai lavori concernenti la trattazione di comunicazioni, interrogazioni e interpellanze, che non comportano l'espressione di volontà del Consiglio, non si applica quanto disposto dal comma precedente.


ART.19
Ordine del giorno del Consiglio comunale

L'ordine del giorno viene formulato sulla base di proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere, nonché secondo le procedure previste dagli artt.21 e 22 dello Statuto.
Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza.
Il Consiglio può deliberare e discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti da discutere nel Consiglio viene disposto di volta in volta dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
In caso di mancanza del numero legale della Conferenza dei Capigruppo o in caso di urgenza, l'ordine del giorno è formulato direttamente dal Presidente del Consiglio.


ART.20
Svolgimento delle sedute

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, nomina tre scrutatori, tra i quali è rappresentata la minoranza, con lo scopo di assistere il Presidente nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
Il Presidente informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
Il primo argomento da mettere in votazione è il processo verbale delle sedute precedenti. Il Presidente mette quindi in discussione gli argomenti secondo la successione dell'ordine del giorno.
L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta dal Presidente del Consiglio o da un Consigliere, dietro motivata richiesta, e deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere, prima che inizi la discussione, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
Il Presidente, verificata la non urgenza dell'argomento in questione, mette in votazione le richieste che sono accolte se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti in aula.


ART.21
Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Atti deliberativi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, se convocata in seduta ordinaria, o tre giorni prima, se convocata in seduta straordinaria.

 

CAPO II - Discussione e votazione

ART.22
Interventi dei Consiglieri

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
A nessun Consigliere è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione invitandolo ad attenervisi; può togliergli la parola se il Consigliere, pur invitato due volte, insiste nel suo atteggiamento.
Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e può presentare emendamenti al testo della proposta in discussione, chiedendone la votazione prima di passare al voto sulla proposta originaria.
I Consiglieri, di norma, non possono intervenire più di una volta sullo stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto o per fatto personale.
La discussione si ritiene conclusa dopo le repliche del Presidente e del Sindaco o dell'Assessore che è stato relatore dell'argomento.


ART.23
Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta e il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ha facoltà di intervenire solo per chiarire la propria condotta o il significato delle parole pronunziate.
Il Presidente del Consiglio ha facoltà di togliere la parola al Consigliere che non si attenga all'argomento per cui gli è concesso di intervenire.

ART.24
Durata degli interventi

Di norma la durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
1. 30 minuti per la discussione sul programma di inizio mandato, sui bilanci di previsione e consuntivo, sull'adozione del P.R.G. e sulle Varianti generali al P.R.G.;
2. 15 minuti per la discussione di ogni altro tipo di deliberazione;
3. 10 minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione sottoposte all'esame dell'assemblea, per le presentazioni di Ordini del giorno o mozioni;
4. d) 5 minuti per gli interventi per fatto personale, richiami al regolamento o all'ordine del giorno, dichiarazioni di voto.
Qualora un Consigliere ecceda la durata prevista per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può togliergli la parola.


ART.25
Verbalizzazione delle sedute

La verbalizzazione dei lavori del Consiglio è di norma effettuata mediante registrazione magnetica e successiva trascrizione del testo degli interventi in forma integrale.
In caso di guasto tecnico delle apparecchiature di registrazione, il verbale viene redatto, a cura del Segretario generale, in forma sintetica.
I verbali, una volta trascritti, sono portati in approvazione in una successiva seduta del Consiglio comunale. All'atto di approvazione del verbale, possono essere richieste rettifiche agli interventi, se si ritenga che siano riportati in maniera diversa da quella espressa; le proposte di rettifica sono riportate a verbale.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale. Il verbale della seduta segreta deve essere compilato nel rispetto della riservatezza, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato; in tal caso dal giudizio saranno soppresse eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie alla persona.
I verbali dopo l'approvazione sono depositati presso l'Ufficio Atti deliberativi e sono pubblici.


ART.26
Sanzioni disciplinari

Il Consigliere che, con il suo comportamento, turbi la discussione o i lavori del Consiglio, è richiamato formalmente dal Presidente il quale può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula, per tutto il tempo della seduta, del Consigliere richiamato. La proposta viene messa ai voti senza discussione.
Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula di uno o più Consiglieri che provochino tumulti e disordini o si rendano responsabili di atti oltraggiosi e, se non riesca a ristabilire l'ordine e lo ritenga opportuno, scioglie la seduta e convoca immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per stabilire la data di una nuova convocazione del Consiglio.


ART.27
Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
Alle riunioni segrete assistono soltanto i Consiglieri e il Segretario generale.


ART.28
Udienze conoscitive

Il Presidente può disporre udienze conoscitive o Consigli tematici su argomenti utili all'attività del Comune. Nelle sedute dedicate a tali udienze l'invito a svolgere relazioni tecniche o a dare informazioni su argomenti inerenti l'ordine del giorno può essere esteso a consulenti e professionisti esterni in qualità di rappresentanti di enti o aziende, che siano in grado di fornire elementi utili di valutazione.



ART.29
Comportamento del pubblico

Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio che non siano segrete, occupando i settori destinati allo scopo.
Deve tenere un comportamento corretto e non disturbare il regolare svolgimento dei lavori.
Il Presidente, dopo gli opportuni avvertimenti, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei lavori.



ART.30
Votazione e dichiarazione di voto

L'espressione di voto è palese e viene effettuata, di regola, per alzata di mano.
Quando si tratta di persone, si procede con votazione segreta allorché lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente.
Un Consigliere per ogni Gruppo, o i Consiglieri che vogliono esprimere un voto diverso dal proprio Gruppo, possono fare la dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai cinque minuti.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Il Presidente, terminate le votazioni, con l'eventuale assistenza degli scrutatori, ne riconosce l'esito e lo proclama al Consiglio.


ART.31
Obbligo di astensione

E' obbligo per i Consiglieri comunali astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente interessati o hanno interesse loro congiunti od affini sino al quarto grado civile.
L'obbligo di astensione impone l'uscita dall'aula durante la trattazione degli argomenti per i quali sussista incompatibilità.


ART.32
Scioglimento della seduta

La seduta è sciolta quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte del giorno di convocazione, ai Consiglieri è attribuito un unico gettone di presenza, mentre è riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso dal servizio per l'intera giornata successiva a quella di convocazione.


ART.33
Il Segretario

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
Il Segretario deve allontanarsi dalla sala del Consiglio durante la trattazione di deliberazioni che riguardano interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado civile; in tal caso il Presidente propone un membro del Consiglio per la sua momentanea sostituzione.

 

T I T O L O III° DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
CAPO UNICO

ART.34
Diritto di informazione e di accesso

Ogni Consigliere comunale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto di ottenere tutte le informazioni, nonché di accedere agli atti, documenti, notizie e bilanci riguardanti l'attività amministrativa del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti, nonché delle società in cui il Comune abbia comunque partecipazione.
Ha diritto di prendere visione e ottenere dagli uffici copia dei provvedimenti del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati. Ogni Consigliere è obbligato al segreto d'ufficio.


ART.35
Interrogazioni

Le interrogazioni vengono poste al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta e sia esatta, per sapere se siano stati presi o si stiano per prendere provvedimenti su un determinato affare.
Esse sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
Le risposte sono date di norma per iscritto entro venti giorni dalla data di assunzione delle medesime al protocollo.
Il Consigliere, nel presentare l'interrogazione, può chiedere che venga data oralmente risposta in Consiglio comunale; in tal caso l'argomento dell'interrogazione è iscritto all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.


ART.36
Risposta alle interrogazioni in Consiglio comunale

In Consiglio comunale le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore, secondo le indicazioni dell'ordine del giorno.
Dopo che l'interrogante o uno dei firmatari del documento presentato ha dato lettura dell'interrogazione, deve essere data risposta per non più di dieci minuti, e a questa può seguire la replica da parte dell'interrogante, che non può avere durata superiore a cinque minuti.
Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi, salvo che da parte degli altri presentatori ci sia diverso parere sulla risposta avuta.


ART.37
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
Le interpellanze seguono lo stesso iter procedurale delle interrogazioni.


ART.38
Disposizioni particolari per le interrogazioni e le interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente.
La presentazione e la replica da parte dei Consiglieri sono effettuate secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Quando il Consigliere non si ritiene soddisfatto della risposta avuta e vuol promuovere una discussione sull'argomento, può presentare una mozione.
Se il Consigliere non intende avvalersi di tale opportunità, la mozione può essere presentata da un altro Consigliere.
Se il Consigliere interrogante o interpellante non è presente in aula al momento dell'esame dell'argomento, l'interrogazione o l'interpellanza vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio comunale.
L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante per due sedute consecutive, senza giustificati motivi, comporta la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione o dell'interpellanza, da parte del Presidente del Consiglio comunale.


ART.39
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di impegno da parte del Sindaco e della Giunta su determinati provvedimenti da adottare o su determinati fini ed obiettivi da perseguire nelle materie di competenza del Consiglio comunale.
Il documento, sottoscritto da uno o più Consiglieri, è presentato al Presidente del Consiglio, ed è posto all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
Nel caso in cui la mozione venga presentata nel corso della seduta, il Presidente ne dispone l'acquisizione al verbale, rinviandone la discussione alla successiva riunione del Consiglio comunale a meno che il documento presentato non sia scaturito da una precedente interpellanza o interrogazione.
Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata da uno solo di essi in un tempo non superiore a dieci minuti.
Nella discussione possono intervenire un Consigliere per ogni Gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti, ad esclusione del Gruppo di cui fa parte il Consigliere che ha presentato la mozione.
Il Sindaco o un Assessore concludono la discussione, e il Consigliere che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi costituiscono oggetto di una sola discussione.
Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.


ART.40
Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale relativi a problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
Sono presentati per iscritto e inseriti nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
Se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio comunale, possono essere presentati per iscritto all'inizio della seduta e posti in discussione al termine dell'ordine del giorno programmato.
Gli ordini del giorno seguono nella trattazione l'iter procedurale previsto per le mozioni.
Il Consiglio stabilisce le forme di pubblicità degli ordini del giorno approvati ed indica a chi gli stessi debbono essere inviati.

 

T I T O L O IV° DURATA IN CARICA. DECADENZA DEI CONSIGLIERI
CAPO UNICO

ART.41
Entrata in carica

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Entro i 15 giorni successivi alla proclamazione o alla nomina ed alla cessazione per qualsiasi causa dalla carica, ciascun Consigliere, ai fini del controllo pubblico, è tenuto a depositare nella Segreteria comunale la dichiarazione della propria situazione patrimoniale.
A tale dichiarazione sono tenuti anche coloro che entrano per surrogazione a far parte del Consiglio comunale e coloro che vengono nominati dal Consiglio a far parte di Consigli di Amministrazione di aziende, società ed enti nei quali il Comune partecipa in forma diretta, societaria e consortile.


ART.42
Cessazione dalla carica per dimissioni

Le modalità di presentazione delle dimissioni dei Consiglieri sono disciplinate dall'art.52 dello Statuto.
La surroga dei Consiglieri dimissionari deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio con precedenza sugli altri argomenti.


ART.43
Cessazione dalla carica per decadenza

I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive dei lavori del Consiglio, sono sollecitati dal Presidente a motivare le suddette assenze. In caso di mancata giustificazione entro dieci giorni dal sollecito sono dichiarati decaduti dall'incarico.
La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su segnalazione di un Consigliere o di un elettore del Comune, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso l'Ufficio di Presidenza.
La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio e ad essa consegue immediatamente la surroga del Consigliere subentrante.


ART.44
Prorogatio

Nei casi di scioglimento del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'art.39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, i diritti, i poteri, i doveri e le funzioni dei Consiglieri comunali sono prorogati fino all'elezione del nuovo Consiglio e l'esercizio degli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti continuano ad essere esercitati fino alla nomina dei successori.

 

T I T O L O V° ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO UNICO

ART.45
Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e votata con le modalità di cui all'art.75 dello Statuto.



ART.46
Revoca del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio durano in carica per tutto il mandato amministrativo e possono essere revocati dalla carica con le modalità previste dall'art.55 dello Statuto.



ART.47
Partecipazione. Petizioni

Le petizioni popolari devono essere accompagnate da almeno duecentocinquanta firme autenticate a termini di legge e sono consegnate all'Ufficio del Presidente del Consiglio comunale, il quale ne cura la trasmissione ad apposita Commissione che esprime parere sull'ammissibilità della proposta e riferisce al Presidente del Consiglio entro 20 giorni.
Accertata l'ammissibilità, le petizioni sono inserite all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

ART.48
Rappresentante delle comunità straniere

Nel rispetto delle norme sulla condizione dello straniero per cui "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano" e "partecipa alla vita pubblica locale" (art.2 e 3 della legge n.40 del 6/3/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), alle sedute del Consiglio comunale può essere invitato di volta in volta un rappresentante delle comunità straniere che sia in possesso dei requisiti suddetti e che sia indicato dalle comunità che va a rappresentare.
Il suddetto rappresentante interviene al dibattito con esclusione dell'esercizio di voto.


ART.49
Disposizioni transitorie e finali

1.Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
Per quanto non previsto da fonti normative ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni assunte dal Consiglio.

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