Il fenomeno del microfrazionamento del territorio agricolo e della formazione
di insediamenti spontanei e non pianificati, di natura abusiva, caratterizza
ampie zone del territorio italiano interessando in prevalenza le aree
perferiche e periurbane delle città e dei centri urbani, o le
aree più appetibili per il turismo ed il tempo libero quali le
fascie costiere, le zone collinari e pedecollinari, ecc.
Anche nel territorio del Comune di Piombino, pur trattandosi di interventi
edilizi minuti, il fenomeno risulta presente in modo significativo concentrandosi
prevalentemente nelle aree di frangia urbana come nel caso dei Ghiaccioni
o dell' Asca od in aree prossime alla fascia costiera come nel caso
delle Fabbricciane, di Torre Nuova e di Perelli che interessano vaste
estensioni territoriali.
La formazione di tali insediamenti, che rispondono a bisogni in parte
diversificati come quelli legati alle pratiche dell'autoconsumo e a
forme di turismo o di impiego del tempo libero non solo di provenienza
locale, risultano caratterizzati da una fitta maglia insediativa, con
lotti di piccola e piccolissima entità (500, 1000, 2000 mq.)
e dalla presenza di manufatti eterogenei sotto il profilo tipologico
e formale, di scarsa qualità edilizia.
Ciò ha prodotto una forte alterazione della struttura del paesaggio
rurale, sottraendo al contempo vaste aree all'uso produttivo agricolo,
e inducendo problemi di carettere igienico sanitario derivanti dalle
elevate concentrazione umane, che si determinano specie nel periodo
estivo.
Tali insediamenti, per i quali il Comune aveva già avviato, negli
anni '80, un'azione di repressione dell'abusivismo edilzio, avvalendosi
delle competenze attribuitegli dalla legislazione urbanistica, sono
stati poi in gran parte leggitimati dai provvedimenti legislativi sul
condono (L. 47/85 e L.724/94).
Da quanto emerge da un'analisi dei dati sul condono edilizio relativamente
alle aree più colpite dal fenomeno (Fabbricciane, Torre Nuove,
Asca), i manufatti condonati risultano circa un migliaio di cui la prevalenza
con destinazione d'uso agricola (80% circa). Tali manufatti hanno consistenza
volumetrica ridotta (da una indagine a campione risulta infatti che
la volumetria edificata mediamente su ciscun lotto sia di circa 80 mc.)
e, nella misura del 50% circa, risultano essere dotati di servizio igienico
condonato anche se presumibilmente, un numero superiore di manufatti
è dotato di servizio igienico non condonato. Per lo smaltimento
dei reflui fognari la soluzione prevalentemente adottata è quella
della sub-irrigazione. I lotti risultano inoltre già in gran
parte allacciati alla rete elettrica.
Le diverse aree interessate dal fenomeno, pur presentando caretteri
omogenei, si differenziano parzialmente per il tipo di utilizzo e di
fruizione che ne viene fatta. In particolare nelle aree ubicate a nord
della città di Piombino (loc. Ghiaccioni) ed in quelle che si
sviluppano ad est dell'abitato di Fiorentina , sulle pendici collinari
in loc. Asca e Cagliana, l'utilizzo prevalente dei proprietari (in gran
parte piombinesi) è per attività agricole di autoconsumo
(colture ortive, vigne, alberi da frutto, ecc.), per il ricovero di
animali da cortile ed in casi più sporadici per attività
legate al tempo libero (giardini, box-cavalli, ecc.) o per usi abitativi.
Nelle aree più lontane dal centro urbano di Piombino e dagli
altricentri abitati, più prossime alla fascia costiera, come
alle Fabbricciane, Torre Nuova e Perelli, risulta invece prevalente,
al di là della destinazione d'uso legittima dei manufatti realizzati
e condonati, l'utilizzazione degli stessi e delle relative aree di pertinenza
per usi abitativi e turistici con utenza prevalentemente esterna al
Comune.
Nella redazione del nuovo strumento urbanistico generale, attualmente
vigente, è stato preso atto dell'esistenza di tali insediamenti,
identificati nel piano come "aree agricole frazionate (E6)",
prevedendone il riordino insediativo attraverso interventi di sostituzione
e ricostruzione, anche mediante accorpamenti, dei manufatti esistenti
con costruzioni di pari volume e stessa destinazione d'uso.
Lo strumento urbanistico generale, che rinvia alla redazione di uno
specifico regolamento d'attuazione la definizione degli aspetti tipo-morfologici
dei manufatti al fine di uniformarne le caratteristiche architettoniche,
ha pertanto inteso non consolidare tali insediamenti per usi residenziali
o turistici mantenendo invece, per tutte le aree interessate dal fenomeno
che spesso sono collocate in territori di grande pregio paesaggistico,
il carattere rurale che ancora li contraddistingue e quindi la destinazione
agricola.
Il presente regolamento, sulla base degli indirizzi e delle scelte territoriali
compiute dal PRG, persegue quindi l'obiettivo del riordino insediativo,
formale ed igienico sanitario di tali insediamenti in funzione dell'uso
prevalentemente agricolo che ancora li caratterizza, almeno sul piano
delle destinazioni d'uso regolarmente assentite, e che il PRG ha inteso
confermare.
In particolare il presente regolamento d'attuazione intende perseguire
i seguenti obiettivi:
" non incrementare il carico urbanistico degli insediamenti esistenti
(in termini di densità insediativa, rete viaria e di reti tecnologiche);
" non incentivare un utilizzo di tipo residenziale o turistico
degli insediamenti esistenti, mantenendo il carattere rurale delle costruzioni
e l'utilizzo prevalente dei fondi per le necessità legate al
tempo libero e all'autoconsumo;
" definire regole tipologiche concretamente attuabili per avviare
il riordino formale e insediativo di tali aree e omogeneizzare i caratteri
delle costruzioni esistenti;
" affrontare i problemi di carattere igienico-sanitario escludendo
l'ipotesi dell'urbanizzazione (quindi allacciamenti alle reti comunali)
di tali aree che consoliderebbe l'insediamento per usi residenziali
e comporterebbe costi aggiuntivi per l'A.C.
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Articolo
1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 delle Norme Tecniche
di Attuazione del PRG vigente, si applica in tutte le aree agricole frazionate
del Comune di Piombino corrispondenti alle sottozone E6, così come
individuate nella cartografia del PRG.
Articolo 2
Contenuti e finalità
Il fenomeno del microfrazionamento e della formazione di insediamenti
spontanei nel territorio agricolo si concentra, nel Comune di Piombino,
nelle aree di frangia urbana od in aree prossime alla fascia costiera.
Tale fenomeno, che risponde a bisogni in parte diversificati come quelli
legati alle pratiche dell'autoconsumo e a forme di turismo o di impiego
del tempo libero non solo di provenienza locale, ha prodotto una forte
alterazione della struttura del paesaggio agricolo originario con la formazione
di insediamenti a fitta maglia insediativa, dove si concentrano manufatti
di scarsa qualità assai eterogenei sotto il profilo tipologico
e formale.
Il presente regolamento si pone l'obiettivo del riordino insediativo,
formale ed igienico sanitario di tali insediamenti pur conservandone il
carettere rurale.
A tal fine il regolamento disciplina l'attività edilizia e le trasformazioni
ammissibili attraverso la definizione dei criteri localizzativi per la
sostituzione e l'accorpamento dei manufatti precari, dei caratteri tipologici
e costruttivi dei nuovi fabbricati, delle sistemazioni esterne e degli
arredi vegetazionali, nonchè delle soluzioni da adottare per gli
impianti tecnologici.
Articolo 3
Interventi ammessi per i manufatti precari
In tutte le zone E6 per i manufatti precari, privi di valore architettonico,
che siano condonati o realizzati antecedentemente al 1967, è ammessa
la ristrutturazione urbanistica e1 di cui all'art. 7 delle N.T.A. del
PRG vigente.
Tali manufatti potranno pertanto essere demoliti e ricostruiti, mantenendo
la volumetria originaria, computata al netto delle murature esterne fino
ad un massimo di 30 cm.
Nel caso dell'esistenza di più manufatti precari in un unico lotto
aventi stessa destinazione d'uso, si dovrà necessariamente procedere
alla demolizione contestuale degli stessi e all'accorpamento delle volumetrie
disponibili in un unico manufatto. Nel caso in cui tali manufatti abbiano
destinazioni d'uso differenziate, si dovrà necessariamente procedere
alla contestuale demolizione e all'accorpamento di quei manufatti che
abbiano la stessa destinazione d'uso. In entrambi i casi sono fatti salvi
i manufatti che, secondo la valutazione dei competenti uffici comunali,
presentino buone caratteristiche estetiche e tipologiche ed un buono stato
di conservazione e per i quali pertanto non è fatto obbligo di
demolizione.
L'accorpamento è consentito anche mediante ampliamento di manufatti
preesistenti in muratura che non siano oggetto di demolizione a condizione
che la soluzione tipologica ed architettonica risponda ai criteri stabiliti
al successivo art.5.
Per le roulottes condonate è ammessa la sostituzione con nuove
attrezzature aventi stesse caratteristiche funzionali e dimensionali.
Per tali manufatti precari è altresì ammessa la sostituzione
con fabbricati in muratura, mantentendo la volumetria preesistente, a
condizione che la destinazione d'uso degli stessi non sia quella abitativa.
In assenza del progetto di sostituzione edilizia sui manufatti precari
esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di carattere manutentivo.
Articolo 4
Destinazioni d'uso dei manufatti precari
Gli interventi di sostituzione e ricostruzione dei manufatti precari si
attuano mantenendo la destinazione d'uso in atto regolarmente assentita,
fatto salvo quanto disposto al precedente articolo per le roulottes.
Per tali manufatti, fino alla vigenza delle presenti norme, è pertanto
escluso il riuso per fini residenziali e turistico-ricettivi previsti
dall'art. 29 delle N.T.A. del PRG vigente per il patrimonio edilizio rurale.
Detta prescrizione sarà riportata espressamente nell'atto concessorio.
E' invece sempre ammessa la possibilità di cambio d'uso per fini
agricoli.
E' invece sempre ammessa la possibilità di cambio d'uso per fini
agricoli.
Articolo 5
Criteri localizzativi e tipo-morfologici per le nuove costruzioni
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti precari,
si dovranno osservare le seguenti disposizioni.
Criteri localizzativi
E' ammessa la ricostruzione lungo il confine di due o più lotti
a condizione che il progetto edilizio venga predisposto contestualmente
dai proprietari dei lotti confinanti e che si realizzi un unico fabbricato,
osservando la distanza minima di 10 mt. dalle strade principali di accesso
ai lotti, fatte salve distanze superiori disciplinate dalla normativa
vigente in materia di distacchi stradali.
In caso di ricostruzione dei manufatti demoliti mediante nuovo fabbricato
isolato nel lotto, si dovrà osservare la distanza minima di 1.5
mt. dai confini del lotto stesso (per gli annessi agricoli) o di 5 mt.
(per le abitazioni), e di 10 mt. dalle strade principali di accesso ai
lotti fatte salve distanze superiori disciplinate dalla normativa vigente
in materia di distacchi stradali.
L'eventuale ampliamento di un edificio in muratura esistente posto a distanza
inferiore a 10 mt. dalla strada di accesso al lotto, mediante accorpamento
di manufatti precari esistenti nel lotto stesso, dovrà avvenire
senza determinare avanzamento dell'edificio stesso rispetto al filo stradale.
Caratteri tipologici e costruttivi
Nel caso di annessi agricoli le nuove costruzioni dovranno avere pianta
quadrata o rettangolare; forme articolate saranno eccezionalmente consentite
solo in caso di accorpamenti di volumetrie a fabbricati in muratura esistenti.
Le nuove costruzioni, nel caso siano adibite ad annesso agricolo, dovranno
avere altezza massima in gronda di mt. 2,4 ed altezza media dei locali
interni inferiore a mt. 2.60, mentre nel caso siano adibite ad abitazione
potranno avere altezza massima in gronda pari a 3 mt.. Tutte le costruzioni
dovranno essere realizzate in muratura, finite esternamente con intonaco
civile e tinteggiate con coloriture della gamma dei colori terrosi chiari.
Le coperture dovranno essere a doppia falda, con pendenza massima del
30% e manto di copertura in laterizio; per le nuove costruzioni ad uso
abitativo è ammessa anche la copertura a padiglione, mentre sono
in ogni caso vietate le coperture piane. Nel caso degli annessi agricoli
non sono ammessi orizzontamenti e controsoffittature interne.
Per gli annessi agricoli l'eventuale servizio igienico, ove ammesso ai
sensi del successivo art.8, dovrà essere accessibile solo dall'esterno.
Per i fabbricati ricostruiti adibiti ad annesso agricolo le aperture esterne
saranno ubicate preferibilmente sui lati corti del fabbricato stesso ed
avranno forma rettangolare. Le finestre dovranno avere quota di imposta
di almeno 1,5 mt. e superficie non superiore ad 1/15 della superficie
utile di pavimento.
I telai e gli infissi esterni delle aperture dovranno essere realizzati
in legno o in ferro verniciato nei colori antracite, brunito o marrone.
Eventuali gronde e pluviali dovranno essere preferibilmente in rame o
in altri materiali purchè di colore marrone.
Articolo 6
Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente
Ad eccezione dei manufatti precari disciplinati agli articoli precedenti,
su tutto il resto del patrimonio edilizio esistente nelle zone E6 si applicano
le disposizioni degli articoli 28 e 29 delle N.T.A. del P.R.G. vigente
e la disciplina ordinaria della L.R. 64/95.
Articolo 7
Sistemazioni esterne, accessori e assetti vegetazionali
In tutti gli spazi aperti delle zone agricole frazionate non sono consentite
trasformazioni del suolo o realizzazione di manufatti o infrastrutture
di qualunque tipo ad esclusione di quelle connesse alle ordinarie lavorazioni
agricole e orticole od ammesse dal presente regolamento.
In particolare quali elementi accessori e pertinenze del nuovo fabbricato
destinato ad annesso, o di fabbricato in muratura esistente, è
consentita:
" la realizzazione di marciapiede perimetrale al fabbricato stesso
con larghezza massima pari a 1,2 mt realizzato in cotto o in pietra locale
;
" la realizzazione di pergolati con struttura in legno o in ferro
verniciato, nei colori antracite, brunito, marrone, a esclusivo sostegno
di piante o elementi di protezione vegetale di altezza massima pari a
2,4 mt ed estensione massima pari a 20 mq.;
" la ricostruzione di tettoie condonate o precedentemente autorizzate,
con struttura portante in legno o ferro e copertura in laterizio, entro
i limiti dimensionali preesistenti;
" l'installazione di depositi d'acqua o serbatoi per l'accumulo di
acqua piovana purchè posti a quota inferiore a quella della gronda
del fabbricato e sul lato tergale dello stesso.
Per quanto riguarda invece le sistemazioni esterne del lotto e gli assetti
vegetazionali, è consentita:
" la ricostruzione di recinzioni perimetrali, di altezza massima
pari a mt. 1,60, con pali in legno o in ferro verniciato e rete metallica,
necessariamente affiancate da siepi con essenze tradizionali e locali
(quali rosmarino, alloro, viburno, lentisco, biancospino, ecc.); dette
prescrizioni si applicano limitatamente al lato dei lotti che fronteggia
la strada;
" la realizzazione di cancelli di accesso al lotto in legno o in
ferro verniciato nei colori antracite, brunito, marrone;
" l'installazione di piccoli ricoveri e di recinti per animali domestici
e da cortile, con esclusione di costruzioni stabili, mantenendo la distanza
minima dai confini di mt. 1.5;
" l'installazione di serre stagionali;
" la messa a dimora di essenze erbacee ed arbustive per fini colturali
e di arredo vegetazionale, con l'esclusione di specie vegetali non autoctone
e di quelle infestanti.
Articolo 8
Impianti tecnologici e assetti infrastrutturali
Nelle ricostruzioni degli annessi agricoli non potranno essere realizzati
servizi igienici a meno che tali servizi non fossero già presenti
nei manufatti preesistenti condonati ed esplicitamente indicati nella
pratica di condono. In ogni caso il locale adibito a servizio igienico
non potrà avere superficie superiore a 3 mq. e dovrà essere
accessibile esclusivamente dall'esterno del fabbricato.
Negli annessi agricoli che non risultano allacciati alla rete idrica comunale
o a pozzi con certificazione di potabilità, i servizi igienici
saranno dotati esclusivamente di WC.
Per lo smaltimento degli scarichi fognari sono ammesse le soluzioni tecniche
di seguito descritte, il cui progetto resta subordinato all'espressione
di parere favorevole dei competenti uffici sanitari.
Il liquame deve essere sempre soggetto a trattamento primario tramite
fossa tipo Imhoff.
Il trattamento secondario potrà essere realizzato tramite:
1. Sistemi di sub-irrigazione e pozzi assorbenti; in tal caso è
necessaria relazione geologica che attesti l'idoneità del terreno
e l'assenza di possibili interconnessioni con le falde.
2. Impianti di depurazione a ossidazione totale privilegiando soluzioni
pluriutenze al fine di ridurre le immmissioni sonore e concentrare gli
scarichi; lo smaltimento del refluo finale dovrà avvenire sul terreno
di proprietà, a debita distanza dai confini. In caso di scarsa
disponibilità di spazio potrà essere previsto l'uso di un
pozzo assorbente finale a condizione che specifica relazione geologica
attesti l'idoneità del terreno e l'assenza di possibili interconnessioni
con le falde.
3. Impianti di fitodepurazione singoli o consortili.
4. Pozzi a tenuta solo nei casi di dotazione idrica non superiore a 40
litri giornalieri di acqua pro-capite. In tali casi il servizio igienico
sarà dotato esclusivamente di WC.
In considerazione del fatto che il presente regolamento disciplina il
riordino insediativo ed igienico sanitario di insediamenti legittimati
in forza della legislazione nazionale in materia di sanatoria delle opere
abusive (L. 47/85 e successive modificazioni), in via residuale, qualora
sulla base di una dettagliata relazione geologico-tecnica, sia dimostrata
l'impossibilità di realizzare alcuna delle soluzioni tecniche sopra
descritte per lo smaltimento dei reflui, il Sindaco, previa espressione
di parere favorevole dei competenti uffici sanitari, potrà rilasciare
la deroga alla realizzazione di un pozzo a tenuta anche nei casi in cui
sia disponibile una dotazione idrica superiore a 40 litri giornalieri
pro-capite. In tal caso sarà obbligatoriamente richiesto un contratto
di "assistenza" con ditta autorizzata, al fine di verificare,
attraverso le ricevute di vuotatura del pozzo a tenuta il rapporto tra
acqua emunta ed acqua reflua.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico è sempre ammessa
l'installazione di serbatoi di accumulo di acqua piovana da destinare
ai soli scopi irrigui. La realizzazione di pozzi superficiali e l'allacciamento
alla rete idrica comunale è consentito esclusivamente per i fabbricati
ad uso abitativo e per le aziende agricole che mantengono in produzione
le superficie fondiarie minime di cui all'art. 3 della L.R. 64/95, fatte
salve specifiche disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale
per la concessione di acqua del civico acquedotto.
L'allacciamento alla rete elettrica è consentito a condizione che
non si realizzino nuove linee aree a servizio dei lotti.
Potrà comunque essere valutata la possibilità, dai competenti
uffici comunali, di realizzazione di nuove linee aree a servizio dei lotti
nei casi in cui venga dimostrata dall'ente erogante l'impossibilità
tecnica di realizzazione di linee in cavo interrato.
Per quanto riguarda l'assetto infrastrutturale, l'accesso ai lotti sarà
garantito attraverso il mantenimento della rete stradale esistente, che
dovrà essere mantenuta con fondo sterrato. E' fatto divieto assoluto
di realizzazione di nuovi tracciati stradali e di asfaltatura di quelli
esistenti.
Articolo 9
Documentazione da allegare alle istanze relative a interventi edilizi
Indipendentemente dal tipo di intervento edilizio e della conseguente
procedura per eseguire i lavori, ogni pratica edilizia dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:
1- Ubicazione del lotto su estratto del P.R.G. in scala 1:5.000. L'estratto
dovrà essere delle dimensioni minime di un formato U.N.I. o foglio
dimensioni A4.
2- Estratto di mappa e planimetrie catastali che attestino l'avvenuto
accatastamento dei manufatti condonati.
3- Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:200 con le sistemazioni
esterne esistenti. In particolare dovranno essere indicate:
" le aree pavimentate, calpestabili filtranti, sistemate a giardino
o con coltivazione ortivo/agricola;
" le recinzioni esistenti, i materiali adoperati con particolare
riferimento a quelle sul fronte strada ed agli accessi carrabili;
" il punto di consegna degli eventuali allacciamenti all'acquedotto
ed all'ENEL.
4- Rilievo grafico in scala 1:100 ( piante, prospetti di tutti i lati
e sezioni significative) dettagliatamente quotato, di tutti i manufatti
esistenti con l'indicazione di quelli che sono soggetti ad interventi
edilizi.
In tale elaborato dovranno essere indicati in particolare:
" superfici e volumi esistenti;
" destinazione d'uso del manufatto e quella di ogni singolo vano
o locale anche se accessorio;
" posizione, diametro, la profondità di eventuali pozzi esistenti
e quota della falda;
" rilievo dettagliato di eventuali impianti di smaltimento dei liquami
esistenti, anche se interrati, e indicazione dei materiali adoperati,
delle distanze dai confini e da altri impianti e manufatti, accompagnato
da una specifica dichiarazione del tecnico in ordine alla regolarità
dell'impianto. Nel caso di impianto di sub-irrigazione esistente e di
pozzi assorbenti dovrà inoltre essere presentata una relazione
geologica, dalla quale si evinca l'idoneità del terreno con particolare
riferimento alla zonizzazione idrica elaborata dal CIGRI, che giustifichi
la possibilità della permanenza dell'impianto esistente. In caso
contrario dovrà essere predisposto un progetto di adeguamento o
di sostituzione dell'impianto.
5- Planimetria del lotto in scala non inferiore a 1:200, dettagliatamente
quotata con l'indicazione dello stato finale di progetto e di quanto altro
indicato nella planimetria di cui al punto 3 anche se non interessato
dai nuovi interventi.
6- Elaborati grafici dettagliatamente quotati, (piante, prospetti di tutti
i lati, piante delle coperture e sezioni significative comprendenti anche
l'andamento del terreno. Le linee di sezione devono essere indicate, oltre
che nelle piante dei manufatti, anche nella planimetria di cui al punto
5).
In particolare in tali elaborati si dovrà :
" indicare la destinazione d'uso complessiva del manufatto e di ogni
singolo vano o locale anche se accessorio;
" nel caso che gli immobili vengano demoliti, ricostruiti ed accorpati,
fornire gli elaborati grafici dell'immobile complessivo e non solo della
parte ricostruita;
" fare il computo dei volumi e delle superfici nette e quelle comprensive
delle murature;
" nel caso di nuovi impianti di smaltimento dei liquami, fornire
specifico progetto nel rispetto delle norme vigenti e dettagliata relazione
tecnica comprensiva del dimensionamento dell'impianto. In particolare
per le sub-irrigazioni il progetto dovrà essere corredato di specifica
relazione geologica.
7- Relazione tecnico illustrativa riferita ad ogni manufatto con particolare
riferimento a quanto non è possibile esplicitare negli elaborati
grafici.
In particolare la relazione dovrà contenere:
" descrizione dei materiali utilizzati per la costruzione con particolare
riferimento alle strutture, ai materiali di finitura interni ed esterni,
agli infissi ed ai colori;
" descrizione degli impianti esistenti o modificati o nuovi nel rispetto
della L.46/90 e DPR 447/91 e successive modificazioni.
" indicazione di ogni dato utile a dimostrare il rispetto delle norme
vigenti ed in particolare quelle del regolamento edilizio. descrizione
dei materiali utilizzati per la costruzione con particolare riferimento
alle strutture, ai materiali di finitura interni ed esterni, agli infissi
ed ai colori;
" descrizione degli impianti esistenti o modificati o nuovi nel rispetto
della L.46/90 e DPR 447/91 e successive modificazioni.
" indicazione di ogni dato utile a dimostrare il rispetto delle norme
vigenti ed in particolare quelle del regolamento edilizio.
8- Documentazione fotografica a colori in originale o con sistemi riproduttivi
ben leggibili, costituita da:
" almeno due fotografie panoramiche del lotto riprese da punti differenti;
" fotografie dove siano ben visibili tutti in lati di ciascun manufatto
esistente anche se non soggetto ad interventi edilizi;
" fotografie delle recinzioni fronteggianti la strada con punto di
ripresa esterno al lotto;
Le fotografie devono essere timbrate e firmate dal tecnico con indicazione
della data di ripresa e numerazione riferita ai punti di ripresa riportati
su apposita planimetria o su quella del rilievo dello stato attuale.
Tale documentazione fotografica dovrà essere presentata in duplice
copia, a colori ed il formato delle fotografie non dovra essere inferiore
a quello "cartolina" (cm. 10 x 15).
9-Nel caso di impianti di smaltimento liquami esistenti copia dell'autorizzazione
allo scarico, o, in alternativa, richiesta di autorizzazione allo scarico
con allegata attestazione del tecnico dove sia espressamente dichiarata
la rispondenza degli impianti alla normativa vigente in materia al vigente
Regolamento Edilizio Comunale.
10- Nel caso in cui sia prevista utilizzazione di acqua ad uso della persona
attraverso apparecchi sanitari tipo lavabi, acquai, docce, ecc., dimostrazione
della disponibilità di acqua potabile (allacciamento alla rete
idrica comunale o pozzo con acqua potabile).
11- Relazione Geologica e Geotecnica a firma di tecnico abilitato.
La relazione geologica è sempre obbligatoria nel caso di impianti
di sub-irrigazione anche se esistenti, di pozzi e di interventi che comportano
modifica del suolo, del sottosuolo o dell'assetto vegetazionale, realizzati
nelle aree sottoposte a al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.
3267/23.
12- Perizia giurata, ove necessaria, relativa al costo di costruzione
dell'opera ai fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione
previsto all'art. 3 della l. 10/1977.
13- Copia del documento che ha autorizzato la costruzione di ogni manufatto
esistente o l'indicazione del numero e data dell'autorizzazione.
Nel caso di pozzi, oltre a quanto sopra, occorre presentare l'autorizzazione
all'emungimento delle acque rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di
Livorno o copia dell'avvenuta comunicazione allo stesso Ufficio, dell'esistenza
del pozzo.
14- Alla pratica edilizia presentata in Comune dovranno essere allegati,
a cura del richiedente e quando necessari in conseguenza del tipo di intervento
in progetto, i seguenti pareri e nulla osta:
" parere del Medico Responsabile del Servizio Igiene del Territorio
e Ambiente dell'A.S.L.;
" parere del C.I.G.R.I ( Consorzio Intercomunale Gestione Risorse
Idriche ) in caso di realizzazione di nuovi pozzi;
" nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
" nulla osta della Provincia di Livorno ai fini del rispetto del
vincolo idrogeologico o del vincolo per le fasce di rispetto stradale;
" autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. del Dlgs. 152/99,
in caso di scarichi superficiali recapitanti direttamente in corsi d'acqua;
" nulla osta ex Art. 7 della L. 1497/1939;
" qualsiasi altro parere previsto da norme vigenti.
Gli elaborati tecnici sopra elencati dovranno essere presentati in quattro
copie timbrate e firmate in originale dal tecnico e dal richiedente.
La rimanente documentazione, gli allegati, i pareri e i nulla osta, potranno
essere presentata in unica copia.
La documentazione suddetta è obbligatoria e potranno essere richieste
integrazioni nel caso in cui non fosse sufficiente a dimostrare la situazione
attuale o di progetto.
Articolo 10
Agibilità e abitabilità
Gli edifici ricostruti potranno essere utilizzati solo previa attestazione
di abitabilità o di agibilità.
Articolo 11
Disposizioni finali
Per gli interventi accessori previsti dall'art. 7 del presente regolamento,
di cui non risultino specificate le modalità realizzative ed i
limiti dimensionali, si rinvia alla valutazione puntuale e vincolante
dei competenti uffici comunali in sede di istruttoria dei singoli progetti
edilizi.
Per quant'altro non espressamente specificato o disciplinato nel presente
regolamento, si rinvia alle disposizioni del PRG e del Regolamento Edilizio
vigenti nonchè ad ogni altra normativa vigente in materia.
Il presente regolamento potrà essere modificato e adeguato con
semplice atto del Consiglio Comunale.
Il dato è stato ricavato da una indagine su un campione di 100
domande di condono
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